Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione II
Sentenza 10 novembre 2022, n. 755
Presidente: Lensi - Estensore: Plaisant
Rilevato che con il ricorso ora in esame la Consigliera di parità per la Regione Sardegna impugna l'atto in epigrafe descritto - con cui il Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo ha nominato la nuova Giunta - denunciando la violazione dell'art. 1, comma 137, della l. 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui "... Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico...", in relazione al fatto che quattro componenti della nuova Giunta del Comune di Loiri Porto San Paolo (compreso il Sindaco) sono di sesso maschile e solo uno di sesso femminile.
Rilevato che la ricorrente reputa non adeguatamente documentate le giustificazioni addotte dal Sindaco - a seguito di reiterato invito al rispetto alla normativa vigente sulla parità di genere - secondo cui la descritta composizione sarebbe stata dettata dall'impossibilità di individuare ulteriori persone di sesso femminile disponibili a entrare in Giunta.
Ritenuto che la prospettazione di parte ricorrente meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte:
- non può essere, in primo luogo, condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere del Consigliere di parità, sollevata dalla difesa comunale, giacché - a differenza di quanto sostiene quest'ultima - la materia dell'accesso alle cariche politiche rientra, a buon diritto, tra quelle oggetto delle funzioni attribuite al Consigliere di parità, come emerge dall'ampio tenore testuale dei primi due commi dell'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, secondo cui "1. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 2. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività", nonché dall'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 198/2006, che attribuisce al Consigliere di parità il potere di adottare "ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità..."; per cui la tutela delle pari opportunità (anche) nell'accesso alle funzioni politiche, considerata la sua evidente rilevanza sul piano costituzionale e l'ampiezza delle disposizioni normative sopra citate, rientra certamente tra i compiti assegnati al Consigliere di parità (cfr., in termini, T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 9 gennaio 2015, n. 2);
- nel merito, la censura proposta in ricorso è pienamente condivisibile, essendo evidente il mancato rispetto della rappresentanza minima di genere individuata dell'art. 1, comma 137, della l. 7 aprile 2014, n. 56 (vedi supra) e non assumendo rilievo in senso opposto le giustificazioni addotte dal Sindaco perché totalmente prive di riscontro documentale, come tali non in sintonia con i fondamentali canoni di completezza istruttoria e trasparenza dell'azione amministrativa, come affermato da un ormai consolidato orientamento formatosi sul punto (si veda C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406, secondo cui l'impossibilità di reperire sufficienti disponibilità da parte di esponenti del genere meno rappresentato deve trovare riscontro in un'istruttoria accurata; in senso conforme, ex multis, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 aprile 2018, n. 23717; T.A.R. Salerno, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1746);
- né, infine, può condividersi l'ulteriore assunto difensivo comunale secondo cui la prevista percentuale minima del 40% dovrebbe essere calcolata senza tenere conto del Sindaco - quale organo che ha il potere di nominare la Giunta - giacché il Sindaco resta, comunque, a tutti gli effetti, componente della Giunta stessa e come tale incide, per definizione, sulla quota minima di rappresentanza richiesta in seno a quest'ultima.
Per quanto premesso il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza nei confronti del Comune resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Loiri Porto San Paolo alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al contributo unificato e agli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.