Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sentenza 18 ottobre 2022, n. 599

Presidente: Daniele - Estensore: De Mattia

FATTO E DIRITTO

1. In data 9 novembre 1998, il signor M. ha presentato domanda di ammissione al finanziamento di cui alla l. n. 61 del 1998 per la riparazione dei danni conseguenti al sisma relativamente all'edificio situato in Sarnano, via del Colle n. 2/A, identificato al catasto al foglio 23, particella 114.

2. In data 11 marzo 2004, il Comune di Sarnano ha emesso il provvedimento di diniego dell'ammissione a tale finanziamento, ritenendo in particolare che nei confronti dei richiedenti si fosse inverata la decadenza per difetto di titolarità dell'immobile in questione al momento del verificarsi dell'evento sismico (per come previsto dall'art. 4, comma, 4 della l. n. 61 del 1998).

3. Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli altri atti ad esso connessi e meglio identificati in epigrafe, i signori Carlo M. e Rita F. hanno proposto ricorso avanti a questo T.A.R. per ottenerne l'annullamento, ritenendo illegittime le valutazioni compiute dalle amministrazioni coinvolte circa l'insussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti per poter accedere ai finanziamenti previsti dalla citata l. n. 61 del 1998, per come in particolare specificati dall'art. 4, comma 4, della stessa.

4. Si è costituito il Comune di Sarnano, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, trattandosi di controversia riguardante diritti soggettivi relativi ad una materia non rientrante in ipotesi di giurisdizione esclusiva. In particolare, il diritto al contributo discenderebbe direttamente dalla legge che ne fissa interamente condizioni e presupposti, di cui l'amministrazione si limita a verificare la sussistenza, con la conseguenza che l'eventuale contestazione circa il diniego al finanziamento dovrebbe esser proposta avanti al giudice ordinario.

5. Si è costituita altresì, con memoria di stile, la Regione Marche per chiedere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nei sensi che si vanno a precisare.

Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'amministrazione comunale, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. un., ord. 29 marzo 2017, n. 8115) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle controversie riguardanti i benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici. In particolare, si è ribadito che "la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della l. n. 205 del 2000" (in termini sul punto, ex multis, Cass., Sez. un., nn. 2369 del 2002, 15439 del 2002, 6405 del 2004, 6486 del 2004, 466 del 2005, 21000 del 2005).

Occorre precisare che le medesime Sezioni unite hanno più volte sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che attengono, indistintamente, sia al riconoscimento del diritto al contributo che alla sua quantificazione e questo in quanto anche "il riconoscimento del diritto al contributo in concreto spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'Amministrazione ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti" (Cass., Sez. un., ord. 29 marzo 2017, n. 8115, citata).

Nei medesimi termini, peraltro, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa. In particolare, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, recependo gli orientamenti della Cassazione sul punto, ha recentemente affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla p.a. sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui invece, la legge attribuisca all'amministrazione il potere di riconoscere la sovvenzione o il contributo in seguito ad una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (cfr. Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, ripresa da C.G.A. 19 aprile 2021, n. 333). E si è chiarito che nel primo caso la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che nel caso di specie competente a conoscere della questione proposta con il presente giudizio sia il giudice ordinario, dal momento che la legge che viene qui in questione fissa in maniera diretta i parametri che danno accesso al finanziamento e l'amministrazione si è limitata a verificarne la sussistenza, ritenendola nel caso specifico mancante.

Da questo punto di vista, pertanto, non si può condividere la diversa prospettazione dei ricorrenti secondo cui nel far ciò l'amministrazione avrebbe compiuto, in maniera scorretta e illegittima, una valutazione discrezionale.

Invero, una simile impostazione finisce impropriamente col confondere la nozione di discrezionalità amministrativa con la necessaria verifica dei presupposti di legge da parte delle amministrazioni incaricate. La circostanza che queste ultime abbiano compiuto una valutazione delle circostanze di fatto (da cui hanno dedotto la mancanza dei requisiti di legge per accedere al finanziamento) ritenuta opinabile e non condivisa dai ricorrenti non trasforma tale valutazione nell'esercizio di un potere discrezionale, né modifica la posizione sostanziale degli stessi, trasformandola in interesse legittimo. Al contrario, i ricorrenti contestano la lesione di una posizione che, ove sussistente, si qualifica in termini di diritto soggettivo e la cui controversia è pertanto rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

8. La declaratoria di difetto di giurisdizione per le ragioni suesposte preclude la possibilità per il Collegio di pronunciarsi sui profili di merito avanzati dai ricorrenti, così come sulle ulteriori eccezioni, di inammissibilità e di infondatezza, dedotte dall'amministrazione resistente in sede di memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 7 settembre 2022.

9. In conclusione, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice qui adito in favore di quella del giudice ordinario - innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. - e, pertanto, dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

10. Tenuto conto delle evoluzioni giurisprudenziali in materia anche in punto di giurisdizione, della risalenza nel tempo della controversia e del fatto che resta ancora impregiudicata ogni valutazione di merito da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.