Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 12 luglio 2022, n. 5868

Presidente: Poli - Estensore: Martino

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, con ricorso allibrato al n. di r.g. 1941 del 2020, proponevano ricorso al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere l'annullamento della determinazione n. G18669 del 27 dicembre 2019 con cui la Regione Lazio aveva approvato il progetto relativo alla realizzazione e all'esercizio di una discarica per rifiuti inerti presentato dalla società New Green Roma s.r.l. nel mese di giugno 2019.

In precedenza, con determinazione n. G02176 del 27 febbraio 2019 e n. G02672 dell'8 marzo 2019, la stessa Regione aveva adottato un provvedimento di VIA favorevole.

1.1. In primo grado venivano dedotti due complessi mezzi di gravame (da pag. 7 a pag. 67).

1.2. Nella resistenza della Regione Lazio, il T.A.R. ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

2. La sentenza è stata appellata dagli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, sulla base di due articolati mezzi di gravame (da pag. 2 a pag. 35).

3. Si sono costituiti, per resistere, la società controinteressata e la Regione Lazio.

4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie:

- gli appellanti in data 18 ottobre 2021, 15 aprile 2022 e 26 aprile 2022;

- la Regione Lazio in data 18 ottobre 2021;

- la società in data 15 aprile 2022 e 27 aprile 2022.

5. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021, l'esame dell'istanza cautelare è stato differito, su concorde richiesta delle parti, alla udienza pubblica.

6. Nella memoria conclusionale del 15 aprile 2022, la società controinteressata ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del giudizio, la determinazione n. G18669 del 27 dicembre 2019 della Regione Lazio (unitamente alla nota regionale 16 dicembre 2019, n. G17715, recante la presa d'atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi), è stata annullata dalla sentenza di questa Sezione, n. 446 del 24 gennaio 2022, in accoglimento dell'appello e dell'originario ricorso proposti dal Ministero della difesa.

7. In sede di replica gli appellanti hanno sostenuto di avere tuttora interesse ad una pronuncia di merito, in considerazione del fatto che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è stato riavviato sicché, a loro dire, una valutazione di questo Consiglio circa la fondatezza dei vizi dedotti avverso il provvedimento originariamente impugnato determinerebbe l'impossibilità di autorizzare nuovamente l'esercizio della discarica di cui trattasi.

8. L'appello, infine, è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2022.

9. L'appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'effetto caducatorio dell'annullamento giurisdizionale dell'autorizzazione ambientale rilasciata alla società controinteressata, derivante dalla sentenza della Sezione n. 446 del 2022, ha infatti valenza erga omnes.

L'autorizzazione è un atto strutturalmente unitario e il suo annullamento comporta il venire meno, in capo al soggetto in precedenza autorizzato, del titolo che lo abilita allo svolgimento di una certa attività.

In tal senso, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli effetti ultra partes del giudicato si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 4 e 5 del 2019).

9.1. Nella fattispecie, la rimozione dell'atto impugnato in primo grado ha quindi soddisfatto l'interesse oppositivo azionato dai ricorrenti, eliminando ab origine l'assetto di interessi invalido e ponendo le basi per il ripristino dello status quo ante, quantomeno in attesa della rinnovazione del procedimento autorizzatorio (cfr. anche C.d.S., Ad. plen., n. 4 del 2015).

9.2. Va soggiunto che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la permanenza dell'interesse non può essere ricollegata nemmeno al nuovo procedimento di autorizzazione avviato dalla società controinteressata poiché il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda, ex art. 34, comma 1, c.p.a. e non può effettuare una prognosi, ex ante, circa gli effetti della futura azione amministrativa; ciò significherebbe, a tacer d'altro, "pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati", in violazione del divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.

9.3. Per completezza si osserva altresì che l'evenienza (ovvero la sentenza di questa Sezione n. 446 del 24 gennaio 2022) che ha privato la parte dell'interesse alla coltivazione del giudizio è sopraggiunta dopo la instaurazione del giudizio di appello, ma non ad opera della Amministrazione procedente. Pertanto, non viene in rilievo un caso di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ma un'ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (sul punto cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, n. 2829 del 2022).

9.4. Ovviamente, l'improcedibilità del gravame rende irrilevante la richiesta dei ricorrenti di rinvio pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva 1999/31 (sulla irrilevanza della questione interpretativa quale causa di deroga all'obbligo del giudice nazionale supremo di disporre il rinvio ex art. 267 TFUE, cfr. Corte di giustizia UE, Grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19; per applicazioni successive, C.d.S., Sez. IV, n. 2446 del 2022; C.G.A. n. 972 del 2021).

9.5. In definitiva, essendo venuta meno una condizione dell'azione (l'interesse ad agire), l'appello deve essere dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 38 c.p.a.

10. Stante il peculiare andamento del processo nel secondo grado di giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale fra le parti delle relative spese, fermo restando che, ai fini del pagamento del contributo unificato, per il secondo grado del giudizio, sono da considerarsi soccombenti gli appellanti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8196 del 2021, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.