Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 23 dicembre 2022, n. 17405

Presidente: Gatto Costantino - Estensore: Nobile

FATTO E DIRITTO

Premesso che, con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe e successivamente depositato, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento del Dipartimento III del Comune di Roma, Politiche del Patrimonio e Promozione Progetti Speciali V.U.O. - Direzione Supporto Società di Gestione, del 30 dicembre 2009, prot. n. 34135, di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'ottenimento della voltura del contratto di locazione dell'alloggio sito in Roma Via [omissis], edificio C, se. E, piano 2°, int. 5, per presunta mancanza dei requisiti previsti dal 4° comma dell'art. 12 l.r. Lazio n. 12/1999 per il subentro nell'assegnazione.

Visti i motivi di ricorso, che censurano il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale.

Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 10 aprile 2010, per resistere al ricorso.

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, così come rilevato ex officio nel corso dell'udienza di trattazione, per le ragioni dianzi esplicitate:

- la presente controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione a mezzo della quale l'Amministrazione ha denegato l'istanza di voltura relativa all'assegnazione di alloggio pubblico. In tali circostanze, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da cui non v'è ragione per discostarsi (cfr., quam multis, sentenze Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5253; T.A.R. Roma, 28 settembre 2018, n. 9648; 24 aprile 2018, n. 4480; 23 marzo 2016, n. 3592; 24 febbraio 2016, n. 2560; 29 novembre 2013, n. 10232; 31 ottobre 2013, n. 9333), la cognizione delle relative controversie, in quanto afferenti alla fase successiva all'assegnazione dell'alloggio (e quindi all'esercizio del pubblico potere) rientrano nella sfera di azione del giudice ordinario, concernendo posizioni aventi la consistenza del diritto soggettivo.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a beneficio del giudice ordinario, presso cui l'odierno giudizio potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata ai fini della relativa declaratoria.

Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto della definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.