Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 16 gennaio 2023, n. 329

Presidente ed Estensore: Tomassetti

FATTO E DIRITTO

Gli odierni ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in Lusciano (CE) alla via Novara (con ingresso e numero civico anche sulla via Macedonia n. 65), composto da n. 5,5 vani catastali, con annesse due piccole aree di corte esclusiva ubicate a nord e a sud dell'edificio. Il tutto confinante con via Macedonia, con beni identificati in catasto alla p.lla 565 del Foglio 2 e con detta via Novara, salvo altri.

Nei mesi di settembre e ottobre 2019, a causa di forti e copiose piogge, si verificavano infiltrazioni di acqua sulla parete est, localizzate all'interno dell'immobile di proprietà dei ricorrenti nella parte in cui confina, in prossimità della scala interna, con la proprietà del de cuius sig. A. Carlo.

Di qui, all'esito della procedura per ATP n. R.G. 12935/2019 del Tribunale di Napoli Nord, veniva depositata la CTU che individuava quale principale causa dell'infiltrazione la presenza del canale di gronda dell'edificio confinante di proprietà A.

In queste condizioni, la sig.ra D.V. Raffaela presentava istanza di accesso agli atti, acquisita dal Comune di Lusciano al prot. n. 0001646 in data 29 gennaio 2020, al fine di verificare gli atti concessori rilasciati al sig. A. Carlo.

In riscontro, l'amministrazione consentiva l'accesso alla seguente documentazione:

a) autorizzazione per l'esecuzione lavori edili del 26 agosto 1963, con la quale il sig. A. Carlo veniva autorizzato alla sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione in via Colucci, 62 - Lusciano (CE);

b) licenza edilizia n. 81/73, rilasciata in data 8 gennaio 1974 per la "costruzione di 2 vani ed accessori in ampliamento e sopraelevazione", in via Bologna (già via Colucci);

c) concessione edilizia pratica n. 403/90, rilasciata in data 5 ottobre 1990, avente ad oggetto i lavori di "Costruzione di una tettoia al fabbricato sito alla via Bologna".

Successivamente, la sig.ra D.V. conferiva incarico all'ing. Vittorio Felicità, con studio in Aversa, affinché verificasse la regolarità degli interventi realizzati presso la citata proprietà A.

Dall'esame dell'elaborato peritale emergevano interventi edilizi non conformi ai titoli abilitativi rilasciati.

Invero, a parere del consulente: «entrambe le "tettoie con lamiera zincata" sono state erroneamente indicate come assentite dalla concessione n. 81/73, in quanto in tale ultima licenza edilizia, non c'è alcuna evidenza che fa presupporre la presenza di tettoie, siano esse esistenti o di progetto. Alla luce di quanto sopra descritto, pertanto, gli interventi successivi richiesti con la concessione n. 403/90, nella quale le stesse tettoie vengono riportate come assentite nella rappresentazione dello "stato esistente", non sono corrispondenti alla realtà in quanto certificano una situazione dei luoghi non legittimata da atti concessori pregressi».

Pertanto, in data 18 maggio 2022, gli odierni ricorrenti notificavano al Comune di Lusciano un atto di diffida e messa in mora con cui si richiedeva, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001, di verificare la legittimità urbanistico/edilizia del citato fabbricato.

Il Comune di Lusciano rimaneva silente e non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Date le circostanze di fatto rappresentate dai ricorrenti e confortate dalla documentazione versata in atti, è evidente che sussista l'obbligo di provvedere del Comune intimato.

Osserva il Collegio, infatti, che l'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183).

In particolare, nel caso della vigilanza edilizia, l'obbligo di provvedere emerge, ormai pacificamente, come rilevato dalla giurisprudenza, dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001).

La domanda deve, quindi, essere accolta nei confronti del Comune intimato, limitatamente all'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla istanza dei ricorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Nel caso di ulteriore inerzia, va nominato, quale commissario ad acta, il Prefetto di Caserta che potrà delegare un dirigente o un funzionario del proprio ufficio, anche in pensione. In tal senso, decorso il termine di cui al periodo che precede, la parte ricorrente potrà rivolgere un'istanza direttamente al commissario affinché si insedi e provveda - entro 60 giorni - in vece dell'amministrazione inadempiente.

In merito, va precisato che l'eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio; tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2011, n. 28952).

Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente vanno poste a carico del Comune intimato in applicazione del principio della soccombenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. 241/1990, si demanda alla Segreteria di trasmettere, in via telematica, la presente sentenza - una volta che essa sia passata in giudicato - alla Procura regionale della Corte dei conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- accoglie il ricorso nei confronti del Comune di Lusciano a cui ordina di provvedere, nei termini indicati in motivazione, sull'istanza della parte ricorrente;

- in caso di ulteriore inerzia, secondo quanto descritto in motivazione, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta - che potrà all'uopo delegare un dirigente o un funzionario del proprio ufficio, anche in pensione - il quale, su istanza della parte interessata, dovrà provvedere - entro 60 giorni - in vece dell'amministrazione inadempiente;

- condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille) oltre agli accessori di legge e al contributo unificato;

- manda alla Segreteria di trasmettere, in via telematica, la presente sentenza - una volta che essa sia passata in giudicato - alla Procura regionale della Corte dei conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.