Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 13 aprile 2023, n. 919
Presidente: Russo - Estensore: Patelli
FATTO E DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 7 gennaio 2023 e depositato il 22 gennaio successivo, il ricorrente - nella propria qualità di Presidente del Circolo ricreativo ACLI Rosano di Aversa - ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza dell'8 novembre 2022 indirizzata a Sky Italia s.r.l. al fine di accedere a tutta la documentazione relativa agli accertamenti svolti da società specializzata incaricata da Sky, la quale rilevava che in data 16 ottobre 2022, alle ore 16,30 venivano diffusi contenuti inclusi nell'offerta audiovisiva a pagamento di Sky in assenza di un abbonamento.
2. In particolare, con raccomandata del 21 ottobre 2022, Sky comunicava al circolo ricreativo di aver rilevato l'avvenuta trasmissione presso il circolo medesimo di contenuti riservati agli abbonati Sky. Descriveva la condotta predetta come un illecito extracontrattuale, anche di potenziale rilevanza penale, e proponeva al circolo di "definire bonariamente la questione [...] a fronte della somma di euro 1.000".
Ritenendo di poter accedere agli atti con i quali Sky aveva accertato la situazione predetta, il Presidente del circolo formulava istanza di accesso agli atti, che rimaneva priva di risposta.
3. Sky Italia s.r.l., che pure ha ricevuto rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
4. All'udienza camerale del 21 marzo 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 725 del 23 marzo 2023, la Sezione ha avvertito le parti di una possibile causa di inammissibilità del ricorso, nei seguenti termini: «Ritenuto che: - in assenza del difensore di parte ricorrente all'udienza del 21 marzo 2023, il Collegio non ha potuto dare avviso orale in udienza di una causa di possibile inammissibilità del ricorso; - ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. deve dunque essere dato avviso al ricorrente che il Collegio ha rilevato un profilo in rito che osta a una pronuncia di merito sul ricorso; - in particolare, la domanda di accesso è indirizzata a un soggetto di diritto privato che non esercita attività di pubblico interesse ed è quindi escluso dal novero dei soggetti contemplati dall'art. 22 l. n. 241/1990; - infatti, la richiesta di accesso è relativa agli atti interni sulla base dei quali Sky Italia accertava un illecito extracontrattuale e proponeva all'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, una soluzione bonaria della controversia; - nessuna attività di diritto pubblico è svolta da Sky Italia nella fattispecie, che si è limitata - nell'ambito di un rapporto di diritto privato - a prefigurare all'asserito debitore le ragioni della responsabilità e la possibilità di evitare l'insorgere di una controversia; - sulla base di quanto sopra, il Collegio prospetta alle parti un profilo di possibile inammissibilità del ricorso».
Nel termine assegnato ex art. 73, comma 3, c.p.a. il difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria, limitandosi a presentare "istanza di cancellazione della controversia dal ruolo".
5. L'istanza di cancellazione dal ruolo è inammissibile; ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., non è infatti possibile disporre la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte. A maggior ragione la richiesta non sarebbe comunque accoglibile se inoltre si considera che la causa è già stata trattenuta in decisione e riservata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Nemmeno l'istanza in esame può considerarsi indicativa della volontà di parte ricorrente di rinunciare alla lite, volontà che dovrebbe eventualmente essere esplicitata.
6. In conformità all'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile.
La domanda di accesso è indirizzata a un soggetto di diritto privato che non esercita attività di pubblico interesse ed è quindi escluso dal novero dei soggetti contemplati dall'art. 22 l. n. 241/1990; infatti, la richiesta di accesso - come sopra sintetizzata - è relativa agli atti interni sulla base dei quali Sky Italia accertava un illecito extracontrattuale e proponeva all'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, una soluzione bonaria della controversia. Tale proposta non è certamente inquadrabile nell'ambito di alcuna attività di diritto pubblico - che infatti Sky non svolge - bensì è esplicazione di una facoltà privatistica, in esercizio della quale Sky si è limitata a prefigurare all'asserito debitore le ragioni della responsabilità e la possibilità di evitare l'insorgere di una controversia (cfr., argomentando a contrario in relazione ai servizi telegiornalistici della Rai, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 giugno 2021, n. 7333).
7. Nulla deve essere disposto sulle spese, in assenza di costituzione di Sky Italia s.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.