Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 13 marzo 2023, n. 134

Presidente: Migliozzi - Estensore: Amovilli

FATTO

1. Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, caporalm[a]ggiore dell'Esercito in servizio presso il Comando raggruppamento di Castelmaggiore (Bologna) con la qualifica di "tecnico elettrogenista" ed eletto consigliere comunale nel Comune di Cellino San Marco (Br), ha impugnato il provvedimento del Ministero della difesa - Stato maggiore dell'Esercito prot. n. 164116 dell'1 dicembre 2022, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata il 27 ottobre 2022 di assegnazione temporanea formulata ai sensi dell'art. 78 del t.u.e.l.

A motivo del diniego l'Amministrazione ha opposto la carenza di posti disponibili presso la sede ambita, comunicando la disponibilità presso Bari previa effettuazione di corso professionale da tecnico elettrogenista.

Ha precisato di aver presentato nell'ottobre 2021 analoga istanza di trasferimento ex art. 78 t.u.e.l. parimenti respinta con provvedimento del 15 febbraio 2022 impugnato mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tutt'ora pendente.

A supporto dell'intestato ricorso ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 78 t.u.e.l., 24 e 51 Cost., 3 l. 241/1990) nonché di eccesso di potere sotto vario profilo, in sintesi così riassumibili: il trasferimento temporaneo previsto dall'art. 78 t.u.e.l. sarebbe in deroga ai limiti temporali fissati in materia ed alla normale programmazione annuale sui trasferimenti; il diniego gravato sarebbe oltremodo lesivo svolgendo il mandato elettorale a ben 800 km di distanza dall'attuale sede di servizio.

Si è costituito il Ministero della difesa depositando documentazione.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 il Collegio con ordinanza n. 45/2023 ha avvisato le parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., del possibile profilo di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale, assegnando il termine di venti giorni per la presentazione di memorie.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso a suo dire ammissibile stante la differenza della seconda domanda di trasferimento rispetto alla prima, attenendo quest'ultima alla tutela dell'interesse legittimo pretensivo al trasferimento mentre la seconda dell'interesse legittimo alla corretta applicazione della circolare interna sui trasferimenti; con nota depositata il 6 marzo 2023 ha chiesto la decisione della causa sugli atti scritti.

Alla camera di consiglio dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento del 1° dicembre 2022 con cui lo Stato maggiore dell'Esercito ha respinto l'istanza del ricorrente Caporalmaggiore in servizio presso il Comando raggruppamento di Castelmaggiore (Bologna) di trasferimento nei reparti di Lecce, formulata ai sensi dell'art. 78 t.u.e.l. essendo stata eletto consigliere comunale nel Comune di Cellino San Marco (Br).

2. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale.

3. Come evidenziato il ricorrente ha presentato analoga istanza di trasferimento ex art. 78 t.u.e.l. nell'ottobre 2021 sempre verso le sedi di Lecce e il diniego del 15 febbraio 2022, sempre motivato dalla carenza di posti disponibili, è stato gravato con ricorso straordinario al Capo dello Stato tutt'ora pendente.

Al di là della formale impugnazione di atti diversi, sia il primo diniego gravato in sede straordinaria che il secondo diniego impugnato innanzi all'adito Tribunale Amministrativo hanno ad oggetto l'istanza di trasferimento ex art. 78 t.u.e.l. presso la medesima sede e sostanzialmente identici sono i motivi del gravame straordinario rispetto a quello proposto innanzi a questo Tribunale Amministrativo, a nulla rilevando la circostanza dell'avvenuto superamento del corso professionale e della presenza di circolari interne.

Secondo orientamento che il Collegio condivide una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qualvolta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e riferibili allo stesso rapporto giuridico tra Amministrazione e amministrato (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 agosto 2022, n. 5451; C.d.S., Sez. III, 7 gennaio 2020, n. 112).

Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell'economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all'interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.; v. ancora T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 agosto 2022, n. 5451).

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.