Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 21 marzo 2023, n. 4927

Presidente: Scala - Estensore: De Gennaro

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza suindicata l'ente Parco di Veio ingiungeva ex art. 28 l.r. Lazio 29/1997 alla sig.ra L. la demolizione di opere abusive realizzate su area di proprietà sottoposta a vincolo paesaggistico (censita al catasto foglio 16 p.lla 459), costituite principalmente da un manufatto ad uso residenziale avente superficie lorda di circa 60 mq, un manufatto per attrezzi agricoli e una strada di accesso.

Avverso l'ingiunzione parte ricorrente ha proposto l'impugnativa in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

- eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica, illogicità, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione;

- violazione di legge, violazione degli artt. 8 e 28 l.r. Lazio n. 29/1997; art. 9 l.r. Lazio n. 24/1998, degli artt. 6 e 10 d.P.R. 380/2001.

Si è costituito in giudizio l'ente intimato per resistere all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Con i motivi di gravame, che possono essere oggetto di esame congiunto, la ricorrente assume che l'edificio rilevato dagli uffici comunali non sia una nuova costruzione ma bensì sia in realtà antecedente al 1960 e utilizzato essenzialmente per finalità agricola.

La doglianza è infondata.

Va disattesa la premessa delle censure rappresentata dal tentativo di dimostrare la riconducibilità della costruzione ad epoca risalente.

In primo luogo infatti in presenza di un manufatto edilizio privo di un titolo abilitativo che lo legittimi, la P.A. ha unicamente il potere-dovere di sanzionare l'abuso ai sensi di legge e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, l'ordine di demolizione.

L'Amministrazione comunale infatti non deve fornire, quale condizione di legittimità per l'irrogazione della sanzione, anche la prova certa dell'epoca della realizzazione dell'abuso, atteso che l'onere di provare la data della realizzazione dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso (v., di recente, C.d.S., Sez. VI, n. 5472 del 2017; v. anche Sez. IV, n. 2782 del 2014 e, ivi, riferimenti ulteriori).

Nel caso di specie non appaiono ravvisabili elementi concreti ed effettivi per il capovolgimento del predetto ordine probatorio.

Va peraltro evidenziato che come risulta dalla documentazione fotografica, dall'aerofotogrammetria e dalla ordinanza di sospensione dei lavori n. 8/2010 - depositate in atti - il manufatto risulta essere "di recente realizzazione" ed ha una pacifica destinazione residenziale (sono presenti ambienti ad uso cucina e soggiorno); l'ordine di demolizione appare quindi pienamente giustificato dall'accertamento dell'edificazione in contrasto con la normativa edilizia nonché con i vincoli paesistici insistenti sull'area.

Inoltre l'avvenuta edificazione di nuove costruzioni esclude la riconducibilità delle opere ad interventi di adeguamento o manutenzione.

Infine va disattesa l'istanza di prova testimoniale: essa è qui ritenuta non meritevole di accoglimento poiché ha ad oggetto valutazioni e comunque si riferisce a fatti da provarsi in via documentale e ciò anche alla luce del fatto che nel processo amministrativo la prova testimoniale è comunque da considerare estrema risorsa probatoria per il giudizio amministrativo, data la specifica natura di questo (C.d.S., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3975; Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2197) e che nelle controversie in materia edilizia soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo "i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, tanto che la prova per testimoni è del tutto residuale" (C.d.S., Sez. VI, n. 358 del 2022).

Tanto premesso, il ricorso va perciò rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'ente regionale Parco di Veio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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