Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 15 luglio 2022, n. 6063

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Di Carlo

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate datato 3 settembre 2021, n. 115274, nonché gli atti presupposti, tra cui i provvedimenti emanati dal Comune di Spinea, concernenti la richiesta n. 48517 dalla medesima protocollata in data 1° giugno 2020 "Ai fini della liquidazione della dichiarazione di successione del nominato in oggetto, n. 479 vol. 9990 anno 2019 in relazione al terreno censito al foglio 8 mapp. 1453 e 1454, la base imponibile per il calcolo delle imposte ipocatastali e dell'imposta di successione risulta pari ad euro 600.000.00 non avendo l'Ufficio ammesso la rettifica in diminuzione del valore inizialmente dichiarato".

2. Con la sentenza di cui all'epigrafe, il T.A.R. del Veneto ha declinato la propria giurisdizione, ritenendone fornito il giudice tributario.

3. La ricorrente ha interposto appello (notificato via pec in data 11 marzo 2022, e depositato il successivo 5 aprile).

4. Le parti appellate hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso in appello e, comunque sia, anche la sua infondatezza nel merito.

5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.

6. All'udienza camerale fissata per l'esame della sospensiva, la Sezione ha avvisato le parti circa la possibilità di definire immediatamente il giudizio con sentenza, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

7. Il ricorso in appello è irricevibile, in quanto l'atto è stato tardivamente notificato in data 11 marzo 2022 (oltre, cioè, il dimidiato termine di trenta giorni) e, altrettanto tardivamente, è stato depositato il successivo 5 aprile (oltre, cioè, il dimidiato termine di quindici giorni).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a., «Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3».

L'art. 87, comma 3, c.p.a. prevede che «... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti».

La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 27 dicembre 2021 ed è stata notificata dal difensore del Comune di Spinea in data 10 gennaio 2022.

Ne consegue l'irricevibilità dell'appello per tardività (fra le tante, C.d.S., Sez. II, 30 novembre 2020, n. 7608; Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7111, e 4 novembre 2020, n. 6817).

8. Le spese del giudizio di appello sono compensate per le particolari ragioni della decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 2847 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e compensa le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

M. Marazza

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