Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 24 marzo 2023, n. 3015
Presidente ed Estensore: Lopilato
FATTO E DIRITTO
1. La società Amg-Sister ha inoltrato, in data 19 aprile 2019, all'Agenzia delle entrate una istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia conforme dell'originare della cartella di pagamento 09720190063990474.
L'Agenzia delle entrate, in data 29 aprile 2019, con messaggio di posta elettronica, rispondeva all'istanza allegando la copia dell'estratto di ruolo afferente alla cartella di pagamento.
2. La società ha impugnato tale atto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, con sentenza 23 novembre 2020, n. 12412, ha accolto il ricorso.
3. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, prospettando, con un unico motivo, l'erroneità della sentenza, in quanto la richiesta dell'istante era stata soddisfatta mediante la consegna della copia dell'estratto di ruolo.
4. La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2023.
5. L'appello non è fondato.
6. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 14 marzo 2022, n. 4, ha affermato il seguente principio: «qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni».
La Sezione, senza necessità, per ragioni di sintesi, di riportare le ragioni poste a base di questo principio di diritto, uniformandosi ad esso, ritiene che l'estratto di ruolo non possono considerarsi un documento idoneo a soddisfare la pretesa conoscitiva, con conseguenza obbligo di consentire l'accesso alla cartella esattoriale
7. Per le ragioni sin qui esposto, l'appello non può trovare accoglimento, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
8. In mancanza di costituzione della parte intimata non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.