Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 19 luglio 2022, n. 6231

Presidente: Lipari - Estensore: Marzano

Premesso:

- che la ricorrente chiede la revocazione delle sentenze rese dalla Sez. VI n. 1942 dell'8 marzo 2021 e n. 4383 del 19 settembre 2017 prospettando, nella parte narrativa, vizi astrattamente riconducibili alle previsioni di cui all'art. 395 c.p.c., n. 1, n. 3 e n. 4, senza peraltro differenziare quali dei suddetti vizi siano riferibili all'una e all'altra pronuncia e, per l'effetto, chiede la revoca anche delle sentenze del TAR Lazio n. 6081/2016, n. 6542/2018 e n. 13317/2019;

- che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) intimata si è costituita in giudizio con memoria nella quale, dopo aver ripercorso puntualmente i fatti che hanno costituito oggetto delle due pronunce di cui si chiede la revocazione, ha eccepito l'irricevibilità per tardività nonché l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e, comunque, deducendone, in subordine, l'infondatezza;

- che si è, altresì, costituita Telespazio s.p.a. sollevando le stesse eccezioni in rito;

- che all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, in cui è stato prospettato un ulteriore profilo di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato:

- che con la sentenza n. 4387/2017, in materia di accesso agli atti ex lege n. 241/1990 questo Consiglio ha respinto l'appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6081/2016 che, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso la domanda di accesso agli atti formulata in data 24 maggio 2015;

- che con la sentenza n. 1942/2021 è stato dichiarato irricevibile l'appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 13317/2019 che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere (avendo la parte ottenuto la consegna degli atti richiesti) su istanze ostensive in data 28 maggio 2019, sia quale accesso documentale sia quale accesso civico generalizzato, presentate dalla società Learsat.it e rispetto alle quali non vi era stata risposta nei termini di legge (oltre alla separata impugnazione della decisione sfavorevole espressa dalla Commissione per l'accesso).

Considerato:

- che risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle resistenti, tenuto conto che la parte con lo stesso ricorso chiede la revocazione di due sentenze che hanno in comune soltanto l'essere state pronunciate fra le stesse parti, differendo, invece, quanto all'oggetto del giudizio, alla tipologia di azione, agli atti impugnati, non riconducibili ad un unico procedimento, al dispositivo, che in un caso è di rigetto e nell'altro è di irricevibilità per tardività;

- che l'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti (cfr. Cass., Sez. trib., 19 dicembre 2019, n. 33895);

- che quanto precede è di per sé sufficiente per la declaratoria di inammissibilità del gravame;

- che solo per dovere di completezza il Collegio rileva che, in disparte la genericità del ricorso, dal quale non è dato ricavare a quale delle due sentenze si riferisca ciascun vizio dedotto, comunque, non sussiste l'errore di fatto revocatorio ricadendo le censure di parte sull'attività del giudice di interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni;

- che, invero, l'errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall'art. 106 del c.p.a.), si ha solo quando: 1) a causa d'una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il Giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l'errore dev'esser decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. da ultimo: C.d.S., Sez. VII, 13 giugno 2022, n. 4796; v. anche: Sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6749; Sez. III, 6 settembre 2019, n. 6106; Sez. V, 22 agosto 2019, n. 5788; Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4348).

- che, altresì, non è ravvisabile il dolo revocatorio della Agenzia spaziale italiana (art. 395, n. 1, c.p.c.), che la ricorrente sembra riferire alla vicenda decisa con la sentenza di irricevibilità n. 1942 dell'8 marzo 2021, avendo la parte addotto di averlo "scoperto" il 17 dicembre 2021 unitamente al documento che ritiene "decisivo" per la soluzione della controversia, ovvero la Convenzione del 2009 (oggetto di richiesta di accesso in entrambi i giudizi), ostandovi, inter alia, il dato di mero fatto che la suddetta Convenzione non era un documento nuovo ma si trattava della stessa Convenzione già acquisita mediante consultazione di un altro pubblico registro (Registro delle imprese), né il dolo revocatorio può risiedere, come opina la ricorrente, nel "sottacere doloso dell'avvenuta pubblicazione, presso un pubblico registro, del documento di cui si chiedeva l'ostensione", dal momento che proprio il fatto che il documento fosse già pubblicato esclude in radice che vi sia stata una qualsivoglia omissione informativa dolosa;

- che, peraltro, il ricorso risulta anche tardivo dal momento che, ai sensi dell'art. 92 c.p.a., per i casi di revocazione previsti nei nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di cui al comma 1 (60 giorni che vanno dimidiati trattandosi di giudizio in materia di accesso agli atti, ex artt. 87, comma 3, e 116, comma 5, c.p.a.) decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 del medesimo art. 395, mentre per i casi di revocazione ordinaria, di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., il termine è di 60 giorni (anche in questo caso dimezzati) dalla notifica della sentenza ovvero di 6 mesi (dimezzati) dal deposito della sentenza;

- che, infatti, alla data della notificazione del ricorso per revocazione, avvenuta il 14 gennaio 2022, erano spirati sia il termine per la proposizione della revocazione ordinaria di ciascuna delle sentenze (pubblicate l'8 marzo 2021 e il 19 settembre 2017), sia quello per la revocazione straordinaria, non avendo la parte dimostrato, in disparte la già rilevata non novità del documento, di aver avuto conoscenza di tale circostanza nella riferita data del 17 novembre 2021;

- che, conclusivamente, assorbite le ulteriori censure, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ritenuto:

di porre le spese del giudizio a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondere in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.