Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 30 novembre 2022, n. 10538

Presidente: Volpe - Estensore: Cordì

FATTO E DIRITTO

1. La Società Cooperativa Nova Sughereto ricorre in appello avverso la sentenza n. 759/2017 con la quale il T.A.R. per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria respinge il ricorso proposto dalla stessa avverso le delibere n. 4 del 2 luglio 2007 e n. 5 del 16 luglio 2017 adottate dal Corecom Calabria per l'approvazione della graduatoria definitiva delle emittenti televisive ammesse ai benefici previsti dalla l. n. 448/1998.

2. L'appellante partecipa alla procedura indetta con il d.m. 29 marzo 2006 per l'individuazione delle emittenti televisive locali da ammettere al contributo di cui alla l. n. 448/1998 e al decreto di attuazione n. 292/2004 per l'anno 2007. In data 7 febbraio 2007 il Corecom Calabria approva la graduatoria definitiva nella quale l'appellante risulta collocata al terzo posto. Successivamente, il Corecom annulla la precedente graduatoria e la sostituisce con una nuova nella quale l'appellante è collocata al 12° posto (delibera n. 4). In data 16 luglio 2007 il Corecom dispone un nuovo annullamento della graduatoria, formulandone una nuova nella quale l'appellante è collocata al 14° posto (delibera n. 5).

2.1. La prima delibera (n. 3) approva una graduatoria dalla quale sono escluse le emittenti prive, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti della regolarità contributiva e della separazione contabile. La seconda (n. 4) inserisce (in adesione al parere ministeriale n. 4666 del 15 febbraio 2007) le emittenti prima escluse perché prive di regolarità contributiva, ritenendo tale requisito necessario solo per l'erogazione del contributo. L'ultima delibera inserisce in graduatoria (in adesione al parere ministeriale n. 24050 del 12 luglio 2007) due emittenti in precedenza escluse perché prive del requisito della separazione contabile (Radio Video Calabria 99 s.r.l. e Tele A 57 s.r.l.).

3. Nova Sughereto ricorre al T.A.R. per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria deducendo:

i) l'illegittimità della delibera n. 5 in quanto adottata dal Presidente del Corecom e non dall'organo collegiale in difetto dei presupposti di necessità ed urgenza idonei a giustificare l'esercizio straordinario dei poteri presidenziali;

ii) l'illegittimità della delibera n. 5 in considerazione dell'erroneità del parere n. 4644 del 2007 in quanto l'irregolarità del versamento dei contributi costituirebbe causa di esclusione dalla graduatoria e non di mera non erogazione del contributo;

iii) l'eccesso di potere e la contraddittorietà della delibera n. 5 nella parte in cui ammette le emittenti escluse dalla delibera n. 3 ma poi incluse nella precedente delibera n. 4, "senza espressa indicazione della salvezza dello status delle suddette emittenti";

iv) la violazione di legge e l'eccesso di potere in relazione alla delibera n. 4, per le medesime ragioni indicate nei precedenti motivi e con particolare riferimento all'inclusione di otto emittenti televisive prive del requisito della regolarità contributiva.

3.1. Si costituiscono nel giudizio di primo grado Radio Video Calabria 99 s.r.l., Tele A 57 s.r.l., Mondial Video s.r.l., Radio Tele Jonio che chiedono il rigetto del ricorso principale e propongono ricorso incidentale condizionato; Mondial Video s.r.l. eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla Regione Calabria. Si costituiscono in giudizio la Regione Calabria, il Corecom Calabria e il Ministero (allora denominato) delle comunicazioni che chiedono di respingere il ricorso. Il Corecom eccepisce: i) l'inammissibilità del ricorso principale per omessa notificazione a tutti i controinteressati; ii) l'inammissibilità dei ricorsi incidentali in quanto non notificati. Il Ministero eccepisce il proprio difetto di legittimazione a resistere evidenziando come si tratti di controversia avente ad oggetto atti adottati dall'organo regionale e ad esso integralmente imputabili.

