Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 16 novembre 2022, n. 10089

Presidente: Lipari - Estensore: Castorina

FATTO

L'originaria ricorrente Sarlux s.r.l., titolare di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato servito da un impianto di gassificazione degli idrocarburi pesanti ammesso al regime di incentivazione di cui all'art. 22 della l. n. 9 del 1991, al d.m. 25 settembre 1992 e al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (C.I.P. 6/92), impugnava il d.m. 20 novembre 2012, con cui il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 30, comma 15, della l. n. 99 del 2009 aveva adottato "nuove modalità per la determinazione del costo evitato di combustibile (C.E.C.), di cui al provvedimento CIP 6/92", nonché la delibera A.E.E.G. PAS 9/10 e la nota del G.S.E. relativa all'applicazione del d.m. 20 novembre 2012 ed avente ad oggetto la richiesta dei conguagli del costo evitato del combustibile C.E.C. per gli anni 2010 e 2011.

La società censurava l'aggiornamento del C.E.C. operato dal d.m. 20 novembre 2012 per gli anni 2010 e 2011, sostenendo - tra l'altro e per quanto qui rileva - che il predetto d.m. 20 novembre 2012, a mezzo del rinvio operato dal suo art. 2, comma 2, all'art. 6, comma 6.1, lett. b), del T.I.V.G. (Testo Integrato della Vendita del Gas Naturale, di cui alla delibera A.E.E.G. n. 64 del 28 maggio 2009), determinava l'illegittima applicazione di un fattore, il c.d. "coefficiente K" (introdotto dalla delibera A.E.E.G. del 18 giugno 2010, n. 89/10), in grado di ridurre il valore del C.E.C.

Il T.A.R. con la sentenza n. 9914/2017 accoglieva parzialmente il ricorso annullando i decreti ministeriali impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti, insieme agli atti di calcolo dei relativi conguagli nella parte in cui prevedono, ai fini del calcolo del C.E.C., l'applicazione del "coefficiente K", di cui alla delibera A.E.E.G. n. 89 del 2010.

G.S.E. appellava la sentenza. Si costituivano il Ministero dello sviluppo economico e Sarlux s.r.l. la quale proponeva appello incidentale subordinato all'eventuale accoglimento di quello principale.

All'udienza di smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell'appello di G.S.E. formulata da Sarlux s.r.l. la quale ha evidenziato che, con sentenza definitiva 5 gennaio 2021, n. 154, in accoglimento del ricorso proposto da società diversa da Sarlux, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III stralcio, aveva annullato i decreti del Ministero e gli atti ad essi connessi con cui si determinava l'ammontare del C.E.C. spettante agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del provvedimento C.I.P. 6, oggetto anche del presente giudizio e annullati con la sentenza in questa sede impugnata.

Gli atti annullati hanno contenuto dispositivo generale, unitario e inscindibile e, dettando prescrizioni rivolte unitariamente alla platea degli operatori economici, non determinati né preventivamente determinabili, costituiscono un atto amministrativo generale a contenuto inscindibile.

Conseguentemente la sentenza n. 154/2021 non si limita a produrre effetti nei confronti delle sole parti del giudizio, ma estende l'efficacia ultra partes, con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la legittimità dei contenuti di un atto già definitivamente annullato erga omnes.

L'eccezione è fondata.

Osserva il Collegio che, in assenza di una diversa disciplina specifica dettata per il processo amministrativo, assenza che rende operante il rinvio alle disposizioni processual-civilistiche, anche al giudicato amministrativo si applica il principio generale secondo cui il giudicato opera solo inter partes.

Giurisprudenza e dottrina non hanno mancato di confrontarsi con le peculiarità proprie del giudicato amministrativo, che attiene all'atto e non al rapporto, e pertanto hanno individuato, sia pure in via di eccezione rispetto alla regola generale, casi in cui l'estensione del giudicato si giustifica o per la particolare natura dell'atto o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, per lo più valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti.

Il principio, consolidato da tempo nella giurisprudenza amministrativa e condiviso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 2734/1998; Cass. n. 11920/2009; Cass. n. 13389/2019), è stato di recente ribadito, proprio in relazione al tema che ci occupa, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 4 e 5 del 2019, ha rimarcato la natura eccezionale dell'estensione e, individuatone il fondamento, ha precisato che la stessa può essere invocata in caso di annullamento: di un regolamento; di un atto plurimo inscindibile; di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti.

In tutte queste ipotesi, infatti, la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato, è tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso "possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri".

È stato precisato, peraltro, che l'eccezione al principio dell'efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell'inscindibilità dell'annullamento sicché l'estensione riguarda solo l'effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art. 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019).

La sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va, pertanto, differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla parte dispositivo-cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato erga omnes, nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (C.d.S. n. 561/1990 e negli stessi termini la successiva giurisprudenza richiamata al punto 31 di C.d.S. n. 4/2019).

I richiamati principi, condivisi dal Collegio, che realizzano il contemperamento fra la regola generale dettata dall'art. 2909 c.c. e le peculiarità proprie di alcune tipologie di atti amministrativi sono stati di recente riaffermati dalla Corte di cassazione (Cass. 4905/2021).

Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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