Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 18 novembre 2022, n. 10185

Presidente: Tarantino - Estensore: Ponte

FATTO E DIRITTO

1. In data 27 novembre 2003 il sig. M. Raffaele, in qualità di amministratore unico della società s.a.s. EmmeB.U., presentava al Comune di Rimini due domande di sanatoria di opere abusive consistenti in realizzazione di garage al piano terra e realizzazione di ripostiglio al piano terra e modifiche interne all'unità abitativa al piano secondo eseguiti nel fabbricato adibito a civile abitazione sito in Rimini, via Trento.

2. L'ufficio condono constatava la mancata presentazione entro il termine stabilito della documentazione obbligatoria da accludere all'istanza presentata e, pertanto, comunicava al richiedente la sanatoria i motivi ostativi alla procedibilità delle domande.

3. In data 29 aprile 2009 la società EmmeBi.U. impugnava dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna i suddetti provvedimenti.

4. Il T.A.R. accoglieva il ricorso con sentenza n. 150/2016, oggetto dell'odierno ricorso in appello, proposto dal Comune di Rimini sulla scorta dei seguenti due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 27 e 29 l.r. n. 23/2004; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990.

5. Parte appellata non si costituiva in giudizio.

6. All'udienza di smaltimento del 14 novembre 2022 la causa passava in decisione.

7. In via preliminare occorre rilevare che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per mancato deposito, da parte dell'appellante, di copia della sentenza impugnata.

8. Come noto, la mancata produzione in grado di appello di copia della sentenza impugnata, già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, costituiva motivo di inammissibilità del gravame; nello stesso senso, depone oggi l'art. 94 c.p.a., il quale, peraltro, non richiede che venga necessariamente depositata una copia autentica della sentenza, come invece è previsto espressamente dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello deve essere, al contrario, dichiarata nel caso di mancata produzione in grado di appello di alcuna copia (anche semplice) della sentenza impugnata (cfr. ad es. C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3174, e 13 luglio 2020, n. 4488).

9. Sussistono giusti motivi, a fronte del carattere della controversia e dei motivi dedotti, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.