3.2. Con la sentenza appellata il T.A.R.:

i) assorbe alcune eccezioni preliminari e di merito, considerando, altresì, superfluo l'esame dei ricorsi incidentali condizionati;

ii) dichiara il difetto di legittimazione a resistere del Ministero delle comunicazioni evidenziando come il Comitato sia un organo regionale dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e allo stesso debbano imputarsi gli atti impugnati; il Ministero ha, invece, poteri di emanazione di norme in materia di contributi alle emittenti televisive, ma il d.m. n. 292/2004 non è oggetto di specifica impugnazione da parte della odierna appellante;

iii) respinge il primo motivo di ricorso osservando che il Presidente del Corecom ha il potere di adottare atti in casi di necessità ed urgenza, rinvenibili, nel caso di specie, nella necessità di emendare in tempi rapidi (secondo le indicazioni fornite dal Ministero) la graduatoria già approvata, atteso che l'erogazione effettiva dei contributi a livello statale avviene solo a seguito dell'approvazione definitiva di tutte le graduatorie regionali;

iv) ritiene legittima la condotta del Comitato laddove include nella graduatoria le emittenti Video Calabria 99 s.r.l. e Tele A57 s.r.l., rispetto alle quali sono ritenuti insussistenti i motivi che ne determinano l'esclusione dalla graduatoria di cui alla delibera n. 3/2007;

v) ritiene legittima l'inclusione da parte del Corecom delle emittenti prive del requisito della capacità contributiva, perché avvenuta sulla base della "interpretazione autentica" delle norme del regolamento fornita dal Ministero, la cui conformità e legittimità sfugge al sindacato del Giudice per non essere oggetto di specifica impugnativa.

4. Nova Sughereto, premesso il perdurante interesse alla domanda di annullamento (ff. 4-5 dell'appello che rinviano alla perizia tecnica versata in atti), censura la sentenza di primo grado articolando sei motivi.

4.1. Con il primo motivo censura il capo di sentenza che dichiara il difetto di legittimazione a resistere del Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) evidenziando come la procedura sia indetta proprio da tale Amministrazione e i fondi siano dalla stessa erogati. Il Corecom ha, invece, meri compiti istruttori correlati a funzioni amministrative imputabili al Ministero che, pertanto, deve ritenersi legittimato a resistere.

4.2. Con il secondo motivo censura il capo di sentenza che ritiene legittimo l'esercizio del potere presidenziale evidenziando come non siano indicate le ragioni di necessità ed urgenza a sostegno delle delibere adottate dal Presidente.

4.3. Con il terzo motivo contesta il capo di sentenza che ritiene legittima la scelta del Ministero di inserire in graduatoria emittenti prive del requisito di regolarità contributiva al momento della domanda evidenziando come: i) il parere ministeriale non possa considerarsi atto autonomamente impugnabile; ii) i contenuti del parere siano, comunque, contestati dall'odierna appellante nell'impugnazione degli atti ritenuti effettivamente lesivi (le due delibere impugnate) e che applicano la soluzione contenuta nel parere.

4.4. Con il quarto motivo l'appellante deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per erroneità del parere ministeriale sul momento rilevante per la verifica del possesso del requisito della regolarità contributiva. Evidenzia come il merito della domanda di annullamento non sia esaminato dal T.A.R. stante la mancata impugnazione del parere e osserva come l'interpretazione del Ministero sia smentita dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio.

4.5. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti che conducono all'inserimento in graduatoria di due emittenti (Radio Video Calabria 99 e Tele A 57 s.r.l.), in precedenza escluse per difetto di separazione contabile. Osserva come debbano applicarsi anche a tale ipotesi i principi affermati in ordine al tema della regolarità contributiva. Evidenzia, in ogni caso, come le due emittenti interessate dalla modifica della graduatoria debbano escludersi perché non in possesso del requisito della regolarità contributiva al momento della domanda.

4.6. Con il sesto motivo l'appellante ripropone il terzo motivo del ricorso introduttivo - non esaminato dal T.A.R. - osservando che, poiché il Corecom annulla la delibera n. 4 senza dichiarare e motivare espressamente che le emittenti incluse in quella delibera annullata debbano essere, comunque, re-incluse nella nuova graduatoria, ne consegue che l'inclusione delle suddette nove emittenti è da considerarsi nulla.

5. In data 2 febbraio 2018 si costituisce in giudizio la Regione Calabria la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello per carenza di interesse alla decisione e l'infondatezza dei motivi di ricorso. In data 9 aprile 2018 si costituiscono in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e il Corecom Calabria che chiedono di respingere il ricorso in appello. Il solo Corecom deposita memoria difensiva finale evidenziando la correttezza del proprio operato alla luce delle regole contenute nel bando.

