Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 21 giugno 2022, n. 28979

Presidente: Di Stefano - Estensore: Costantini

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2011, la Corte di appello di Genova ha rideterminato, in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte, in riforma della decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, la pena inflitta a Davide D. ad anni uno, mesi quattro, giorni 26 di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 628, secondo comma, c.p. (capo 1); 337 c.p. (capo 2); 582, 585 c.p. (capo 3).

La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore in ragione della celebrazione, il medesimo giorno, di un processo presso la Corte d'appello di Napoli a carico di numerosi detenuti, uno dei quali assistito dal medesimo difensore del D. Secondo la Corte di merito, tale impegno risultava noto al difensore fin dal 10 settembre 2021, come da verbale d'udienza in cui era indicata la data del rinvio; l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, inoltre, veniva comunicata solo il 29 novembre 2021, un giorno prima dell'udienza, nonostante il decreto di citazione fosse stato al difensore notificato oltre un mese prima. Peraltro, la circostanza che il difensore avesse potuto acquisire copia del predetto verbale d'udienza solo in data 29 novembre 2021 (evenienza non dimostrata), non gli avrebbe impedito di comunicare tempestivamente l'impedimento, riservandosi il deposito di idonea documentazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha applicato sulla pena per il delitto tentato di anni quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa ai sensi dell'art. 62-bis c.p., la riduzione ex art. 62, n. 6, c.p. nella misura di un terzo, risultando per questa parte intangibile la sentenza annullata, giungendo ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 467 di multa. Inoltre, ha ridotto anche gli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p., applicando un complessivo aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa, e giungendo alla complessiva pena finale di anni uno, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Davide D., a mezzo del difensore Avv. Massimiliano Dei, ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 24 Cost. e il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato, ritenendola tardiva, l'istanza di differimento dell'udienza del 30 novembre 2021, presentata il 29 novembre 2021, per legittimo impedimento del difensore occupato presso la Corte d'appello di Napoli in un processo con imputato detenuto. La Corte di merito non avrebbe preso in esame e fornito adeguata motivazione in ordine al palesato impedimento visto che, seppur lo stesso noto dal 10 settembre 2021, la copia del verbale di rinvio dell'udienza veniva trasmessa - nonostante fosse stata tempestivamente richiesta - solo il 29 novembre 2021 dalla Cancelleria della Corte di appello di Napoli. Il ricorrente rappresenta come la necessità del differimento derivasse anche dalla circostanza che il secondo difensore dell'imputato difeso presso la Corte di appello di Napoli, solo nell'imminenza dell'udienza del 30 novembre 2021 aveva reso nota la rinuncia al mandato difensivo, evenienza che aveva reso indispensabile la richiesta di differimento, prima non necessaria per la presenza di due difensori.

La Corte d'appello non avrebbe effettuato alcun bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trattazione del processo e quello difensivo, dovendo essere assegnata prevalenza alla presenza del difensore al procedimento con imputato detenuto rispetto a quello riguardante D. imputato per reati commessi nel 2018.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha confermato la riduzione disposta dal Giudice di primo grado per il delitto di tentata rapina impropria nella misura minima di un terzo, anziché in quella massima di due terzi, omettendo di confrontarsi con lo specifico motivo di gravame inerente tale aspetto. La giovanissima età dell'imputato, la sua incensuratezza, il ruolo marginale nella commissione del delitto tentato, il risarcimento del danno nei confronti di tutte le persone offese e la condotta processuale del D. avrebbero dovuto condurre alla riduzione di pena per la ritenuta ipotesi di rapina impropria tentata pari a due terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Secondo pacifica giurisprudenza il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento rilevante ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. un., n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, n. 20130 del 4 marzo 2015, Caputi, Rv. 263395); solo dopo tale verifica il giudice deve accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando nel merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, n. 23764 del 22 novembre 2016, dep. 2017, M., Rv. 270330).

Ciò premesso, corretta ed ossequiosa dei citati principi di diritto è la parte della decisione resa dalla Corte di appello che ha escluso che l'istanza tesa al differimento dell'udienza per impedimento assoluto del difensore per contemporaneo impegno professionale fosse tempestiva. La stessa, nonostante tale impegno risultasse noto alla difesa fin dal 10 settembre 2021, come da verbale d'udienza in cui era indicata la data del rinvio, veniva comunicata solo nel pomeriggio (ore 14,33) del 29 novembre 2021, giorno precedente all'udienza, nonostante il decreto di citazione fosse stato al difensore notificato oltre un mese prima (21 ottobre 2021) e fosse già nota la trattazione orale richiesta il 16 novembre 2021, istanza in cui non veniva rappresentata nessuna anticipazione del contemporaneo impegno.

Ragionamento ineccepibile in ordine alla ritenuta intempestiva richiesta di differimento della stessa trattazione orale, che non viene efficacemente confutato neppure in questa sede, non venendo documentata la tempestiva attivazione del difensore e il tardivo invio da parte della Corte di appello di Napoli del verbale di rinvio del procedimento pendente dinanzi a quell'autorità giudiziaria in cui era presente al momento del differimento e dell'individuazione della relativa data.

3. Non deducibile risulta il secondo motivo attraverso cui il ricorrente censura la quantificazione della pena base per il reato di tentata rapina impropria, quanto a determinazione della riduzione di un terzo in luogo di quella di due terzi.

Seppure il motivo di ricorso fosse stato formulato in occasione della impugnazione avverso la decisione del Giudice delle indagini preliminari dell'8 giugno 2018, nessun rilievo specificamente attinente a tale punto della decisione è stato proposto nei motivi di ricorso per cassazione avverso la prima decisione di appello che ha poi condotto all'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio afferente la sola incidenza delle attenuanti sul calcolo della pena e l'erroneo calcolo effettuato in ordine alla determinazione della pena base (testualmente, punto 4 del «considerato in diritto»: «Nella rideterminazione della pena, il giudice di rinvio dovrà tenere altresì conto dei rilievi difensivi fondatamente formulati con riferimento alla erronea quantificazione, da parte della Corte territoriale, della pena base per il reato più grave [mentre il giudice di primo grado era partito da una pena base di anni sei, ridotta ad anni quattro per il tentativo e ad anni due, mesi otto per effetto della concessione delle attenuanti generiche, la Corte di Appello ha erroneamente applicato l'ulteriore riduzione per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, non già alla predetta pena di anni due e mesi otto, ma a quella di anni tre, mesi tre: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata]»).

Evidente, pertanto, come la questione afferente alla diminuzione di un terzo della pena per l'ipotesi del tentativo di rapina impropria (rettamente motivata a pag. 8 della decisione di primo grado ove veniva messa in risalto l'efficiente organizzazione del commando in costante reciproco collegamento radio tale da impedire l'arresto degli altri responsabili) risulta ormai preclusa essendosi la Corte di merito, sul punto, conformata alla decisione di questa Corte nella parte in cui ne ha circoscritto l'intervento ex art. 626, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Depositata il 21 luglio 2022.