Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 5 ottobre 2022, n. 734

Presidente: Migliozzi - Estensore: Nasini

FATTO

Il Comune di San Giovanni in Marignano, con ordinanza prot. n. 12.603 Reg. 62/2017, in data 18 settembre 2017, ha ordinato a Carmine B., odierno ricorrente, la demolizione di alcuni manufatti abusivi, con la precisazione che, in caso di mancata ottemperanza, tutta l'area evidenziata dal Comune nella planimetria allegata, pari a 86,00 mq, sarebbe stata acquisita di diritto al patrimonio dell'Amministrazione.

A fondamento dell'ordinanza l'ente comunale ha dato conto di aver accertato la realizzazione, da parte dell'odierno ricorrente, di opere abusive che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultano infisse al suolo e presentano parti con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili, e pertanto rientrano tra quelle per le quali è richiesto, ai sensi delle vigenti leggi, normative e regolamenti, il rilascio del permesso di costruire, previa verifica della conformità urbanistica.

Il ricorrente, avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 24 gennaio 2018.

In data 22 gennaio 2018, d'altronde, il Comune ha notificato al ricorrente il provvedimento con cui, ha accertato "la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire" da parte di quest'ultimo, avvisandolo, "ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni" che "tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale già individuati nella predetta ordinanza di demolizione...".

Il successivo 31 gennaio 2018, il Comune di San Giovanni in Marignano ha notificato al ricorrente l'ulteriore atto, poi integrato ed emendato dal provvedimento emesso in data 9 febbraio 2018 e notificato in data 22 febbraio 2018, con il quale ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001.

Con ricorso depositato in data 23 aprile 2018, il ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti, indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) i vizi di illegittimità dell'ordinanza di demolizione comportano l'invalidità derivata dei provvedimenti e gli atti in questa sede impugnati;

2) l'amministrazione comunale avrebbe chiaramente errato nella qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento dell'ordinanza di demolizione, nella misura in cui ha indicato come necessario "il rilascio del permesso di costruire";

3) sempre con riferimento all'ordinanza di demolizione, provvedimento presupposto rispetto agli atti impugnati, il Comune, ai fini dell'acquisizione dei terreni al patrimonio pubblico, avrebbe errato nell'individuare una superficie di 86 mq.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni in Marignano contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All'esito dell'udienza di smaltimento PNRR del 29 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare: sull'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il Comune resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il presente giudizio sarebbe stato instaurato in violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

Al riguardo, è pacifica la circostanza - ricordata nella parte in fatto che precede - che l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato l'ordinanza di demolizione, atto presupposto dai provvedimenti contestati nel presente giudizio, affidando, invece, al ricorso giudiziale avanti all'intestato T.A.R. l'impugnativa avverso gli atti successivi consequenziali.

Per contro, parte ricorrente chiede che venga disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza del ricorso straordinario predetto.

A tal proposito, la domanda di sospensione del giudizio non può essere accolta in quanto il ricorso introduttivo è inammissibile, atteso che l'impugnazione innanzi a questo Tribunale concerne atti consequenziali ad altro presupposto (l'ordinanza di demolizione) impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso i quali peraltro vengono mosse per lo più censure di illegittimità in via derivata; ciò in violazione della regola electa una via, non datur recursus ad alteram, stante la indubbia connessione logica e cronologica degli atti impugnati dal ricorrente con due distinti rimedi. Infatti, in adesione a un indirizzo teleologico fondato su una nozione di alternatività di carattere sostanziale che privilegia le esigenze di economia dei giudizi e persegue la finalità di evitare contrasti fra giudicati, va ritenuto che la regola dell'alternatività tra le due tutele operi anche quando, dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto, vengano gravati in sede giurisdizionale gli atti conseguenti, in quanto il giudizio pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa avere luogo attraverso separato ricorso in diversa sede.

In questo senso, come ricordato anche più di recente dal Consiglio di Stato, «nel caso in cui l'atto presupponente sia impugnato con ricorso giurisdizionale, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l'atto presupposto, il ricorso giurisdizionale dovrà essere dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo. Se invece l'atto successivo è impugnato in sede straordinaria, a fronte di un ricorso giurisdizionale già promosso avverso l'atto presupposto, il ricorso straordinario sarà inammissibile per violazione del principio di alternatività (C.d.S., Sez. I, n. 256/2021; cfr. altresì C.d.S., Sez. I, n. 1306/2021, n. 979/2021, n. 1797/2020 e n. 1861/2019)» (C.d.S., Sez. I, 15 settembre 2021, n. 1484).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.