6. In vista dell'udienza pubblica del 17 novembre 2022 Nova Sughereto deposita memoria difensiva conclusionale con la quale deduce l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla Regione Calabria ed insiste nei motivi di ricorso articolati.

6.1. All'udienza del 17 novembre 2022 la causa è trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile nullità della sentenza in quanto resa a contraddittorio non integro. Aspetto sul quale le parti nulla osservano.

7. Prima di esaminare la questione di nullità della sentenza indicata al precedente punto, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello formulata dalla Regione Calabria. L'Amministrazione regionale osserva come i contributi economici relativi alla procedura contestata dall'appellante siano integralmente impiegati e, quindi, non più disponibili. Evidenzia, inoltre, come l'appellante ometta di impugnare l'ordinanza n. 458/2007 con la quale il T.A.R. rigetta l'istanza cautelare e non solleciti la trattazione del merito del ricorso prima della data del 19 luglio 2017. Circostanze che denoterebbero una carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso che sarebbe, quindi, da ritenersi inammissibile.

7.1. L'eccezione è infondata.

7.2. Osserva il Collegio come secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio "l'indagine tesa a verificare il sopravvenuto difetto di interesse deve essere condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un'ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito" (C.d.S., Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076; Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895). Tale indagine deve verificare in modo certo e definitivo l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (cfr., ancora, C.d.S., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895).

7.3. Nel caso di specie le circostanze indicate dalla Regione non conducono ad affermare l'insussistenza di un interesse alla decisione del merito del ricorso in appello.

7.3.1. In primo luogo, deve osservarsi come l'avvenuta distribuzione dei fondi non sia una ragione che elida il diritto alla tutela giurisdizionale invocata dalla parte e finalizzata ad accertare la ritenuta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione ottenendo, in caso di esito favorevole del giudizio, il bene della vita anelato, consistente nell'erogazione del contributo considerato spettante. Né tale circostanza comporta una impossibilità di esecuzione dell'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda di annullamento, tenuto conto che la portata del possibile giudicato favorevole alla parte appellante comporta la revisione della graduatoria e la conseguente diversa distribuzione delle risorse; situazione alla quale l'Amministrazione ben può provvedere sia mediante azioni di recupero che attraverso compensazioni delle varie pretese creditorie, come evidenziato anche dalle sentenze n. 7878/2022 e n. 7880/2022 della Sezione secondo le quali è ammissibile la ridistribuzione delle somme erogate purché non venga superato il limite del 100% dello stanziamento di legge e senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che le stesse siano già state da tempo erogate. Da ciò deriva la possibilità per la società appellante di conseguire un'utilità in caso di accoglimento dell'appello e, dunque, la perdurante sussistenza dell'interesse ad una decisione di merito sulla pretesa articolata in giudizio.

7.3.2. In secondo luogo, non incide sulla sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione di merito la circostanza che l'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria non sia stata impugnata da Nova Sughereto. La legittima scelta processuale di non impugnare la pronuncia cautelare non si traduce in acquiescenza implicita alla successiva decisione di merito e, pertanto, non comporta l'inammissibilità dell'appello articolato avverso tale decisione.

7.3.3. In ultimo, non testimonia alcuna carenza di interesse la mancata sollecitazione della fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso che, tra l'altro, è smentita, nel caso di specie, dalle evidenze fornite sul punto dall'appellante.

8. Affermata la sussistenza di un perdurante interesse alla decisione di merito, il Collegio evidenzia, tuttavia, come simile decisione sia preclusa nel caso di specie dalla non integrità del contraddittorio non soltanto nella presente fase d'appello ma, prima ancora, nel giudizio di primo grado la cui regolarità è oggetto necessario di verifica da parte di questo Giudice. Infatti, come affermato dalla stessa Adunanza plenaria di questo Consiglio, nel processo amministrativo non può essere precluso al giudice di appello di accertare ex officio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado. Il giudice amministrativo ha, infatti, in qualsiasi stato e grado, "il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d'ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione" (C.d.S., Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; cfr., inoltre, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215; Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303).

8.1. Procedendo a tale verifica, osserva il Collegio come, secondo un consolidato principio giurisprudenziale (operante anche nel caso di specie), in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr., in termini generali, C.d.S., Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4333).

