Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Sentenza 14 marzo 2023, n. 9

Presidente: Maruotti - Estensore: Pannone

FATTO E DIRITTO

1. L'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria della Terza Sezione del Consiglio di Stato 2 agosto 2022, n. 6798, ha formulato - ai sensi dell'art. 99 del c.p.a. - il seguente quesito di diritto: "se l'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.".

2. Nella specie, l'appello è stato proposto al Consiglio di Stato, avverso una sentenza della Sezione staccata di Catania, che ha deciso il ricorso di primo grado, proposto avverso la deliberazione n. 1060 del 15 luglio 2021, con cui l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha definitivamente aggiudicato una gara per l'affidamento del servizio di pulizia e di ausiliariato.

3. L'ordinanza di rimessione ha evidenziato che:

- l'art. 40 della l. n. 1034 del 1971 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1075 - ha disposto che avverso qualsiasi sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania - l'appello è proponibile al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (in tal senso, v. C.d.S., Ad. plen., 15 maggio 1978, n. 21);

- l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, sostituito dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato"), ha previsto che le due Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa "costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato";

- l'art. 6, comma 6, c.p.a. ha previsto che "gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione";

- nel caso di proposizione al Consiglio di Stato dell'appello avverso una sentenza di un T.A.R. per la Sicilia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata per l'inammissibilità del gravame (Ad. plen., 19 novembre 2012, n. 34; 22 aprile 2014, n. 12; Sez. III, 1° giugno 2018, n. 3304; 3 maggio 2016, n. 1710; Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5088; Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3062);

- tale giurisprudenza però può essere oggetto di rimeditazione, anche in considerazione del principio enunciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, per la quale non va dichiarato inammissibile - e può esservi la translatio iudicii - l'appello proposto ad una incompetente Corte d'appello civile.

4. Ritiene l'Adunanza plenaria che:

a) vanno rilevati i corollari del fondamentale principio affermato dal sopra riportato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 654 del 1948, come sostituito dal d.lgs. n. 373 del 2003, per il quale le Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana "costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato";

b) la questione della ammissibilità o meno dell'appello - come ogni altra questione concernente il giudizio - può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa.

5. Circa la natura delle Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana quali "Sezioni staccate del Consiglio di Stato", l'Adunanza plenaria ritiene di dover ribadire quanto già affermato con la sentenza n. 13 del 2022, per la quale «i compilatori del codice del processo amministrativo hanno tenuto conto del principio fondamentale affermato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003, per il quale "il Consiglio di giustizia amministrativa ... è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato"».

6. Si devono pertanto enunciare i corollari derivanti dall'applicazione di tale principio.

6.1. Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.

6.2. Anche per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l'appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del T.A.R. per la Sicilia.

Qualora l'appello sia stato però assegnato dalla Presidenza ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall'art. 15, commi 2 e 4, c.p.a., sicché la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata.

7. L'Adunanza plenaria ritiene pertanto di enunciare il seguente principio di diritto:

"l'appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato". (*)

8. Di conseguenza, l'Adunanza plenaria dispone che a cura del Presidente del Consiglio di Stato la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in considerazione della sua competenza funzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) enuncia il principio di diritto di cui al punto 7 della motivazione e dispone che, a cura del Presidente del Consiglio di Stato, la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese.

Note

(*) Il medesimo principio di diritto è enunciato da Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 14 marzo 2023, n. 10.