Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 28 novembre 2022, n. 508

Presidente: Settesoldi - Estensore: Ricci

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. 241 del 1990 sull'istanza di accesso presentata al Comune di Venzone in data 5 maggio 2022, nonché il successivo atto del 22 giugno 2022, con cui il Comune ha comunicato l'irreperibilità della pratica edilizia n. 16 del 2015, contenente la documentazione richiesta.

1.1. Il ricorrente rappresenta che la documentazione è necessaria nell'ambito di una controversia per responsabilità professionale che potrebbe essere instaurata nei confronti del progettista, attualmente in fase di mediazione, con intervenuta nomina di un consulente tecnico.

1.2. Deduce, quindi, l'esistenza di un duplice interesse legittimante l'accesso, quale proprietario dei terreni cui i documenti si riferiscono e quale parte coinvolta in un procedimento di mediazione ex d.lgs. 28 del 2010.

2. Il Comune di Venzone, benché ritualmente notificato a mezzo PEC - diretta all'indirizzo di cui all'Indice PA, non risultando per il Comune di Venzone l'iscrizione di alcun indirizzo nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del d.l. 179 del 2012 - non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

5. Sussistono pacificamente i requisiti per riconoscere al ricorrente il diritto di accesso sui documenti richiesti con l'istanza del 5 maggio 2022. Egli risulta, infatti, titolare di un interesse ricollegabile sia alla sua qualità di proprietario dei fondi oggetto della pratica edilizia (e quindi interessato a conoscere le ragioni del suo eventuale esito negativo), sia alle esigenze difensive nel possibile contenzioso con il progettista, che ha curato e predisposto tale pratica.

6. Ciò premesso, il Comune, con la comunicazione del 22 giugno 2022, si è limitato a rappresentare che "ad oggi, la pratica edilizia n. 16/2015, contenente documentazione richiesta, non risulta reperibile" e a fornire copia di altro atto ("verbale della Commissione locale per il paesaggio n. 08/2015") "non facente parte della succitata pratica edilizia n. 16/2015".

6.1. La risposta fornita dal Comune, pur implicitamente riconoscendo il diritto d'accesso del ricorrente, non soddisfa il suo interesse sostanziale alla conoscenza degli atti del procedimento e appare inidonea a definire la vicenda. Alla luce degli obblighi di conservazione degli atti gravanti sull'amministrazione, e considerato il carattere non risalente dei documenti richiesti, non può infatti considerarsi sufficiente una semplice e indimostrata affermazione in ordine alla loro indisponibilità.

6.2. Ferma l'evidente e oggettiva impossibilità di esercitare il diritto di accesso relativamente a documenti che non sono più in possesso dell'amministrazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 luglio 2018, n. 4411), quest'ultima è tenuta, prima di poterne dichiarare l'irreperibilità, a compiere sollecite e diligenti ricerche, destinandovi idonee risorse di tempo e personale. Le ricerche devono essere estese, se necessario, anche ad altre amministrazioni che siano in possesso di copia della documentazione richiesta. In caso di loro esito negativo, l'amministrazione procedente deve comunque dare conto al privato delle attività eseguite e attestare formalmente l'inesistenza dei documenti, l'impossibilità di ricostruirne il contenuto, le eventuali responsabilità connesse al loro smarrimento o distruzione, l'adozione degli atti di natura archivistica che accertino la definitiva irreperibilità dei documenti medesimi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 1009; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2022, n. 822; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485).

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna del Comune resistente a procedere alle attività sopra indicate, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Venzone di provvedere sull'istanza di accesso del ricorrente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità sopra indicate.

Condanna il Comune resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.