Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 29 agosto 2022, n. 7524
Presidente: De Felice - Estensore: Pannone
FATTO E DIRITTO
A) La sentenza [qui appellata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), n. 3947/2018] ha rigettato il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento n. 8028 del 2 marzo 2010 di rigetto dell'istanza di condono edilizio del 28 febbraio 1995 come ripresentata il 26 febbraio 2007.
B) L'appellante espone, per quel che qui rileva, quanto segue.
Il ricorso in primo grado veniva proposto dalla sig.ra D.B. Giuseppa, all'epoca legale rappresentante della Stella Maris s.r.l., avverso il provvedimento del Comune di Giugliano n. 8028 del 2 marzo 2010 di diniego del condono edilizio afferente opere realizzate nel complesso del campeggio Stella Maris. Il T.A.R. Campania rigettava il ricorso con sentenza del 13 giugno 2018.
Occorre ora in fatto rappresentare che, in pendenza del giudizio innanzi al T.A.R., la società Stella Maris veniva dichiarata fallita con sentenza n. 349/2011.
Ritornata in bonis, veniva dichiarata fallita una seconda volta, con sentenza n. 258/2016.
A tal punto, la curatela, intendendo vendere il complesso dei beni già organizzati dalla società Stella Maris per la gestione del villaggio turistico, indiceva una procedura competitiva per individuare il miglior acquirente. La HF s.r.l. presentava l'unica offerta, sicché il Giudice delegato autorizzava in suo favore la vendita del ramo di azienda, comprensivo, tra l'altro, dei manufatti, che ha poi saputo essere oggetto del condono edilizio respinto dal Comune.
Ciò posto, la H.F. è venuta a conoscenza della sentenza 3947/2018 del T.A.R. Napoli e, risultando avente causa, ha interesse alla relativa impugnazione, in quanto erronea ed ingiusta alla stregua dei seguenti motivi:
- error in iudicando et in procedendo. Violazione dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, inserito dall'art. 41 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Violazione dell'art. 79 c.p.a.
La sentenza del T.A.R. è stata pronunciata nei confronti di un soggetto - Stella Maris - ormai privo di legittimazione processuale, in quanto dichiarato fallito.
Ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fallimentare, inserito dall'art. 41 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo.
Siffatto automatismo rende non necessaria la dichiarazione del giudice in udienza, in quanto l'interruzione si realizza quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento.
C) Il ricorso in appello è fondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (7 maggio 2021, n. 12154) hanno di recente affermato: "In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte".
Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione non occorre che il giudice (che deve pronunciare l'interruzione) prenda cognizione (come nel caso di specie) dell'apertura del fallimento o della dichiarazione di fallimento perché l'effetto è automatico.
Verificatasi l'interruzione, il giudice della controversia (nella quale si rilevante il fallimento) non può adottare nessuna pronuncia diversa dalla dichiarazione di interruzione.
La sentenza qui impugnata è viziata per violazione dell'art. 43, comma 3, della legge fallimentare perché (nonostante si fosse verificata l'interruzione) il giudice adito ha adottato una pronuncia di merito.
In conseguenza del vizio (dedotto e provato) il giudice d'appello dovrà rimettere (previo annullamento della sentenza impugnata) la causa al giudice di primo grado (ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del c.p.a.) perché è stato leso il diritto di difesa dell'odierna parte appellante che aveva interesse a riassumere il giudizio e a esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto (annullando la sentenza impugnata), rimette la causa al giudice di primo grado onerando l'appellante della riassunzione nel termine di cui al comma 3 dell'art. 105 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.