Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 1° febbraio 2023, n. 42
Presidente ed Estensore: Savoia
Espone il ricorrente, dopo essersi pienamente integrato in Italia e aver avviato una propria attività lavorativa, di aver, in data 7 luglio 2020, richiesto alla Questura di Frosinone la conversione in lavoro autonomo del titolo di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.
In data 19 agosto 2021 il Questore della Provincia di Frosinone notificava al ricorrente il provvedimento con cui veniva rigettata l'istanza volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno poiché il medesimo sarebbe stato deferito all'A.G. per un reato inerente gli stupefacenti (cfr. doc. all.).
A fronte di ciò con ricorso n. [omissis]/2021, il ricorrente adiva il T.A.R. del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento sopra citato.
In particolare, sosteneva il ricorrente che l'art. 4 t.u.i. indica come impeditiva alla permanenza nel nostro territorio nazionale solo l'intervenuta condanna per il reato indicato e non il semplice deferimento all'A.G. (cfr. doc. all.).
In data 31 dicembre 2021 il Presidente del T.A.R. del Lazio dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore T.A.R. del Lazio, Sezione Latina (cfr. doc. all.).
In data 26 gennaio 2022, pertanto, T.A.R. del Lazio, Sezione Latina, con sentenza ex art. 60 c.p.a. n. 31/2022, resa nel procedimento reg. ric. 7/2022, accoglieva il ricorso sostenendo, in particolare che: «Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto in quanto il solo riferimento a un deferimento all'A.G. per reato inerente gli stupefacenti, in mancanza di condanna o di ulteriori elementi idonei a configurare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, non è di per sé idoneo a giustificare il provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno.
Considerato, infatti che "alla luce dell'art. 5, comma 5, t.u. immigrazione, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento non alla sussistenza di una condanna, anche non definitiva o con sentenza irrevocabile, a seconda dei titoli di reato, automaticamente ostativa tra quelle indicate dall'art. 4, comma 3, del medesimo t.u., ovvero alla condanna per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., quanto invece, alla mera denuncia di reato" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 386).
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato» (cfr. doc. all.).
In data 1° febbraio 2022, il difensore richiedeva formalmente all'Ufficio immigrazione della Questura di Frosinone l'esecuzione della sentenza n. 31/2022 del T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, chiedendo la fissazione di un appuntamento presso l'Ufficio ai fini dello svolgimento delle formalità di legge necessarie alla regolarizzazione nel territorio nazionale (cfr. doc. all.).
Considerato che alla suddetta richiesta non veniva fornito alcun riscontro, la medesima veniva reiterata in data 18 febbraio 2022, con espresso avviso che, in assenza di riscontro nel termine di giorni 5, si sarebbe promosso il giudizio innanzi la Magistratura competente (cfr. doc. all.).
A oggi nonostante il chiaro tenore letterale della sentenza e le varie richieste formulate dal difensore la resistente non ha ancora provveduto alla definizione del procedimento volto alla conversione del permesso di soggiorno: l'odierno ricorrente, pertanto, nella più totale inerzia dell'Ufficio immigrazione della Questura di Frosinone, insta per la esecuzione della sentenza.
La prospettazione della domanda è all'evidenza relativa all'esecuzione della sentenza favorevole, sicché lo strumento processuale più adeguato sarebbe stato il ricorso per l'ottemperanza; tuttavia, atteso il silenzio opposto e il titolo derivante dalla sentenza esecutiva, è evidente la fondatezza della domanda, con derivata declaratoria dell'obbligo da parte della Questura di Frosinone di riesame della domanda di conversione alla luce della sentenza che ha riconosciuto non opponibile la - sola - circostanza del deferimento, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la resistente alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, parr. 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.