Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 17 ottobre 2022, n. 8822

Presidente: Gambato Spisani - Estensore: Verrico

FATTO E DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è rappresentato da:

a) il provvedimento emesso dal Comune di Monte Argentario, sezione III, ufficio edilizia privata, n. 27 in data 24 dicembre 2010, di diniego del permesso di costruire garage privati su terreno sito nel Comune di Monte Argentario, località Porto Ercole, Via dell'Aiaccia, di proprietà dell'odierna appellante;

b) il parere negativo emesso dalla Soprintendenza di Siena e Grosseto prot. 14944 del 2 novembre 2010.

2. Al riguardo, occorre premettere in punto di fatto che:

i) in data 6 luglio 2010 la sig.ra R., proprietaria di un terreno nel Comune di Monte Argentario, località Porto Ercole, via dell'Aiaccia s.n.c., distinto in catasto al foglio 83 particelle 296, 380, 381 e 286 sub 46, ha presentato la domanda al Comune di Monte Argentario finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire, nonché contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di autorimesse sul proprio terreno;

ii) in data 23 agosto 2010 la Commissione per il paesaggio del Comune di Monte Argentario esprimeva parere favorevole;

iii) in data 9 novembre 2010 l'ufficio edilizia privata ha trasmesso all'odierna appellante il preavviso di diniego richiamando il parere espresso dalla locale Soprintendenza datato 2 novembre 2010;

iv) in data 24 dicembre 2010 il Comune emetteva il provvedimento definitivo di diniego di costruire il quale veniva notificato alla odierna ricorrente in data 3 gennaio 2010;

v) in data 3 marzo 2011 la sig.ra R. ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di costruire, motivato per relationem sulla base del precedente parere negativo espresso dalla locale Soprintendenza del 2 novembre 2010.

3. Con ricorso dinanzi al T.A.R. per la Toscana (r.g. n. 571/2011) la sig.ra R. impugnava gli atti in oggetto, articolando i seguenti autonomi motivi:

a) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per omessa comunicazione del parere reso dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Difetto assoluto di motivazione": la ricorrente rilevava che il diniego fosse, erroneamente, fondato solo su valutazioni di carattere paesaggistico e non, anche, urbanistico. Inoltre le doglianze vertevano sulla mancata allegazione del parere della Soprintendenza, citato e richiamato, di cui mancava la integrale conoscenza, necessaria alla ricostruzione dell'iter logico-giustificativo del diniego;

b) "Eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa motivazione, falsità di causa": la ricorrente lamentava la genericità delle argomentazioni addotte a sostegno del diniego, configurando una sostanziale assenza di motivazione.

3.1. La ricorrente proponeva altresì i seguenti motivi aggiunti:

c) "Violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella variante al piano regolatore generale del Comune di Monte Argentario approvate con deliberazione della Giunta regionale della Toscana, n. 5389 del 17 maggio 1985 ed, in particolar modo, delle norme contenute nell'art. 4. Eccesso di potere per palese contraddittorietà con la situazione di fatto esistente ed omessa verifica a mezzo sopralluogo": la ricorrente lamentava la mancata attuazione del piano regolatore che prevedeva, in base all'art. 4 delle norme di attuazione del piano medesimo, per le zone di completamento nella quale è inserito il terreno per cui vi è causa, la costruzione di nuove autorimesse secondo i limiti di cubatura indicati. Inoltre si lamentava che il parere negativo della Soprintendenza non fosse stato preceduto da un sopralluogo;

d) "Eccesso di potere per contraddittorietà con la situazione di fatto e mancata valutazione della relazione allegata al progetto sottoposto all'esame della Soprintendenza": la ricorrente lamentava una situazione di fatto diversa da quella prospettata, erroneamente, nel parere per ciò che attiene: alla visibilità, della struttura realizzanda, dal mare o da altri luoghi di interesse; all'assenza di verde e macchia mediterranea nel terreno in questione; al fondamentale ruolo della macchia mediterranea in relazione al terreno per cui vi è causa; alle modificazioni morfologiche che la realizzazione dell'opera avrebbe sulla zona circostante; all'impatto delle opere di urbanizzazione già realizzate nei terreni limitrofi; al contrasto con il territorio circostanze per tipologia e scelte materiche e cromatiche.

4. Il T.A.R. Toscana con la sentenza n. 2146/2014 del 23 dicembre 2014 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo non meritevoli di accoglimento:

i) le censure sub lett. a), b) e c), ritenendo pienamente valida la motivazione per relationem effettuata dal Comune, obbligato solo a rendere disponibile l'atto richiamato, non anche ad allegarlo, ed osservando che il giudizio della Soprintendenza non debba ancorarsi necessariamente alle previsioni urbanistiche del piano regolatore, stante la sovraordinazione del bene-paesaggio, alla cui tutela è deputata;

ii) la censura sub lett. d), in ragione dello stato di urbanizzazione delle aree circostanti al terreno di causa.

Il primo giudice, infine, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.000,00 a favore del Comune e compensava le spese nei confronti del Ministero e degli intervenienti.

