Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28790

Presidente: De Stefano - Relatore: Saija

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza depositata il 12 giugno 2019, il Tribunale di Milano dichiarò l'inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da Vincenzo F. (preteso proprietario dell'immobile staggito nella procedura esecutiva immobiliare n. 3955/2010 r.g.e.) avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del medesimo Tribunale emessa in data 21 febbraio 2019; con detta ultima ordinanza - resa a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa dal F. avverso il decreto di archiviazione della procedura stessa, adottato il 29 novembre 2018, per eseguito riparto - il giudice dell'esecuzione non aveva disposto alcunché sulla chiesta sospensione, limitandosi a fissare i termini per l'introduzione del giudizio di merito. Rendendo l'ordinanza collegiale qui impugnata, il Collegio ambrosiano osservò, da un lato, che il decreto di archiviazione non è atto a contenuto decisorio e non è dunque autonomamente impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi; dall'altro, che nessun provvedimento di sospensione o indilazionabile, per quanto previsto dall'art. 618 c.p.c., poteva essere richiesto in relazione ad un procedimento già definito.

Avverso detta ordinanza ricorre ora per cassazione Vincenzo F., affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Gli intimati Condominio Via Debussy 10 di Milano, ISP OBG s.r.l., Marina G. e Gennaro E. non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si lamenta "violazione o falsa applicazione di legge art. 11, comma 7, Cost. - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Errata applicazione degli artt. 512, 617, 618, 624 c.p.c.", per aver il Tribunale considerato privo di valenza decisoria il decreto di archiviazione adottato dal giudice dell'esecuzione in data 29 novembre 2018.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione di legge art. 360, n. 3, c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c., 2909 c.c. - Omesso esame della domanda", stante l'erronea affermazione del Tribunale per cui non era possibile entrare nel merito della spiegata opposizione, per aver essa ad oggetto il solo decreto di archiviazione, peraltro non sussistendo alcun vincolo da giudicato interno o esterno.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

È costante l'orientamento di questa Corte circa l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell'esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciò in quanto si tratta "di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva" (così l'arresto citato). Nessun pericolo di definitiva cristallizzazione della procedura esecutiva - pure paventato dal ricorrente in memoria, a sostegno della propugnata ammissibilità del ricorso straordinario in esame - può dunque prospettarsi.

Pertanto, non v'è ragione di discostarsi dalla suddetta impostazione, cui si intende dare continuità.

3.1. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.