Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 11 aprile 2023, n. 323

Presidente: Gabbricci - Estensore: Pavia

FATTO E DIRITTO

1. Il 14 novembre 2018 i ricorrenti, cittadini indiani in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, presentarono due distinte istanze di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992, che vennero respinte, il 19 ottobre 2022, per mancanza del requisito della residenza ininterrotta nel territorio nazionale.

2. Con ricorsi nn. 169 e 170 del 2023, notificati il 23 gennaio 2023 e depositati il successivo 22 febbraio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti de quibus chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.

3. All'udienza camerale del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, con riserva di definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di legge.

4. In via preliminare il Collegio deve disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante la stretta connessione soggettiva e la perfetta sovrapponibilità delle censure.

5. Nel merito, con i propri ricorsi i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 perché, a loro dire, il requisito della residenza decennale ininterrotta dovrebbe sussistere solo sino al momento della presentazione dell'istanza, senza contrare che il breve lasso di tempo intercorrente tra la cancellazione e la nuova iscrizione presso il medesimo Comune (1° febbraio 2020-17 dicembre 2020) sarebbe indicativo di un errore dell'amministrazione procedente.

6. I ricorsi sono infondati.

Come noto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana può essere concessa «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica», con la precisazione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del regolamento di esecuzione della citata legge (d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572), secondo cui «si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica».

Ai fini de quibus assumono, quindi, rilevanza giuridica solo i periodi di soggiorno nel territorio italiano certificati dall'autorità anagrafica perché, come visto, la condizione di "residenza legale" implica che il richiedente abbia soddisfatto non solo le condizioni e gli adempimenti previsti dalla norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia ma anche quelle in materia di iscrizione anagrafica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 6 agosto 2014, n. 8741) e, pertanto, l'istante non può dimostrare la residenza attuale e ininterrotta attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica.

La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato che, poiché il citato art. 9, comma 1, lett. f), prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente non "per" ma "da almeno" dieci anni, nel territorio della Repubblica, «la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento» (cfr. C.d.S., Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2902).

Ebbene, nel caso di specie l'Amministrazione procedente ha motivato il diniego in ragione dell'irregolarità della posizione dei ricorrenti che il 1° febbraio 2020 sono stati cancellati dai registri dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Offanengo, condizione si è protratta sino alla nuova iscrizione presso l'anagrafe del medesimo Comune, avvenuta il successivo 12 dicembre 2020: né risulta che i ricorrenti abbiano agito contro il provvedimento di cancellazione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente (materia di cui alla l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e al regolamento 30 maggio 1989, n. 223, estranea alla giurisdizione amministrativa: Cass., Sez. un., 1° aprile 2020, n. 7637).

Circostanza, questa, che, valendo ex se ad escludere i requisiti della "continuità" e della "legalità" che devono indefettibilmente connotare, in virtù di quanto sinora chiarito, il presupposto della residenza ultradecennale nel territorio della Repubblica, essenziale per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi del ridetto art. 9, lett. f), della l. n. 91/1992, rende l'operato dell'amministrazione procedente immune da censure.

7. In conclusione, poiché i ricorrenti erano sprovvisti dei requisiti legali per ottenere la cittadinanza, i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

8. Alla luce delle peculiarità della questione esaminata, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.