5. Avverso la citata sentenza, l'originaria ricorrente ha proposto appello articolando due motivi di censura:

I) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 38/2001, nonché violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella variante al piano regolatore generale del Comune di Monte Argentario approvata con deliberazione della giunta regione toscana n. 5389 del 15 maggio 1985 in primis art. 4. Omesso esame dei motivi di censura dedotti sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti. Difettosa e contraddittoria motivazione": l'appellante ritiene erronea la sentenza in ragione del mancato rilievo del contrasto tra la norma che ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Monte Argentario (art. 4 della delibera di Giunta regionale n. 5389/1985) ed il parere della locale Soprintendenza, che sarebbe carente di potere sul punto. Quest'ultima, infatti, avrebbe violato la normativa urbanistica in esame che prevedrebbe la possibilità di realizzare autorimesse nel terreno dell'odierna appellante;

II) "Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il processo amministrativo, d.P.R. 104/2010 così come aggiornato da d.lgs. 160/2012": la ricorrente lamenta che il T.A.R. abbia erroneamente affermato che la Soprintendenza non sarebbe vincolata dalle previsioni del P.R.G. non tenendo conto dei principi che regolano la materia urbanistica, incorrendo nel vizio di difetto di motivazione.

6. Si sono costituiti il Comune di Monte Argentario, il MIBACT - Soprintendenza di Siena e Grosseto e il sig. Federico M.

6.1. Quest'ultimo, nella qualità di comproprietario di un appartamento e relative pertinenze sito nel Comune di Monte Argentario, località Porto Ercole, Via dell'Aiaccia n. 47/a, posto di fronte e confinante con il terreno oggetto di causa, con memoria del 9 settembre 2022, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata impugnazione dell'atto presupposto (parere contrario della Soprintendenza) e l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in primo grado, sia perché tardivo e sia in quanto non notificato nei confronti del MIBACT e degli intervenuti.

Il sig. M. rileva, inoltre, che nel mese di aprile 2011 il terreno de quo è stato oggetto di un completo disboscamento con abbattimento delle recinzioni preesistenti ed è diventato una sorta di discarica a cielo aperto, creando un pregiudizio allo stesso.

7. Nel corso del giudizio di appello:

i) l'appellante, in data 24 marzo 2021, si è costituita con un nuovo difensore (avvocato Tommaso Galletti);

ii) il sig. Federico M., in data 21 maggio 2021, si è costituito con un nuovo difensore (avvocato Clemente Maria Mannucci);

iii) l'ordinanza presidenziale n. 2115 del 29 novembre 2021 ha sollecitato le parti a manifestare il proprio interesse attuale alla definizione del giudizio anche ai fini dell'applicazione dell'art. 26 c.p.a., a cui ha fatto seguito la nota di dichiarazione di interesse depositata in data 5 gennaio 2022 dall'appellante comprensiva di nota spese;

iv) in data 9 settembre 2022, il sig. Federico M. e il Comune di Monte Argentario hanno depositato rispettivamente memoria difensiva.

8. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Preliminarmente si rileva la fondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti, sollevata dal sig. M. nel corso del primo grado di giudizio e ribadita nel presente grado di appello, con la conseguenza che il ricorso in appello deve essere respinto.

Ad ogni modo, l'accertamento della tardività del ricorso di primo grado rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio, eventualmente anche per la prima volta nel giudizio di appello (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5116).

9.1. Invero, il parere della Soprintendenza è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti in data 24 giugno 2014, nonostante tale atto presupposto fosse conoscibile dalla ricorrente, nella sua interezza, già da molto tempo, atteso che:

a) la signora R., nell'ambito dell'atto di motivi aggiunti, dichiarava che: "Detto parere non veniva depositato in giudizio né consegnato alla parte ricorrente fino a quando, a seguito del deposito di istanza formale presentata al Comune di Monte Argentario il giorno 30 aprile 2014, la ricorrente veniva in possesso di copia integrale di detto parere" (pag. 2 del ricorso per motivi aggiunti);

b) diversamente da tale assunto, l'appellante aveva avuto conoscenza del contenuto essenziale del parere della Soprintendenza già in data 8 novembre 2010, quando le veniva comunicato il preavviso di rigetto (in atti) ove viene riportato testualmente il seguente passaggio del parere: «Visto il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, prot. 14944 del 2.10.2010, da cui emerge che: "... si esprime PARERE CONTRARIO ai sensi dell'art. 146 del Codice in quanto si ritiene che l'intervento proposto, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto di inserimento e che, in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d'essere del provvedimento di tutela"»;

c) ma soprattutto, la copia integrale del parere della Soprintendenza emesso in data 2 novembre 2010 risulta depositata, in data 8 giugno 2012, dal signor M. tra i propri documenti di parte all'interno del fascicolo di primo grado del T.A.R. Toscana (n.r.g. 571/2011).

Tale, inequivoca, circostanza è sufficiente a configurare la tardività dell'impugnazione, atteso che, a fronte della conoscibilità del testo integrale del parere sin dall'8 giugno 2012, la originaria ricorrente notificava il ricorso per motivi aggiunti nei confronti del Comune di Monte Argentario solo in data 24 maggio 2014.

9.2. L'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti determina il rigetto del presente appello, considerato che entrambe le censure con esso articolate si appuntano esclusivamente su asseriti vizi del ridetto parere della Soprintendenza. In ragione della mancata specifica impugnativa, risultano infatti passati in giudicato i capi della sentenza di primo grado con cui venivano respinti i motivi attinenti al solo provvedimento finale di diniego.

10. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 5811/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.