Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione IV
Sentenza 22 luglio 2022, n. 2024
Presidente ed Estensore: Savasta
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso notificato il 3 marzo 2010 e depositato il successivo 12 marzo 2010, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto di esproprio n. 37 del 17 novembre 2009, unitamente a tutti gli atti del procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile di Via Mulini angolo Via Roma, asseritamente mai notificato.
Il ricorso è stato affidato a varie censure.
In vista dell'udienza di trattazione del 13 giugno 2022, il Comune, già regolarmente costituito, ha rilevato l'intervenuta perenzione del ricorso, insistendo, comunque, sulla sua irricevibilità e infondatezza già in precedenza dedotti.
Nulla è stato controdedotto da parte ricorrente.
All'udienza dedicata allo smaltimento dell'arretrato del 13 giugno 2022, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è perento.
L'art. 82, comma 1, c.p.a. dispone che: "Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento".
Come recentemente ribadito dal C.G.A.R.S. nella sentenza n. 436 del 7 aprile 2022, "la previsione in commento richiede testualmente, per i ricorsi che pendono da più di cinque anni, che a seguito dell'avviso di segreteria la nuova istanza di fissazione di udienza sia a firma congiunta del difensore e della parte che ha rilasciato la procura. La legge richiede non una ordinaria istanza di fissazione di udienza (atto processuale per il quale è sufficiente la sottoscrizione del difensore), ma una istanza di fissazione di udienza speciale e tipizzata, connotata dalla doppia firma, di difensore e parte sostanziale, sicché la sola firma del difensore è inidonea a impedire la perenzione (C.d.S., IV, 10 maggio 2018, n. 2800)".
Né vale a sovvertire tale principio la circostanza che il difensore è munito di procura speciale, legata alle fasi di giudizio, proprio per la specificità della previsione del richiamato art. 82, di guisa che sarebbe predicabile una opposta soluzione solo ove la procura contenesse espressa delega per la predetta dichiarazione di permanenza dell'interesse, legata dal legislatore, all'evidenza, a una consapevole decisione della parte da manifestare "personalmente".
Nel caso di specie, a seguito di avviso di perenzione recapitato il 20 luglio 2017, il difensore delle parti ricorrenti ha depositato, il successivo 26 luglio 2017, una istanza di fissazione dell'udienza sottoscritta soltanto dal medesimo e, dunque, priva della necessaria sottoscrizione dei ricorrenti.
III. Il ricorso è, inoltre, irricevibile per tardività della notifica, così come dedotto e comprovato dall'Amministrazione resistente.
Invero, il plico recante il provvedimento impugnato, consegnato per la notifica in data 3 dicembre 2009 all'Ufficiale giudiziario e da quest'ultimo notificato a mezzo del servizio postale:
i) è stato recapitato alla signora P. Maria Rosaria e al sig. P. Fernando in data 11 dicembre 2009, come risulta dalla sottoscrizione delle cartoline di ricevimento ritualmente versate in atti;
ii) quanto al signor P. Sergio, il plico risulta essere stato depositato presso l'ufficio postale in data 7 dicembre 2009 e mai ritirato; la piena conoscenza del provvedimento impugnato, tuttavia, può farsi risalire al 19 dicembre 2009, data in cui l'interessato ha delegato gli avv. Distefano e Spanò a prender parte, in sua vece, all'immissione in possesso fissata per il 13 gennaio 2010 (come da documentazione versata in atti dal Comune);
iii) quanto, infine, alla signora P. Delma, in mancanza dell'interessata, è in atti l'avviso di deposito inserito nella cassetta della posta, in data 10 dicembre 2009, dell'originaria notifica.
Ne consegue che, alla data del 3 marzo 2010 (ossia la data in cui il plico contenente il ricorso è stato consegnato per la notifica all'U.G.) era ormai abbondantemente spirato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 40 del c.p.a. e decorrente, rispettivamente:
- dall'11 dicembre 2009, per i sig.ri P. Maria Rosaria e Fernando;
- dal 19 dicembre 2009 per il sig. P. Sergio;
- dal 10 dicembre 2009 per la sig.ra P. Delma.
Conclusivamente, il ricorso è perento e comunque irricevibile.
Consegue la condanna alle spese a carico dei ricorrenti, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara perento e comunque irricevibile.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.