Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 3 novembre 2022, n. 32390

Presidente: Bruschetta - Relatore: Manzon

RILEVATO CHE

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto da Anna T. avverso la sentenza n. 263/5/09 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed I.V.A. 2002.

La C.T.R., nella parte che qui rileva, osservava in particolare che doveva considerarsi infondata l'eccezione dell'agenzia fiscale di inammissibilità, per "novità", del motivo di appello della contribuente inerente la ripresa fiscale per reddito di partecipazione nella Soget s.r.l. in relazione all'annualità de qua, affermando che tale ripresa era già stata oggetto di motivo dedotto nel ricorso introduttivo della lite; inoltre il giudice tributario di appello sanciva l'infondatezza meritale della ripresa stessa e conseguentemente annullava parzialmente l'atto impositivo impugnato (che invece, in rigetto del gravame della contribuente, convalidava in relazione alla ripresa attinente il reddito di impresa individuale della T.).

Avverso la decisione ha proposito ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

La T. è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), e comma 4, 57 d.lgs. 546/1992, poiché la C.T.R. ha respinto la sua eccezione di inammissibilità, per "novità", del motivo di appello riguardante il reddito di partecipazione della contribuente nella Soget s.r.l. per l'annualità fiscale oggetto dell'atto impositivo impugnato.

La censura è fondata.

Con piena osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.), la ricorrente ha evidenziato che - effettivamente - il ricorso introduttivo della lite non conteneva alcun riferimento alla ripresa fiscale de qua, esplicitando motivi di impugnazione soltanto in relazione all'altra ripresa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato, riguardante il reddito di impresa individuale della contribuente (commercio di articoli di abbigliamento), fondata sulle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973.

È orientamento consolidato di questa Corte che «Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente. L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22 settembre 2011, Rv. 619083-01).

Il Collegio ritiene altresì di dare seguito al principio di diritto che «Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Sez. 5, Sentenza n. 13742 del 3 luglio 2015, Rv. 635832-01).

Non è dubbio che l'eccezione (tale essendo il motivo di impugnazione di un avviso di accertamento da parte del contribuente, stante la sua posizione di "convenuto sostanziale" in questo tipo di liti) in esame debba considerarsi del tutto "nuova" e come tale non proponibile nel giudizio di secondo grado.

Affermando il contrario il giudice tributario di appello ha dunque sicuramente violato l'art. 57 d.lgs. 546/1992.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve respingersi il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo al reddito di partecipazione della T. nella Soget per l'anno 2002.

Stante l'esito alterno dei gradi processuali, le spese di quelli di merito possono essere compensate, quelle del presente giudizio vanno invece attribuite secondo il generale principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo al reddito di partecipazione di Anna T. nella Soget s.r.l. per l'anno 2002; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la T. a pagare le spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000 oltre spese prenotate a debito.