Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 31 agosto 2022, n. 25604
Presidente: Amendola - Relatore: Scrima
FATTI DI CAUSA
Giacomo M. convenne in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l. (poi Società Cattolica di Assicurazione s.p.a.) chiedendo il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 4 dicembre 2013, allorché, mentre percorreva a piedi una via nel Comune di Legnano, era stato investito dal veicolo di proprietà e condotto da Stefano P. L'attore quantificò la sua domanda in euro 36.646,50, oltre interessi e rivalutazione, così già detratto l'acconto di euro 16.000,00 in precedenza versato dalla società convenuta e trattenuto a titolo di acconto.
Si costituì la società assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda.
Venne ordinata, ex art. 144, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P., che non si costituì e venne dichiarato contumace.
All'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza n. 550 del 2019, il Tribunale di Busto Arsizio, preso atto che la controversia riguardava solo il quantum, non essendo stata contestata la responsabilità del P., quantificò il danno subito dall'attore in euro 14.152,55 e, tenuto conto che la società convenuta aveva corrisposto al M., prima dell'instaurazione del giudizio, l'importo di euro 16.000,00, dichiarò Stefano P. responsabile del danno patito dall'attore nell'incidente stradale in parola, rigettò la residua domanda e condannò detta parte alle spese di lite.
Avverso tale sentenza propose gravame il M., eccependo l'errata ricostruzione degli elementi di fatto compiuta in primo grado e l'errata valutazione della relazione peritale e della documentazione medica prodotta in atti.
La compagnia assicuratrice, costituendosi anche in secondo grado, chiese il rigetto dell'impugnazione.
Il P. non si costituì neppure in sede di appello e ne fu dichiarata la contumacia.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2878 del 2020, rigettò l'impugnazione, confermando di conseguenza la sentenza impugnata, e condannò la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di quel grado di giudizio.
Avverso la decisione della Corte territoriale Giacomo M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione s.p.a.
Stefano P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto evidenziato che il ricorso non risulta notificato, ancorché lo stesso sia indicato nell'intestazione del ricorso, a Stefano P. che, come già posto in rilievo, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Osserva al riguardo il Collegio che il rispetto, tuttavia, del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone, in tesi, sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Stefano P., atteso che la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., Sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., ord. 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass., ord. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass., ord. 6 ottobre 2021, n. 27176; in tema di ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2174, non massimata).
2. Con il primo ed unico motivo, il M. denuncia la «falsa applicazione dell'art. 194 e 195 del CPC - art. 87 e 90 Dis di Att. CPC. in relazione all'art. 360 n. 3 e nullità della CTU in relazione n. 4 c.p.c.». Al riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal C.T.U. e volta ad acquisire il CD della RMN, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel «racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti», e rigettato, altresì, l'istanza dell'attore tesa alla revoca dell'ordinanza con cui era stata dichiarata detta inammissibilità. Ad avviso del M., la Corte di merito, nel confermare che il CD in questione rientrava tra i documenti che l'attore avrebbe dovuto depositare nel rispetto dei termini di legge, avrebbe «illegittimamente impedito la formazione di una CTU avente una effettiva valenza probatoria in giudizio, inficiandola di nullità».
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, dopo aver precisato che il CD in parola non risultava essere stato depositato dall'attore né con l'atto introduttivo né con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la richiesta del C.T.U. (poi reiterata sostanzialmente dall'attore) di produzione di tale CD nel corso delle operazioni peritali, trattandosi, peraltro, di documentazione pacificamente nella disponibilità dello stesso attore.
In particolare la Corte di merito ha evidenziato che sui poteri del C.T.U. si registravano ben tre orientamenti della giurisprudenza di legittimità e ha espressamente affermato che la documentazione (CD) di cui l'ausiliare del giudice e poi la stessa parte attrice avevano chiesto l'autorizzazione all'acquisizione ineriva «senza dubbio ad un fatto costitutivo della domanda avanzata dal M.» e che il C.T.U. aveva comunque accertato che la lamentata lesione del legamento crociato al ginocchio sinistro risultava, comunque, successiva e indipendente rispetto al sinistro per cui è causa (v. sentenza impugnata p. 8 e 9).
2.2. Va osservato che sul contrasto giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata e correttamente ripreso nel ricorso, sono recentemente intervenute le Sezioni unite, le quali, con sentenza n. 3086 dell'1 febbraio 2022, hanno affermato che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Tuttavia, hanno precisato le Sezioni unite, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Risulta evidente che l'acquisizione della RNM del ginocchio del M. fosse diretta a provare la sussistenza, oltre che del danno alla mano, anche del diverso danno al ginocchio dello stesso e, soprattutto, a dimostrare la sussistenza di un eventuale nesso causale tra l'evento lesivo e la lamentata rottura del legamento crociato anteriore (come peraltro evidenziato dallo stesso C.T.U. nella sua richiesta) e che, quindi, tale CD fosse diretto a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Ne consegue che i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano l'attività di consulenza tecnica d'ufficio e, in sostanza, dei principi di recente affermati dalle Sezioni unite di questa Corte e sopra richiamati.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Tenuto conto che solo di recente le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione all'esame, ben possono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.