Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 17 gennaio 2023, n. 70

Presidente: Filippi - Estensore: Mielli

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente espone che, avendone i requisiti, in data 18 novembre 2021, ha presentato tre domande di partecipazione a diverse selezioni - per l'assunzione nelle posizioni di responsabile dell'Ufficio legale, responsabile dei servizi di approvvigionamento e responsabile relazioni istituzionali e comunicazione - bandite dalla società Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra s.p.a. (d'ora in poi Etra).

Tale società in house è una multiutility a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (i soci sono circa settanta Comuni distribuiti tra le Province di Padova, Vicenza e Treviso).

Il ricorrente - che ritiene di avere i requisiti prescritti dall'avviso per partecipare alle selezioni - espone inoltre di essere venuto a conoscenza della pubblicazione della graduatoria finale senza aver ricevuto da parte di Etra alcun avviso del diario delle prove e nemmeno alcuna motivata comunicazione di esclusione.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente impugna gli atti della procedura, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, lamentando la violazione dell'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché del regolamento sul reclutamento del personale in Etra s.p.a., e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, perché deve ritenersi che tale società sia tenuta, nella selezione del personale, ad avviare delle procedure concorsuali nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, mediante meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, principi che nel caso di specie sono stati del tutto ignorati.

Con il ricorso è stata altresì proposta una domanda di accesso in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., che è stata accolta con ordinanza di questa Sezione 7 luglio 2022, n. 1140.

All'esito dell'accesso agli atti, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso i provvedimenti con i quali è stata disposta la sua esclusione dalla procedura, lamentando l'omessa comunicazione del mancato superamento della preselezione curriculare, in violazione dei principi della trasparenza e della par condicio, nonché la violazione degli stessi criteri previsti dal bando con riferimento alla predetta prevalutazione curriculare, oltre che l'illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Etra si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, dell'impugnazione degli atti della procedura concorsuale indetta per l'assunzione presso una società di diritto privato, e replicando nel merito alle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022, fissata per l'esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, come eccepito dalla parte resistente, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Non è condivisibile la tesi del ricorrente, esposta nella memoria depositata in giudizio il 13 dicembre 2022, ed illustrata nel corso della trattazione orale, secondo cui la giurisdizione dovrebbe radicarsi innanzi al giudice amministrativo, perché nella fattispecie in esame l'illegittimità dei provvedimenti impugnati è radicale e genetica trattandosi di atti adottati in spregio a tutti i fondamentali principi di buona amministrazione.

Infatti il criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo - al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva in cui è il legislatore ad affidare la cognizione ad uno stesso giudice di un "blocco di materie" - deve essere individuato nel c.d. petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.

Nel caso in esame non solo manca una disposizione che ricomprenda questo tipo di controversie nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma vi è all'opposto una norma espressa che chiarisce che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto va osservato che il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 19 afferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro alle dipendenze di tali società, prevedendo, da un lato, che le procedure di reclutamento debbano avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'altro, che i contratti di lavoro stipulati in assenza di tali procedure di reclutamento sono nulli.

Pertanto il legislatore ha ritenuto, nel contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare i profili connessi al carattere pubblicistico sostanziale di tali soggetti che subiscono il controllo e l'influenza dominante dei pubblici poteri, e la natura privatistica del modello di gestione e delle finalità degli stessi, di imporre il rispetto dei principi concorsuali, e non l'obbligo di esperire un pubblico concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Un tale obbligo deve pertanto ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, e finalizzate ad instaurare un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico.

Coerentemente con tali premesse l'art. 19, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 175 del 2016 chiarisce in modo espresso che per queste fattispecie "resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale".

Ne discende che, come ribadito più volte in giurisprudenza, deve essere affermato che in tema di società in house providing, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo (ex pluribus cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 marzo 2018, n. 555; Trib. Cosenza, Sez. lav., 4 novembre 2021, n. 1938; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13108; Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759).

Deve pertanto essere indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, davanti al quale il processo potrà essere riproposto entro il termine ex art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Le peculiarità della controversia, per la relativa novità della questione ed il carattere in rito della pronuncia, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.