Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 6 febbraio 2023, n. 1243

Presidente: Gambato Spisani - Estensore: De Carlo

FATTO E DIRITTO

1. Immobiliare Rialma s.r.l. impugnava la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso volto a veder riconoscere il suo diritto a non pagare un contributo di costruzione per la realizzazione di una clinica privata.

2. La Regione Umbria aveva istituito nel 2006 un fondo immobiliare di tipo chiuso finalizzato alla valorizzazione, alla riqualificazione e allo sviluppo dell'area dove un tempo era situato il Policlinico "Monteluce" di Perugia; a fronte di ciò il BNL Fondo Immobiliare - Società di gestione del risparmio p.a. aveva presentato al Comune di Perugia istanza per ottenere l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata per il recupero e la trasformazione dell'area, piano che era stato definitivamente approvato nel 2008. In data 25 febbraio 2009, il Fondo ed il Comune di Perugia hanno stipulato una convenzione urbanistica per l'attuazione delle previsioni del piano stesso, nella quale era incluso il lotto di terreno edificabile di una superficie catastale di complessivi metri quadrati 5.093, soggetto all'intervento edilizio "Servizi sanitari (Clinica privata)" previsto, per il comparto di intervento "G-G1", nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.R. acquistato dall'appellante. Il Comune di Perugia ha consentito alla società di realizzare una clinica privata accreditata e quest'ultima ha chiesto di essere esonerata dal pagamento del contributo di costruzione in quanto non dovuto per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici, tra le quali rientrano le strutture sanitarie, avendo ottenuto un parere favorevole in tal senso dalla Regione. Il Comune ha fatto presente che la convenzione a suo tempo stipulata prevedeva l'importo degli oneri concessori.

3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, premessa la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla presente controversia ai fini della tutela di un diritto soggettivo, e l'ammissibilità del ricorso anche in mancanza dell'impugnazione della convenzione urbanistica e del piano attuativo che l'ha approvata.

Nel merito, essendo stata realizzata una clinica privata, peraltro non localizzata dalla destinazione del comparto, in virtù di un'autonoma scelta imprenditoriale della società, è stata negata l'esenzione dal contributo ex art. 17, comma 3, lett. c), t.u. edilizia.

Tale esenzione sarebbe stata ammissibile, soltanto se l'opera fosse stata indicata con precisione nello strumento urbanistico, dunque imposta dalla Pubblica Amministrazione.

Riguardo la convenzione urbanistica stipulata tra le parti, essa non ha previsto alcunché sulla debenza o meno del contributo stesso.

Infine, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla questione del diritto di accesso esercitato in forza degli artt. 22 ss. l. 241/1990 per acquisire una copia del piano attuativo e del permesso di costruire.

4. L'appello contesta l'asserzione del T.A.R. secondo cui l'esenzione dal contributo di costruzione riguarderebbe le sole opere imposte dall'amministrazione ed emergendo, inoltre, che il decisum in modo incoerente per un verso ha riconosciuto che la costruzione della clinica nel lotto G fosse contemplata nella planimetria G1 e, per l'altro, che la destinazione del comparto non ha localizzato la clinica privata.

In definitiva, secondo l'appellante, l'esenzione va riconosciuta, essendo la clinica un'opera di urbanizzazione secondaria, per giunta eseguita in conformità agli strumenti urbanistici.

5. Si costituiva in giudizio il Comune per riaffermare l'impossibilità di esentare l'opera dal contributo.

6. L'appello non è fondato.

L'art. 59 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune consente per il comparto oggetto del contenzioso una serie di scelte realizzative oltre alla clinica privata cosicché la determinazione di trasferire nel comparto una clinica privata era conseguenza della volontà del privato attuatore ed esulano dalle destinazioni obbligatorie che riguardano opere di urbanizzazione in esecuzione degli strumenti di pianificazione. L'unico insediamento sanitario obbligatorio secondo le norme di p.r.g. e di piano attuativo è un intervento su altro lotto del comparto acquisito dalla competente unità sanitaria locale, per il resto gli altri interventi da realizzare necessariamente sono un centro congressi e alloggi per studenti con posti letto.

L'art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. 380/2001 prevede l'esenzione dal contributo di costruzione [per] "le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici". Ma la clinica privata trasferita dall'appellante non è un'opera di urbanizzazione realizzata da privati, ma una delle possibili destinazioni che erano state previste per l'area liberata dal trasferimento dell'ospedale cittadino.

Sulla questione interpretativa non vi è un orientamento uniforme: un primo indirizzo sostiene che l'esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 trova applicazione anche qualora l'opera pubblica o di interesse pubblico sia realizzata da un soggetto privato, purché ciò avvenga per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti, in buona sostanza, la longa manus, come nell'ipotesi di concessione di opera pubblica (C.d.S., Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776); un secondo orientamento ritiene che sia sufficiente che la costruzione del privato realizzi quanto previsto dallo strumento urbanistico realizzando opere di urbanizzazione in esso contemplate (C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2870).

Il Collegio giudica più aderente allo scopo dell'esenzione prevista al citato art. 17 la prima interpretazione perché la possibilità di non corrispondere il costo di costruzione è legata al fatto che il privato compie un'opera che avrebbe dovuto realizzare l'ente pubblico.

Inoltre il pagamento del contributo di costruzione era previsto dalla convenzione urbanistica per l'attuazione delle previsioni del piano stipulata tra il Comune di Perugia e la BNL Fondi Immobiliari Società di gestione del risparmio p.a. che costituisce un accordo ex art. 11 della l. 241/1990, atto non impugnato sul punto.

7. L'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale non uniforme sull'interpretazione dell'art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. 380/2001, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2867/2016), lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.