Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 15 luglio 2022, n. 1156
Presidente ed Estensore: Di Mario
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, le parti ricorrenti chiedono l'annullamento della delibera della Giunta comunale di Verona con la quale è stata classificata come "vicinale ad uso pubblico" una strada di loro proprietà.
Avverso tale delibera è stato proposto ricorso per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990. Violazione del giusto procedimento e del principio della proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposto. Difetto assoluto di motivazione, sviamento della causa tipica. Illogicità e irrazionalità manifeste. Si lamenta in particolare la carente motivazione circa le ragioni in forza delle quali l'Amministrazione ha ritenuto preferibile incidere sul diritto di proprietà dei ricorrenti, a fronte della possibilità di utilizzare una strada di proprietà dello stesso Comune. Il mancato raffronto tra i costi necessari alla messa in sicurezza della strada comunale e quelli necessari a rendere percorribile al pubblico transito il tratto di strada sito in località Gualiva avrebbe reso sproporzionato l'agire amministrativo. Ove fosse stato disposto un adeguato sopralluogo sulle aree, l'Amministrazione avrebbe rilevato l'illogicità della scelta di destinare la porzione di corte privata all'uso pubblico;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della l. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Carenza di presupposto. L'affermazione secondo cui la strada privata sarebbe già da tempo immemorabile soggetta a pubblico transito costituirebbe sintomo di una totale assenza di istruttoria. Tale assunto sarebbe infatti frutto di colloqui intercorsi con i residenti, dei quali però la deliberazione non darebbe adeguato conto. L'impossibilità di verificare le dichiarazioni rese da soggetti non identificati avrebbe precluso alle parti ricorrenti di contestare la veridicità di quanto esposto durante le interviste. Le parti rilevano inoltre che, ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale ad uso pubblico", sarebbe necessaria la destinazione ad una collettività indeterminata di cittadini portatori di interessi pubblici: nel caso di specie la strada in località Gualiva sarebbe invece prevalentemente utilizzata da utenti di comparti edilizi che insistono sulla stessa strada;
3) istanza di risarcimento danni. La trasformazione della strada privata in una aperta al pubblico transito ridurrebbe il valore delle proprietà dei ricorrenti. Tale decremento di valore dovrebbe essere oggetto di risarcimento da parte del Comune.
Il Comune di Verona, con atto di costituzione formale, ha sostenuto l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto.
All'udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
I ricorrenti hanno impugnato l'atto di classificazione del tratto di strada sulla quale si affacciano le loro proprietà quale strada vicinale di uso pubblico.
Come evidenziato da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 luglio 2018, n. 1767, la Corte di cassazione ha costantemente affermato "... che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (Cass. civ., Sez. un., 23 dicembre 2016, n. 26897; Id., 27 gennaio 2010, n. 1624)".
La giurisdizione del giudice amministrativo non può radicarsi in forza dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché tale giurisdizione presuppone che l'amministrazione abbia agito con atti idonei a influire sullo statuto proprietario, determinando l'affievolimento dei diritti soggettivi in interessi legittimi, circostanza che non è riscontrabile nel caso di specie ove è stato assunto un atto di natura meramente dichiarativa, qual è l'atto di classificazione.
Una controversia circa il riconoscimento del diritto di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario poiché - come già rilevato - investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione, senza che a tale conclusione possa frapporsi l'esistenza di un formale atto di classificazione della strada.
L'accertamento sul carattere pubblico di una strada, a ben vedere, non eccede l'ambito della competenza del giudice amministrativo ove detto carattere costituisca un presupposto del provvedimento contestato, dovendosi rammentare che la giurisdizione s'individua in base alla qualificazione della pretesa azionata, prescindendo dagli accertamenti incidentali su situazioni soggettive di diverso tipo. Poiché nel caso di specie invece oggetto diretto del giudizio è la natura pubblica o privata della strada, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario al quale le parti potranno rivolgersi ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11 c.p.a.
3. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.