Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 8 marzo 2023, n. 2429

Presidente: Lipari - Estensore: De Carlo

FATTO E DIRITTO

1. Il signor C. Giuseppe ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Positano delle opere abusive consistenti in un locale "posto all'estremo livello inferiore" dell'immobile di proprietà e di alcun[i] ambienti, e opere accessorie, poste al livello intermedio dell'immobile.

2. L'appellante è proprietario di un immobile su più livelli acquistato poco prima dell'ingiunzione a demolire e per il quale aveva chiesto di poter accedere alla documentazione riguardante il fabbricato esistente presso il Comune senza ottenere risposta.

3. La sentenza impugnata aveva affrontato innanzitutto le censure procedimentali afferenti alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ed all'incompetenza del funzionario che aveva firmato l'ordinanza respingendole; rispetto al motivo inerente al merito non veniva accolta la prospettazione dell'appellante che trattavasi di immobili molto antichi su [cui] vi era stato un intervento di manutenzione straordinaria e comunque si respingeva la censura relativa alla mancata valutazione dell'accertamento di conformità perché una tale verifica non può essere avviata d'ufficio.

Riteneva, infine, che non poteva esservi spazio per sanzioni alternative alla demolizione quanto all'aspetto paesaggistico.

4. L'appello si fonda su quattro motivi.

4.1. Il primo contesta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento oltretutto dopo che non gli era stato consentito l'accesso agli atti che aveva richiesto.

4.2. Il secondo motivo afferma che gli immobili da demolire non sono abusivi come dimostrano le planimetrie del 16 giugno 1977 che attestano la stessa consistenza attuale degli immobili fin da allora in cattive condizioni statiche abbisognevoli di manutenzione straordinaria che avrebbe potuto essere sanzionata solo in via pecuniaria.

4.3. Il terzo motivo ribadisce la censura relativamente alla mancata previa verifica della conformabilità dei manufatti, peraltro asseritamente compatibili con i regolamenti urbanistici vigenti.

4.4. Il quarto motivo lamenta la contraddittorietà dell'azione dell'Amministrazione perché mentre, da un lato, con essa è stata ingiunta la demolizione, dall'altro è stata prevista la "salvezza dei provvedimenti in materia di tutela paesistica ambientale, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, che si rendessero necessari adottare a seguito delle determinazioni che in proposito esprimerà la Commissione Edilizia Comunale Integrata".

5. Non si è costituito in giudizio il Comune [di] Positano.

6. L'appello non è fondato.

6.1. Il primo motivo non merita accoglimento in quanto vi è un indirizzo giurisprudenziale pacifico per cui le garanzie del giusto procedimento non trovano applicazione in materia di repressione degli abusi edilizi, essendo l'attività amministrativa sul punto vincolata e, pertanto, insuscettibile di essere influenzata dalla partecipazione del privato. Tale orientamento può essere superato solo laddove l'interessato indichi quali elementi rilevanti avrebbe potuto indicare all'amministrazione comunale se fosse stato avvisato dell'avvio del procedimento e non se si limiti a rilevare la violazione dell'art. 7 l. 241/1990. Nel caso in esame la doglianza è collegata al mancato accoglimento dell'istanza di accesso che sarebbe servita secondo l'appellante a dimostrare l'epoca di realizzazione dell'immobile. Ma la prova dell'epoca di costruzione del manufatto oggetto dell'ordinanza di demolizione deve essere fornita dal privato per cui l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento è ininfluente ex art. 21-octies l. 241/1990.

6.2. Il secondo motivo, alla luce di quanto appena affermato, va respinto: l'appellante non ha fornito una prova certa dell'epoca di costruzione dell'immobile e le planimetrie del 16 giugno 1977 di per sé non offrono la prova certa che l'immobile sia stato costruito prima del 1° giugno 1967.

6.3. Il terzo motivo intendeva addossare al Comune una previa verifica della possibilità di rendere conforme l'intervento edilizio prima di procedere con provvedimenti sanzionatori, ma non tiene conto che secondo un costante orientamento giurisprudenziale (C.d.S., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3954) l'ordinanza demolitoria non deve essere preceduta ex officio dalla verifica dell'eventuale conformità dell'intervento alla disciplina edilizia ed urbanistica ai fini della possibilità di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, perché il rilascio del titolo edilizio per accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 47 del 1985, così come adesso dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, consegue ad un procedimento ad istanza di parte, cosicché è onere dell'interessato chiederne, eventualmente, il rilascio.

6.4. Il quarto motivo non può essere accolto in quanto l'autonomia delle sanzioni edilizie fa sì che se un immobile debba essere demolito non vi è spazio per valutazioni di natura ambientale, contrariamente a quanto accade se vi sia una sanabilità sul piano edilizio che deve essere accompagnata anche da una sanabilità ambientale.

7. La mancata costituzione del Comune di Positano esonera da provvedimenti in tema di spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.