Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 23 gennaio 2023, n. 86

Presidente: Taormina - Estensore: Caleca

FATTO E DIRITTO

1. La signora Laura B. in data 23 settembre 2022 depositava ricorso in appello per chiedere la riforma della sentenza n. 153 del 25 gennaio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. II.

2. In data 5 settembre 2022 si costituiva il Comune di Palermo per chiedere il rigetto del ricorso.

3. In data 27 settembre 2022 il Presidente del C.G.A.R.S. emetteva decreto ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. ritenendo sussistere una ragione di immediata definizione della causa in rito: "Il ricorso si presenta come inammissibile per omesso tempestivo deposito, entro il termine di decadenza di deposito del ricorso, della sentenza appellata". Si integra, così, la violazione dell'art. 94 c.p.a.

Con il decreto, pertanto, si fissava la camera di consiglio, rinviata una prima volta su istanza motivata della difesa di parte appellante.

4. In data 7 gennaio 2023 parte appellante depositava memoria per dedurre in merito alla questione procedurale sottoposta alle parti con il citato decreto presidenziale.

Con la memoria si contesta il contenuto del decreto presidenziale valorizzando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 recante Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (G.U., Serie generale, n. 183 del 2 agosto 2021).

La difesa di parte appellante, esaminate le disposizioni che disciplinano la formazione del fascicolo informatico processuale (art. 5 dell'Allegato 1), valorizza il comma 4, lett. f): "Alla luce della prescrizione del prefato comma 4, lett. f), è, dunque, indiscutibile che la sentenza oggetto di impugnazione, peraltro in originale, come del resto l'intero fascicolo informatico già formato in primo grado, sia già nella piena disponibilità del Magistrato dell'appello dal momento stesso in cui è generata l'iscrizione a ruolo dell'impugnazione, posto che avere a disposizione il link da eseguire equivale già ad avere la piena disponibilità del fascicolo".

Afferma parte appellante che alla luce delle innovazioni discendenti dalla digitalizzazione e delle disposizioni normative che lo governano dovrebbe riconsiderarsi la valenza dell'obbligo imposto alla parte del deposito della sentenza appellata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di appello prevista dall'art. 94 c.p.a.

Con la memoria parte appellante sottolinea, in subordine, che alla luce delle precedenti osservazioni difensive la disposizione dell'art. 94 del codice del processo amministrativo ove non interpretata alla luce delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante le regole tecniche operative del processo amministrativo telematico, deve ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali sul giusto processo e sulla inviolabilità della difesa - attuate anche dalla disciplina del codice dell'Amministrazione digitale.

Per ultimo, afferma parte appellante che argomentazioni a sostegno della tesi dalla stessa prospettate dovrebbero desumersi dalla sentenza n. 10648 della Corte di cassazione a Sezioni unite laddove essa, con riferimento alla mancata produzione di atti reputati essenziali, ex art. 369 c.p.c., per la procedibilità del ricorso stesso, ha ritenuto di valorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Carta di Nizza e dell'art. 6 della Convezione EDU, la circostanza che la sanzione stessa (inammissibilità) apparirebbe sproporzionata laddove il documento sia comunque in possesso del magistrato.

5. In data 10 gennaio 2023 parte appellante ha depositato copia dell'istanza inviata al Presidente del Consiglio di Stato, ex art. 99, comma 2, c.p.a., per il deferimento all'Adunanza plenaria del presente ricorso rite[ne]ndo sussistere questioni di massima di particolare importanza.

6. Sempre in data 10 gennaio 2023 parte appellante ha depositato ulteriore memoria per ribadire le argomentazioni già illustrate nella memoria del 7 gennaio 2023 e nell'istanza avanzata al Presidente del Consiglio di Stato. In aggiunta, con la memoria si solleva una questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. 267 TUE.

Parte appellante intende sottoporre alla Corte multilivello la problematica della congruità della norma di cui all'art. 94 c.p.a. con quanto previsto dall'art. 47 della Carta.

Sostiene parte appellante che l'art. 47, per ciò che concerne le condizioni di ricevibilità di un ricorso, strumentali all'inveramento del diritto di accesso ad un tribunale, deve essere interpretato nel senso che esse non devono tuttavia essere tali da impedire ai singoli di avvalersi di un rimedio giuridico disponibile.

7. Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Sono infondate le deduzioni difensive formulate con la memoria del 7 gennaio 2023.

