Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 27 febbraio 2023, n. 142

Presidente: Buricelli - Estensore: Marongiu

Rilevato:

- che la dott.ssa P., odierna ricorrente, specialista ambulatoriale in diabetologia presso l'Ospedale di Lanusei, ha partecipato al concorso indetto dall'ex ATS Sardegna (poi ARES Sardegna) in data 28 gennaio 2022 per la copertura di 47 posti a tempo indeterminato di dirigente medico in varie discipline, di cui 6 posti nella disciplina delle malattie metaboliche e diabetologia (aumentati poi con successiva delibera a 12), posizionandosi in seconda posizione in graduatoria;

- che con nota del 15 luglio 2022, l'ARES Sardegna ha invitato i vincitori del concorso (tra cui la dott.ssa P.) a comunicare la propria preferenza di sede ai fini dell'assunzione, "avendo cura di indicare, precisamente, e gradatamente, [...] l'Azienda Sanitaria/le Aziende Sanitarie di interesse/preferenza", informando ciascun candidato che "la mancata indicazione della preferenza per una delle sedi disponibili, come sopra indicate, equivale a non accettazione/mancata disponibilità a prestare servizio per la ASL non indicata" e che "le sedi di lavoro, se disponibili nel corso dello scorrimento, verranno assegnate dall'ufficio in rigoroso ordine di posizione del vincitore/idoneo nella graduatoria concorsuale";

- che la ricorrente, a riscontro di tale nota, ha dapprima indicato la ASL Medio Campidano, la ASL Sulcis e la ASL Ogliastra e successivamente ha chiesto lo stralcio della precedente mail, limitando la propria preferenza alla sola ASL Medio Campidano;

- che la ricorrente, con PEC dell'11 agosto 2022, premesso di avere espresso la scelta della sede del Medio Campidano, e di avere "appreso per vie non ufficiali dell'assegnazione di tale sede ad un'altra collega, non essendo stata ricontattata per richiedere la proposta di una sede alternativa...", chiedeva informazioni sulla sua situazione, riferita all'assegnazione delle sedi e alla graduatoria, nonché in relazione ad eventuali chiamate future, reiterando tale richiesta con PEC del 12 agosto 2022 e 31 agosto 2022;

- che l'ARES, con nota del 1° settembre 2022, ha comunicato all'interessata che, avendo essa "indicato unicamente la Asl Medio Campidano", e "considerato che lo scorrimento di tale graduatoria è avvenuto per il numero di posti tempo per tempo disponibili, ovvero 12 (dodici), Lei viene considerata rinunciataria per le sedi che non ha scelto, così come specificato nella richiesta di disponibilità sopra richiamata, mentre quella indicata non Le può essere assegnata in quanto ricoperta dalla collega che la precedeva in graduatoria e che ha espresso la medesima preferenza";

- che con l'odierno ricorso la dott.ssa P. ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti la procedura concorsuale relativa alla disciplina delle malattie metaboliche e diabetologia, ove interpretati nel senso di disporre la sua decadenza nel caso di scelta parziale tra le sedi disponibili e nella parte in cui la ricorrente viene considerata rinunciataria per le sedi che non ha scelto, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

- che si sono costituiti per resistere al gravame la Regione Sardegna, l'ARES Sardegna e l'ASL 6 Medio Campidano.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, come rilevato d'ufficio dal Collegio in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., atteso che:

- la ricorrente, nella sostanza, invoca il riconoscimento del proprio diritto ad essere assegnata presso la sede prescelta o presso altra sede, diversa da quella che ha scelto (in particolare quella di Cagliari), che nel prossimo futuro dovesse risultare disponibile, ciò traducendosi nella pretesa al riconoscimento del proprio diritto all'assunzione (che rappresenta, dunque, l'intrinseca natura della posizione fatta valere in giudizio), senza che, sotto tale profilo, venga in alcun modo censurato lo svolgimento del concorso, il relativo atto finale o qualsiasi provvedimento anteriore al momento dell'assunzione;

- nella fattispecie in esame, quindi, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma in realtà la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass., Sez. un., 9 giugno 2021, n. 16086, che richiama Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 7945);

- ciò, del resto, risulta in linea con l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi con riguardo al tema dello scorrimento delle graduatorie (che, seppure non sovrapponibile alla questione oggetto dell'odierna controversia, risulta governato dai medesimi principi in materia di riparto di giurisdizione), secondo cui nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (Cass. civ., Sez. un. 12 agosto 2021, n. 22746; Cass. civ., 20 ottobre 2017, n. 24878, e Cass. civ., Sez. un., 29 dicembre 2016, n. 27460; C.d.S., Sez. II, 27 gennaio 2021).

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

Considerato che ricorrono i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti costituite in ragione della peculiarità della vicenda, nulla dovendosi disporre, peraltro, nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.