Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 19 ottobre 2022, n. 1063

Presidente: De Nictolis - Estensore: Pizzi

FATTO E DIRITTO

1. L'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, con ricorso in appello depositato il 28 aprile 2022, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 387 del 2022 che, in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto dalla curatela del fallimento LIV s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato l'obbligo della predetta Azienda Ospedaliera di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1132 del 2007 emesso dal Tribunale civile di Catania, nonché della sentenza del medesimo Tribunale n. 2141 del 2018, passata in giudicato, pronunciata nel giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi riportate.

2. La curatela del fallimento LIV s.r.l. in liquidazione, con memoria depositata il 31 agosto 2022, si è costituita nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto mai notificato alla medesima curatela, considerato poi che la costituzione in giudizio della parte appellata - intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - non è idonea a sanare il difetto di notifica, trattandosi inoltre di un'ipotesi di inesistenza della notifica stessa.

3. L'Azienda Ospedaliera appellante, con memoria depositata l'11 ottobre 2022, ha riconosciuto che: "da una verifica effettuata in ordine alla notifica a mezzo pec del ricorso in appello, risulta in effetti che la stessa non è andata a buon fine per un errore nella digitazione dell'indirizzo dell'avvocato destinatario", affermando però che la costituzione in giudizio della parte appellata avrebbe comunque sanato il difetto di notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e chiedendo in subordine di essere rimesso in termini al fine di rinotificare l'appello, ai sensi dell'art. 44 c.p.a., secondo la lettura datane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021.

4. L'appellata, con memoria depositata nella medesima data dell'11 ottobre 2022, ha insistito nelle proprie difese.

5. Le parti hanno depositato istanza congiunta di passaggio in decisione della causa senza discussione orale.

6. Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2022 il Collegio ha rilevato la tardività delle due memorie difensive depositate in data 11 ottobre 2022 e la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare deve essere dichiarata la tardività, ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., della memoria difensiva depositata dalla curatela appellata in data 11 ottobre 2022, a fronte della camera di consiglio tenutasi in data 13 ottobre 2022.

8. Diversamente deve essere ritenuta ammissibile la memoria depositata dall'appellante Azienda Ospedaliera nella medesima data dell'11 ottobre 2022, in quanto la tardività della stessa è comunque superata dal fatto che tale memoria e la documentazione con essa depositata (notifica via p.e.c. dell'appello) risultano indispensabili ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a.

9. L'appello è inammissibile per difetto di notifica.

9.1. Infatti:

a) le sentenze della Corte costituzionale n. 132 del 2018 e n. 148 del 2021, pronunciandosi rispettivamente sulla costituzionalità dei commi 3 e 4 dell'art. 44 c.p.a., hanno avuto riguardo alle sole ipotesi di nullità della notificazione, e non anche ai casi di inesistenza della stessa, tenuto conto che la stessa Corte costituzionale, con la predetta sentenza n. 148 del 2021, al § 4.2, ha precisato che il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica si giustifica qualora la stessa notifica "risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l'inesistenza";

b) si ha l'inesistenza della notifica del ricorso qualora questa "manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa" (da ultimo, C.d.S., Sez. II, n. 8207 del 2021; conformi ex multis C.d.S., Sez. IV, n. 3683 del 2017; Sez. III, n. 3586 del 2016), venendo in rilievo la diversa ipotesi della nullità qualora il vizio di notifica sia di minore gravità, come ad esempio accade in caso di mancata apposizione della relata di notifica sull'originale dell'atto o sulla copia per il destinatario (C.d.S., Sez. V, n. 2856 del 2018), qualora il ricorso sia stato comunque notificato al destinatario dell'atto;

c) nel presente caso risulta per tabulas - ed ammesso dallo stesso appellante - che la notifica del ricorso in appello non è andata a buon fine a causa dell'errata digitazione dell'indirizzo p.e.c. dell'avvocato destinatario della notifica stessa, con la conseguenza che la notifica non è mai avvenuta ed è da qualificarsi tamquam non esset, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53/1994, a mente del quale: "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi", considerato che l'errore di digitazione ha comportato che l'appello fosse notificato ad un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi;

d) la notifica dell'appello, pertanto, è radicalmente inesistente, non potendosi quindi procedere né alla sanatoria, né alla sua rinnovazione, tenuto conto altresì che la costituzione in giudizio della parte appellata è avvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

10. In definitiva l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 393/2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.