A detta della difesa dell'appellante quanto previsto dall'art. 94 c.p.a., relativamente all'obbligo di deposito della sentenza appellata unitamente al ricorso in appello, dovrebbe ritenersi superato alla stregua del decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la formazione del fascicolo processuale digitale di primo grado.

Le argomentazioni della difesa muovono da un presupposto che deve ritenersi errato in fatto.

Nella presente fattispecie, il processo di primo grado (ricorso introduttivo depositato il 9 dicembre 2011) ha avuto avvio prima dell'entrata in vigore del "processo amministrativo telematico".

Il Collegio rileva quanto segue.

La sentenza appellata non è stata depositata dalla parte entro il termine previsto dall'art. 94 c.p.a. ed entro lo stesso termine non è stata trasmessa dal Tribunale.

In data 15 dicembre 2022 la segreteria di questo C.G.A.R.S. richiedeva al T.A.R. la trasmissione del fascicolo di primo grado, che perveniva in data 12 gennaio 2023.

La stessa parte appellante depositava istanza presso la segreteria del T.A.R. il 6 gennaio 2023 sottolineando che "occorre la trasmissione al C.G.A.R.S. del fascicolo processuale del ricorso R.G. n. 2601/2011" e chiedendo esplicitamente "la trasmissione al C.G.A.R.S. del fascicolo d'ufficio relativo al contenzioso R.G. 2601/2011".

In buona sostanza la sentenza appellata è stata trasmessa, unitamente al fascicolo di primo grado, solo il 13 gennaio 2023.

10. Per completezza di motivazione il Collegio rileva, succintamente, l'infondatezza in diritto delle argomentazioni difensive.

10.1. La norma primaria (art. 94 c.p.a.) non può ritenersi modificata dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all'entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell'appello, va depositato in giudizio non solo l'atto di appello, ma anche la sentenza; infatti, il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice (C.d.S., III, 14 giugno 2011, n. 3619; IV, 25 marzo 2014, n. 1455; V, 28 maggio 2014, n. 2773).

La previsione recata dall'art. 94, comma 1, c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del P.A.T., posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile (C.d.S., VI, 19 febbraio 2019, n. 1136; IV, 13 luglio 2020, n. 4488; VI, 17 novembre 2020, n. 7133; IV, 3 giugno 2021, n. 4246; IV, 26 aprile 2022, n. 3174; VI, 3 giugno 2022, n. 4520).

L'onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest'ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.

10.2. Non sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 94 c.p.a. in parte qua, perché si tratta di un onere proporzionato e ragionevole, che da un lato non crea un aggravio insostenibile al ricorrente, e dall'altro lato risponde a norme di ordine pubblico processuale ispirate da principi di economia processuale, chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, ordinato svolgimento del processo, equo riparto degli adempimenti processuali tra parti, giudici e segreteria del giudice.

10.3. Non merita accoglimento l'istanza di rinvio formulata in ragione della richiesta al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 99 c.p.a., non essendo pervenuto alcun provvedimento presidenziale di favorevole riscontro.

Il Collegio rileva, comunque, che non sembrano ravvedersi i presupposti per la rimessione della questione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, essendovi un orientamento ormai del tutto consolidato della Sezione e della giurisprudenza amministrativa e non essendo consentita alle Sezioni, ma solo al presidente del Consiglio di Stato, la rimessione alla Plenaria di questioni di massima di particolare importanza (v. art. 99, commi 1 e 2, c.p.a.).

10.4. Non sussistono le ragioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La questione non rileva nel caso di specie per la ragione in fatto sopra evidenziata (natura del fascicolo processuale di primo grado).

Non è fondata, in diritto, per le stesse considerazioni evidenziate dal Collegio per respingere la denuncia di illegittimità costituzionale sopra richiamata.

Invero non si ravvisa alcun possibile contrasto con le norme della Convenzione EDU né con alcuna altra norma comunitaria posto che il deposito tempestivo di una sentenza da parte di un soggetto che certamente la stessa conosce e della quale è in possesso (tanto da dolersi delle statuizioni contenute nella medesima, avverso le quali vuol proporre impugnazione) non lede il diritto di difesa dell'impugnante né in alcun modo ostacola o rende più gravoso il medesimo (e la prova "empirica" dell'affermazione suindicata è data dalla circostanza che trattasi di adempimento osservato dalle parti processuali nella stragrande maggioranza o per meglio dire nella quasi totalità dei casi).

11. In ragione della sottoposizione di una questione interpretativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.