Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V
Sentenza 19 settembre 2022, n. 5818
Presidente: Abbruzzese - Estensore: D'Alterio
Premesso che:
- il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Visciano ha ingiunto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 su un terreno di proprietà di esso ricorrente, allibrato in catasto al foglio 1, p.lla 94, rinvenuti in loco da personale del comando della Regione dei Carabinieri Forestale Campania;
- avverso l'atto impugnato il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili lamentando, in sintesi, la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e del principio del contraddittorio, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo il Comune accertato la sua responsabilità soggettiva nella produzione dei lamentati pregiudizi all'ambiente, non avendo esso ricorrente dato luogo ad alcun deposito e/o abbandono di rifiuti;
- nella mancata costituzione del Comune intimato, alla camera di consiglio del 6 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso in udienza circa la sua possibile definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., stante la regolare instaurazione del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti.
Ritenuto che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate:
- l'art. 192 del codice dell'ambiente (rubricato "Divieto di abbandono") prevede al comma 1 che "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" e al successivo comma 3 che "... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- in virtù di tale prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 533/2021), l'obbligo di rimozione grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui "chi inquina paga";
- più in dettaglio, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito;
- per accertare la rimproverabilità della condotta occorre, d'altra parte, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree (C.d.S., Sez. V, n. 3786/2014; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 5783/2018; T.A.R. Puglia, Bari, n. 287/2017), posto che "deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene; per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità" (T.A.R. Liguria, n. 1110/2016);
- applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge l'illegittimità dell'avversata azione amministrativa, atteso che il ricorrente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, essendo stato individuato quale destinatario degli obblighi di rimozione e di smaltimento in forza della mera qualità di proprietario del terreno oggetto di sversamento da parte di ignoti benché, alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, la mera condizione di titolare dell'immobile nel quale sarebbero stati rinvenuti i rifiuti non sarebbe di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura occorrendo, come si è visto, che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo;
- sotto il profilo procedimentale, sussiste anche certamente la violazione del contraddittorio, imposto dall'art. 7 della l. 241/1990; difatti, l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del codice dell'ambiente deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti (C.G.A.R.S., n. 1128/2020; C.d.S., Sez. IV, n. 1301/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4500/2020 e n. 6448/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1569/2017);
- si palesa pertanto illegittima l'ordinanza in contestazione, con la quale si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, risultando così violato il diritto alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l'assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
Ritenuto pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale gravata e assorbimento degli ulteriori profili sollevati.
Ritenuto infine che la regolazione delle spese di giudizio debba seguire la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'amministrazione comunale intimata alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.