Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 13 gennaio 2023, n. 57

Presidente ed Estensore: Burzichelli

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sette posti di funzionario contabile a tempo pieno e indeterminato, indetto con delibera del Commissario straordinario n. 31 in data 29 giugno 2022 e con delibera di Giunta municipale n. 73 in data 29 aprile 2022.

Avendo preso visione degli atti, l'interessata ha accertato che l'Amministrazione non aveva valutato: a) il servizio civile nazionale dalla stessa svolto presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; b) il titolo Eipass - dal 4 novembre 2015 al 23 aprile 2015 - conseguito presso Promimpresa s.r.l.; c) il titolo CEFR B2 Pearson English Certificate - dal 4 novembre 2015 al 29 giugno 2015 - conseguito presso Promimpresa s.r.l.

Alla luce di quanto indicato, la ricorrente ha impugnato: a) la determina dirigenziale del Comune di Siracusa n. 3651 in data 20 settembre 2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso; b) la determinazione n. 313 in data 23 dicembre 2020 del Comune di Siracusa, Settore Risorse Umane-Organizzazione, Servizio Gestione Risorse Umane; c) le graduatorie di merito; d) il decreto di ammissione dei candidati idonei.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'art. 9 del bando stabiliva in modo chiaro e inequivocabile che i servizi resi dovevano essere valutati con il punteggio di 0,30 per ciascun mese, mentre l'Amministrazione non ha tenuto conto del servizio civile prestato dall'interessata presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dall'1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, in violazione di quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, del d.lgs. n. 40/2017; b) non sono stati valutati i titoli Eipass e CEFR B2, i quali, ai sensi del menzionato art. 9, rientrano fra i titoli professionali (corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, non inferiori a mesi tre: punti 0,10 per ciascun mese, sino ad un massimo di 2 punti).

Il Comune di Siracusa, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso non è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, essendosi la ricorrente limitata a presentare al Tribunale una semplice istanza di notifica per pubblici proclami; b) il gravame è, comunque, inammissibile per carenza di interesse, posto che, in caso di suo accoglimento, la ricorrente si collocherebbe all'undicesimo posto della graduatoria; c) nel merito il ricorso è infondato, in quanto il bando imponeva la presentazione dei titoli in originale o copia autenticata, ovvero la presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto non notificato ad almeno uno dei controinteressati.

Come, infatti, osservato dall'Amministrazione resistente, la richiesta di notifica per pubblici proclami non esonera la parte ricorrente dall'effettuare comunque la notifica ad almeno uno dei controinteressati onde evitare la declaratoria di inammissibilità del gravame (art. 41, secondo comma, c.p.a.: sul punto, cfr. la giurisprudenza indicata dalla parte resistente: T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 674/2020; T.A.R. Campania, Napoli, n. 4631/2020; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, n. 267/2018).

Nel caso di specie risulta che la ricorrente abbia avuto accesso agli atti in data 9 novembre 2022, sicché risulta ormai decorso il termine decadenziale per l'utile notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, con la conseguenza che il gravame va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame e della sua sollecita definizione all'esito dell'incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.