Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 13 dicembre 2022, n. 16767

Presidente: Mangia - Estensore: Tecchia

FATTO

Con scrittura privata autenticata del 18 novembre 1993, intercorsa tra il Comune di Formello ed alcuni soggetti privati proprietari di terreni ubicati nel territorio di detto Comune (località "Olmetti"), veniva stipulata una convenzione per la lottizzazione a scopo industriale di tali terreni.

Con successivo atto di citazione del 27 luglio 1999, il Comune di Formello adìva le imprese lottizzanti (ivi inclusi alcuni degli odierni resistenti) innanzi al Tribunale civile di Roma (n.r.g. 70772/1999) per richiedere, in via solidale, il pagamento di taluni crediti in tesi maturati dall'Amministrazione comunale in esecuzione della summenzionata convenzione di lottizzazione.

Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 1875 depositata in data 26 gennaio 2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella (ritenuta esclusiva) del Giudice amministrativo.

A seguito di tale sentenza declinatoria di giurisdizione, il Comune di Formello non ha provveduto ad effettuare, nel rispetto del termine di riassunzione all'uopo previsto, la tra[n]slatio iudicii innanzi al Giudice Amministrativo.

Nel 2008 - a distanza di più di tre anni dalla sentenza del Tribunale civile di Roma - il Comune di Formello stipulava alcuni accordi transattivi con alcuni imprenditori (diversi dagli odierni resistenti) coinvolti nel processo di lottizzazione.

Trascorsi ulteriori anni, soltanto con atto notificato in data 22 marzo 2011 - e cioè a distanza di diciotto anni dalla convenzione di lottizzazione del 1993 - il Comune di Formello adìva questo T.A.R. per reiterare l'azione (già esercitata innanzi al Giudice civile) di riscossione dei crediti in tesi maturati a valle della convenzione di lottizzazione, questa volta estendendo l'azione di adempimento anche nei confronti di altri soggetti originariamente non convenuti innanzi al Giudice civile (id est Nicolangelo I., Sotexpin Italia s.r.l., Idolo F., gli eredi del sig. Benedetto L. e gli eredi del sig. Alfio C.).

Il Comune ricorrente insta innanzi a questo T.A.R. al fine di accertare e dichiarare, in particolare, "l'inadempimento dei resistenti all'obbligo di corrispondere al Comune di Formello l'importo di euro 303.553,07, per il titolo di cui in premessa, oltre interessi a decorrere dalla data del 18 marzo 1993 e fino all'effettivo pagamento e per l'effetto, condannare i resistenti stessi, in solido, al pagamento dell'importo suddetto e degli interessi maturati a decorrere dalla data del 18 marzo 1993, secondo quanto sopra indicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Alcune delle parti evocate in questo giudizio (segnatamente Sotexpin Italia s.r.l., Idolo F., Adiana La. e Fabrizio L. in qualità di eredi del sig. Benedetto L., C.M.L. Costruzioni Metallo Legna s.r.l., Teseo Trasporti s.r.l. e gli eredi del sig. Alfio C.) si sono ritualmente costituiti in giudizio, instando per la reiezione del gravame ed eccependo, inter alia, anche la tardiva riassunzione del giudizio ordinario, nonché la prescrizione del credito de quo agitur.

Siel Elettronica s.p.a. ed il sig. Nicolangelo I. non si sono invece costituite in giudizio.

Con avviso trasmesso via P.E.C. in data 12 dicembre 2016, la segreteria di questo T.A.R. dava alle parti costituite il rituale avviso di perenzione ultraquinquennale ex art. 82, primo comma, c.p.a.

In data 25 maggio 2017, il difensore di parte ricorrente depositava l'istanza di fissazione di udienza volta ad impedire la consumazione dell'effetto perentivo, istanza che però non recava alcuna sottoscrizione della parte ricorrente (bensì soltanto del suo difensore).

All'udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, il Collegio - dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile perenzione della causa in considerazione della mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del Comune ricorrente, dell'istanza di fissazione di udienza depositata in data 25 maggio 2017 ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a. - ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato perento.

Risulta per tabulas, infatti, che con avviso trasmesso via P.E.C. in data 12 dicembre 2016, la segreteria di questo T.A.R. dava alle parti costituite il rituale avviso di perenzione ultraquinquennale ex art. 82, primo comma, c.p.a.

In data 25 maggio 2017, il difensore di parte ricorrente depositava l'istanza di fissazione di udienza espressamente volta ad impedire la consumazione dell'effetto perentivo, istanza che però non recava alcuna sottoscrizione della parte ricorrente (bensì soltanto del suo difensore).

Ciò in violazione dell'art. 82, comma 1, c.p.a., nella sua versione ratione temporis applicabile, a rigore della quale l'invio a cura della segreteria del T.A.R. dell'avviso di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali fa insorgere l'onere del ricorrente "di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso".

In mancanza di istanza debitamente firmata dal ricorrente (oltre che dal suo difensore) depositata entro il summenzionato termine di 180 giorni, "il ricorso è dichiarato perento" (cfr. ancora art. 82, comma 1, c.p.a.).

Nel caso di specie, pertanto, la mancata sottoscrizione dell'istanza ex art. 82, primo comma, c.p.a., da parte del legale rappresentante del Comune ricorrente, non può che condurre alla dichiarazione di perenzione del ricorso.

Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara perento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.