8.2. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è notificato esclusivamente a: i) Radio Video Calabria 99 s.r.l.; ii) Tele A 57; iii) Mondiale Video s.r.l.; iv) Telereggio s.r.l. Il ricorso non è, invece, notificato alle ulteriori emittenti utilmente collocate nelle graduatorie di cui alle delibere n. 4 e n. 5, oggetto di impugnazione. Né il T.A.R. provvede ad integrare il contraddittorio nonostante l'apposita eccezione formulata dalla difesa del Corecom, ritenendo di poter prescindere dalla disamina della questione "perché il ricorso nel merito è infondato" (f. 6 della sentenza impugnata; sul punto v., anche, infra, punto 8.5 della presente sentenza).

8.3. Osserva, inoltre, il Collegio come le contestazioni dell'appellante (già formulate come motivi del ricorso introduttivo del giudizio) mirino a far dichiarare l'illegittimità delle due graduatorie nella parte in cui inseriscono operatori in precedenza esclusi: ne consegue che l'eventuale giudicato favorevole a Nova Sughereto s.r.l. comporterebbe l'esclusione di tali emittenti e la conseguente ripetizione dei contributi alle stesse erogate e, comunque, la redistribuzione degli importi. Situazione che impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudizio si svolga, sin dal primo grado, con la partecipazione di tutti i soggetti le cui sfere giuridiche risultano suscettibili di essere interessate dall'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda.

8.4. La ripetizione del giudizio nel contraddittorio di tutte le parti interessate risulta necessaria anche in considerazione dell'insussistenza dei presupposti di cui alla previsione contenuta nell'art. 95, comma 5, c.p.a., che consente al Consiglio di Stato di "non ordinare l'integrazione del contraddittorio (o non rimettere la causa al primo giudice) solo quando riconosce che l'impugnazione (o il ricorso di primo grado) è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata" (C.d.S., Sez. IV, 1° giugno 2016, n. 2316). Infatti, non soltanto deve escludersi la manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello (e prima ancora del ricorso di primo grado), ma va osservato come le questioni poste da parte appellante presentino - nei limiti della presente cognizione - aspetti di possibile fondatezza ove si tenga conto dei precedenti sul punto di questo Consiglio (cfr. C.d.S., Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1683; Sez. III, 9 marzo 2016, n. 956; Sez. VI, 1° settembre 2017, n. 4158; Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 5991; Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7093).

8.5. Deve, quindi, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado che risulta invalida in quanto emessa in violazione delle previsioni di cui agli artt. 27, comma 1, e 49, comma 1, c.p.a. La prima disposizione indicata prescrive che il contradditorio sia integralmente costituito quando l'atto introduttivo sia "notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati". Nel caso di specie, l'atto introduttivo è, come già spiegato, notificato esclusivamente ad alcuni dei controinteressati e non a tutte le emittenti utilmente collocate in graduatoria, le cui posizioni potevano (e possono) risultare compromesse dall'accoglimento della domanda formulata da Nova Sughereto s.r.l. (cfr., retro, punto 8.3 della presente sentenza). Inoltre, il Giudice omette di disporre l'integrazione del contraddittorio, diversamente da quanto prescritto dalla previsione di cui all'art. 49, comma 1, c.p.a., ritenendo il ricorso infondato nel merito. Osserva, tuttavia, il Collegio come l'integrazione del contraddittorio possa non disporsi solo laddove il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (art. 49, comma 2, c.p.a.). Nel richiamare sul punto le considerazioni svolte in ordine alla carenza nel caso di specie dei presupposti della speculare disposizione di cui all'art. 95, comma 5, c.p.a. (cfr., retro, punto 8.4 della presente sentenza), il Collegio rileva, altresì, come il primo Giudice non decreti alcuna ragione di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso né adotti una sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., come prescritto dalla previsione di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. Pertanto, non sono neppure indicate dal T.A.R. le ragioni che consentirebbero di derogare all'obbligo di integrare il contradditorio. Alla luce di quanto esposto devono ritenersi non sussistenti i presupposti per ritenere non necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

