Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 6 marzo 2023, n. 204

Presidente: Gabbricci - Estensore: Pavia

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente, società che svolge attività di produzione di tubi elettrosaldati in acciaio al carbonio e leghe di alluminio, è proprietaria di una serie di fabbricati siti in un comparto produttivo realizzato a seguito di una convenzione di lottizzazione, stipulata il 28 marzo 1984 (rep. n. 6684), che prevedeva, tra l'altro, la cessione gratuita al Comune di un'area destinata a parcheggio pubblico.

2. Il 24 maggio 2022 il Comune, a seguito della manifestazione di interesse all'acquisto da parte dell'odierna controinteressata, ha inserito l'area de qua nel Piano delle alienazioni 2022 e ne ha modificato la destinazione urbanistica (da "SP 7-P Servizi ed attrezzature tecnologiche esistenti" a "D1 - Attività industriali ed artigianali esistenti consolidate") e, il 22 luglio 2022, il responsabile dell'area tecnica del Comune di Carpenedolo ha bandito l'asta pubblica per l'alienazione del fondo.

3. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 4 ottobre 2022, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti de quibus, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, perché asseritamente illegittimi.

4. Il 28 novembre 2022 il Comune ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, che è avvenuta a cura della ricorrente con atto di costituzione, notificato e depositato il 19 gennaio 2023.

5. In prossimità dell'udienza camerale le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.

6. All'udienza camerale del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di definizione con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti di legge.

7. Il Collegio reputa fondata e dirimente l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione resistente.

Come visto, la presente impugnazione rappresenta, infatti, la trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato, il che implica, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, c.p.a., «il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti».

Tuttavia, la presente impugnazione ha ad oggetto gli atti di una procedura di vendita di un bene pubblico, precedentemente adibito a parcheggio, che, come tutti i procedimenti che hanno ad oggetto procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, è soggetta al c.d. rito abbreviato comune previsto dall'art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., il quale prevede, tra l'altro, la dimid[i]azione di tutti i termini processuali, eccezion fatta per quelli di notifica del ricorso introduttivo. La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che «il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse, strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti con sollecitudine e con priorità rispetto alla generalità delle controversie; in tale prospettiva, l'alienazione dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici riveste tali connotati, non solo per quel che attiene ai programmi generali di dismissione delle proprietà pubbliche ma anche agli atti attuativi dei programmi medesimi, in quanto strumenti essenziali per il risanamento della finanza pubblica» (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3180).

Ciò posto, il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione previsto dall'art. 48 per la costituzione in giudizio in sede di trasposizione di un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato deve ritenersi a tutti gli effetti un termine del giudizio, poiché mediante il deposito dell'atto cui si riferisce si costituisce il rapporto processuale davanti al giudice amministrativo, ed è dunque equiparabile al deposito del ricorso giurisdizionale notificato (e non certamente all'atto di notificazione del ricorso introduttivo): dunque, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie indicate nel predetto art. 119 c.p.a., esso è assoggettato alla dimidiazione prevista da siffatta disposizione (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 giugno 2022, n. 7674).

8. Poiché, quindi, per stessa ammissione della ricorrente, l'amministrazione resistente ha notificato la propria opposizione il 28 novembre 2022, l'atto di costituzione doveva essere depositato entro il successivo 28 dicembre e, siccome ciò è avvenuto solo il 19 gennaio 2023, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

9. In virtù della natura della presente decisione e delle peculiarità della questione esaminata, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.