Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 26 gennaio 2023, n. 20
Presidente: Settesoldi - Estensore: Ricci
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente domanda l'annullamento del parere preventivo emesso dalla Commissione edilizia del Comune di Valvasone Arzene, relativo a lavori di "demolizione e ricostruzione, in altro sito ma sempre all'interno della stessa particella catastale" di un fabbricato accessorio non residenziale, all'interno della zona territoriale omogenea E4.
1.1. Con l'atto impugnato, la Commissione edilizia ha escluso la realizzabilità dell'intervento proposto in quanto "trattasi di sanatoria di accessorio non residenziale, isolato, in zona agricola. Ai fini della demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 3.5 delle NTA vigenti ed art. 25 delle NTA adottate, la stessa è possibile solo nei casi di edilizia residenziale esistente o ex edilizia rurale a destinazione residenziale. Tale fattispecie non rientra nel caso in esame in quanto edificio isolato non residenziale".
2. La ricorrente deduce il vizio di "violazione e/o falsa applicazione di legge", rappresentando che proprio le norme menzionate nel parere (cioè l'art. 3.5 delle NTA vigenti e l'art. 25 delle NTA adottate), diversamente da quanto sostenuto dal Comune, consentirebbero l'intervento nella zona di cui trattasi "per le funzioni e le attività non rapportate all'azienda agricola e alla figura dell'imprenditore agricolo".
3. Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
4. All'udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2023, il Tribunale ha informato la ricorrente dell'intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. È stata inoltre sottoposta alla parte la questione della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dubitandosi della natura provvedimentale dell'atto impugnato.
5. Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato all'indirizzo PEC del Comune di Valvasone Arzene (comune.valvasonearzene@certgov.fvg.it) iscritto nell'Indice PA, come consentito dall'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. 179 del 2012 (modificato dal d.l. 76 del 2020) per i casi in cui non risulti indicato alcun indirizzo nel registro PA tenuto dal Ministero della giustizia.
6. Sempre in punto di ammissibilità, si ritiene il ricorso supportato del necessario interesse ad agire per le ragioni espresse nella pronuncia Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 5 luglio 2022, n. 308. Il parere preventivo della Commissione, pur non iscrivendosi nell'ambito di un procedimento amministrativo volto al rilascio del titolo edilizio, "è idoneo a determinare (o comunque indirizzare) non solo la successiva attività provvedimentale dell'Amministrazione in sede di rilascio del titolo, ma anche ad orientare le specifiche scelte del privato in ordine alla redazione del progetto e alle condizioni per il corretto avvio della procedura per il rilascio del titolo. Sotto questo profilo, quindi, il parere assume efficacia immediatamente lesiva della posizione giuridica dell'istante e, anche in relazione alla sua natura e alla ratio sottesa alla sua previsione (consistente appunto nel far conoscere ex ante al privato gli orientamenti comunali relativi all'assetto del territorio e ai vincoli ivi insistenti prima della presentazione di un progetto edilizio compiuto e dettagliato)".
7. Nel merito, il ricorso è infondato.
7.1. Nell'ambito della Z.T.O. E4 di cui si tratta, gli interventi di "manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia" sono possibili "per l'edilizia residenziale esistente o per l'ex edilizia rurale a destinazione residenziale in zona agricola e per le funzioni e le attività non rapportate all'azienda agricola e alla figura dell'imprenditore agricolo" (art. 3.5 delle vigenti N.T.A. e art. 15 delle N.T.A. adottate).
7.2. Il Tribunale ritiene che il riferimento alle "funzioni e le attività non rapportate all'azienda agricola e alla figura dell'imprenditore agricolo" non valga ad individuare una categoria ulteriore di manufatti - ulteriore a quelli di edilizia residenziale e di ex edilizia rurale - sui quali sia possibile realizzare gli interventi previsti dalla disposizione, ma si correli alle prime due categorie, con lo scopo di specificare e circoscrivere, sotto il profilo teologico/funzionale, le opere assentibili.
7.3. A favore di questa interpretazione milita, in primo luogo, la stessa formulazione testuale della disposizione che, mentre separa le prime due entità concettuali ("edilizia residenziale esistente" - "ex edilizia rurale a destinazione residenziale") con la disgiuntiva o, esprimendo così due ipotesi alternative (varianti del medesimo enunciato), fa precedere la terza entità ("le funzioni e le attività non rapportate all'azienda agricola e alla figura dell'imprenditore agricolo") dalla congiunzione copulativa "e", che indica un rapporto con gli elementi precedenti, cui necessariamente si correla. Sotto il profilo lessicale, inoltre, mentre i concetti di "edilizia residenziale esistente" ed "ex edilizia rurale a destinazione residenziale" indicano entità materiali e concrete (manufatti edilizi aventi quella particolare destinazione) possibile oggetto degli interventi edilizi ("manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia") elencati dalla disposizione, non altrettanto può dirsi per le "funzioni e le attività non rapportate all'azienda agricola e alla figura dell'imprenditore agricolo", entità concettuale astratta, di per sé incapace di definire con esattezza una tipologia di opera.
7.4. Dal punto di vista logico/sistematico, inoltre, l'interpretazione è suffragata dalla generale disciplina della zona omogenea E (secondo le vigenti N.T.A.), corrispondente alla "parte del territorio comunale destinata all'agricoltura ed alle attività connesse con l'uso agricolo del territorio", la cui sottozona E4 (ambito di interesse Agricolo Paesaggistico riguardante l'area golenale del fiume Tagliamento e la zona agricola circostante il castello e il nucleo storico di Valvasone) comprende aree "sottoposte a particolare tutela per salvaguardarle da trasformazioni che possono alterare i contenuti ambientali ed il precario equilibrio idrogeologico".
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8.1. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.