8.6. Del resto, la previsione di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. è derogatoria rispetto a quella contenuta nel comma 1 del medesimo articolo che impone la necessaria integrazione del contraddittorio, significativamente indicato dalla Corte di cassazione come il "pilastro del processo" (Cass. civ., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055). Pertanto, proprio la natura derogatoria della previsione di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. impone un'applicazione rigorosa di tale disposizione al fine di non compromettere il principio generale che preclude al Giudice di giudicare e decidere su situazioni giuridiche senza che i titolari di queste siano messi in grado di difendere davanti allo stesso le proprie ragioni. Si tratta di una regola trasposta all'interno dell'art. 111, comma 2, Cost. e immanente alla stessa idea di giurisdizione che si ricava da una serie di documenti internazionali; si pensi, ad esempio, alle previsioni di cui: i) all'art. 10 della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" ("Ogni persona ha diritto, in condizioni di piena uguaglianza, ad essere ascoltata pubblicamente e con giustizia da un tribunale indipendente ed imparziale"); ii) all'art. 14 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" ("Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni persona ha diritto di farsi ascoltare, in corretto e pubblico giudizio, da un giudice competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge"); iii) all'art. 6.1 della C.E.D.U. ("Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta"); iv) all'art. 47, comma 2, della Carta di Nizza ("Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare").

9. La violazione delle previsioni indicate comporta, quindi, la nullità della sentenza di primo grado ed impone la remissione della controversa al primo Giudice ex art. 105 c.p.a. per l'ulteriore corso del giudizio. Inoltre, in considerazione della nullità della sentenza di primo grado non risulta necessario integrare preliminarmente il contraddittorio nel presente giudizio d'appello; si tratterebbe, infatti, di un inutile allungamento dei tempi processuali senza alcuna effettiva utilità, atteso che, come già spiegato, deve riconoscersi il diritto a contraddire dei controinteressati non evocati in giudizio sin dal primo grado del processo. La causa va pertanto rimessa, in ogni caso, al primo Giudice il quale dovrà esaminare nuovamente il merito della controversia previa verifica della completezza del contraddittorio nei termini che vengono di seguito precisati.

9.1. Osserva, sul punto, il Collegio come nella prima graduatoria Nova Sughereto sia collocata al terzo posto, preceduta da Radio Tele International s.r.l. e Produzioni Televisive (cfr. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado dell'appellante). La successiva graduatoria di cui alla delibera n. 4 inserisce in graduatoria alcune emittenti a seguito: i) delle richieste di riesame presentate da Mondial Video Studio produzioni televisive (Radio Telejonio), Televiva s.r.l. (Metrosat), Media società Cooperativa (Telemia), Tele A 57 s.r.l. (Tele A 57), Associazione Telitalia (Telitalia), Telereggio s.r.l. (Telereggio); ii) della nota n. 004644 del 15 febbraio 2007, con cui il Ministero delle comunicazioni esprime l'avviso in ordine alla situazione delle emittenti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ritenendo che tale situazione non configuri motivo di esclusione dalla graduatoria, bensì esclusione dall'erogazione dei contributi. In forza di tale delibera risultano inserite in graduatoria e collocate in posizione antecedente all'appellante: Telereggio s.r.l. (seconda classificata); Televiva s.r.l. (terza classificata); Edizioni GEC s.p.a. (quarta classificata); Associazione Telitala (quinta classificata); Mondial Video (settima classificata); Rete Kalabria s.r.l. (ottava classificata); Associazione Voce Viva di Calabria (nona classificata); Media Soc. Coop. (decima classificata); Tele Radio Immagine s.r.l. (undicesima classificata). La delibera n. 5 inserisce Radio Video Calabria 99 s.r.l. (collocata al primo posto) e Tele A57 (collocata all'ottavo posto). In definitiva, risultano collocate in posizione superiore all'appellante e non evocate in giudizio le seguenti emittenti: Televiva s.r.l.; Edizioni Gec s.p.a.; Associazione Telitalia; Rete Calabria s.r.l.; Associazione Voce Viva di Calabria s.r.l.; Media s.c. a r.l.; Tele Radio Immagine s.r.l. Pertanto, nella prosecuzione del giudizio successiva alla presente sentenza di annullamento, il contraddittorio dovrà essere integrato anche nei confronti di tali emittenti, nella misura in cui la domanda di annullamento formulata da Nova Sughereto incida sull'ammissione delle stesse e, quindi, sul diritto delle stesse a partecipare alla distribuzione dei contributi.

10. In definitiva, il Collegio dichiara la nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al primo Giudice precisando che la decisione della causa dovrà essere presa da un Collegio in diversa composizione ex artt. 17 c.p.a. e 51, n. 4, c.p.c. (cfr. C.d.S., Sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2823; Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1199; Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 4; Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).

11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto del tenore della presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rinvia la causa al T.A.R. per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, per l'ulteriore corso del giudizio. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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