Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5806

Presidente: Crucitti - Relatore: Crivelli

RILEVATO CHE

1. L'Agenzia delle entrate procedeva alla notifica di avviso di rettifica per l'anno d'imposta 2006. Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C.T.R. con riferimento al gravame proposto dal medesimo contribuente.

2. Quest'ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. L'Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all'impugnativa.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di ricorso Carmine D.F. assume la violazione dell'art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, ritenendo la necessità di concessione del termine ivi previsto non solo in ipotesi di accertamento eseguito tramite accesso ai locali del contribuente, ma anche in quella di mera acquisizione di documenti presso gli uffici finanziari, con conseguente invalidità dell'avviso in quanto adottato prima dello scadere del termine stesso, come nella specie in cui il provvedimento venne adottato a soli quarantacinque giorni dall'invio del questionario.

2. Il motivo è infondato. Risulta infatti per costante orientamento di questa Corte che "In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente, [come è] stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli" (ex plurimis Cass. 5 novembre 2020, n. 24793).

3. Il ricorso merita dunque rejezione, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia dell'entrate delle spese che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.