Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29923

Presidente: Esposito - Relatore: Mondini

Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggiori redditi d'impresa emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Angelo V. sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza a seguito di accesso nel domicilio del contribuente, la CTR, ha, da un lato, respinto l'eccezione di quest'ultimo, per cui l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata data dalla Procura della Repubblica in assenza del presupposto dei "gravi indizi di violazioni di norma tributarie" di cui all'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'altro lato, accolto l'ulteriore eccezione secondo cui erroneamente l'intero maggior reddito accertato era stato attribuito al contribuente malgrado che questi fosse titolare del solo 51% delle "quote sociali" essendo le altre quote "ripartite tra P. Maria Grazia (cognata) 14%, P. Giuseppina (moglie) 20% e V. Milena (figlia) 15%" (così punto F di p. 7 della sentenza);

1.1. il rigetto della prima eccezione è stato dalla CTR così motivato: "nel provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica viene dato atto che le ragioni della richiesta di autorizzazione all'accesso anche domiciliare sono state attentamente vagliate e non si ha motivo di dubitare ciò";

2. avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso sia il contribuente sia l'Agenzia delle entrate;

3. entrambi i ricorsi risultano essere stati notificati il 27 luglio 2020. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato depositato il 27 agosto e il ricorso del contribuente è stato depositato il 3 settembre.

Il ricorso dell'Agenzia deve essere qualificato come principale e quello del contribuente come incidentale.

È stato infatti precisato: "Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo" (Cass., Sez. 5, n. 40695 del 20 dicembre 2021; Sez. 1, n. 25662 del 4 dicembre 2014).

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR accolto l'eccezione qui riportata nella parte finale del superiore punto 1 della premessa, laddove tale eccezione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché nuova, cioè proposta solo in grado di appello;

2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta violazione degli artt. 4 e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, 53 Cost. e 230-bis c.c. e 36-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto il maggior reddito accertato imputabile al contribuente solo per il 51% laddove, anche ammesso che l'impresa non fosse un'impresa individuale del (solo) contribuente ma un'impresa familiare, la CTR avrebbe comunque potuto imputare ai familiari il maggior reddito in misura non superiore al 49% solo previa verifica della misura in cui tale maggior reddito fosse riconducibile all'attività di lavoro prestata nell'impresa da ciascuno dei familiari;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per essere la motivazione qui riportata al punto 1.1 della superiore premessa solo apparente;

4. con il secondo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta violazione degli artt. 14 Cost., 52, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR ritenuto legittima la autorizzazione del pubblico ministero senza verificare la sussistenza di gravi indizi di violazione di norme tributarie, legittimanti l'accesso domiciliare;

5. il primo motivo di ricorso del contribuente è fondato e va accolto.

5.1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'accesso in locali diversi da quelli destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali può essere eseguito, "previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni".

È stato da questa Corte statuito che il giudice del merito deve verificare non solo la presenza di una motivazione sulla sussistenza di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, ma anche controllare la correttezza di tale apprezzamento (cfr. Sez. 5, n. 17957 del 19 ottobre 2012).

Ed è stato anche statuito (Cass., Sez. 5, n. 21974 del 16 ottobre 2009): "Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto - reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, ha il potere-dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione - sia pure concisa o per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente - circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria".

5.2. La CTR non si è attenuta alle superiori statuizioni: ha rigettato l'eccezione del contribuente in base alla quale l'autorizzazione all'accesso domiciliare sarebbe stata data dalla Procura della Repubblica in assenza del presupposto dei "gravi indizi di violazioni di norme tributarie", con l'apodittica affermazione per cui "nel provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica viene dato atto che le ragioni della richiesta di autorizzazione all'accesso anche domiciliare sono state attentamente vagliate e non si ha motivo di dubitare ciò";

6. all'accoglimento del primo motivo di ricorso del contribuente segue la cassazione della sentenza impugnata restando assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso e i motivi di ricorso dell'ufficio. La causa deve essere rinviata per nuovo esame alla CTR della Liguria, in diversa composizione;

7. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.