Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 14 aprile 2023, n. 6417
Presidente: Riccio - Estensore: Iera
FATTO E DIRITTO
La Operbingo Italia s.p.a. è titolare della licenza per la raccolta scommesse e di sistemi di gioco VLT rilasciata dalla Questura di Roma per il locale situato in P.zza Cola di Rienzo 90 in Roma.
La Polizia municipale di Roma Capitale ha accertato che in data 29 gennaio 2022 e in data 26 dicembre 2022 nell'attività esercitata dalla società "erano accesi e abilitati al gioco, in orari non consentiti, apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S." in violazione di quanto dispone l'ordinanza sindacale n. 111 del 26 giugno 2018 volta al contrasto del fenomeno della ludopatia che ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro.
L'amministrazione, dopo aver verificato che l'operatore economico aveva violato per due volte in un anno solare le disposizioni sull'orario di funzionamento degli apparecchi, ha applicato con il provvedimento prot. 44379 del 22 febbraio 2023 la sanzione accessoria della sospensione per cinque giorni consecutivi del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento presenti nell'esercizio commerciale.
La società ha impugnato il provvedimento prot. 44379 del 22 febbraio 2023 affidando il ricorso a due motivi così rubricati:
"I. Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 111 del 26.06.2018, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 e dell'art. 20 comma 2 della Legge 689/1981, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento";
"II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 16 della Legge 689/81 in relazione all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e violazione del principio di legalità. In subordine, violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del Comune di Roma n. 111/2018".
L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio soltanto formalmente.
All'udienza del 29 marzo 2023, il Collegio ha dato atto a verbale della possibile definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ricorrendone i presupposti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
L'ordinanza sindacale n. 111 del 26 giugno 2018 prevede che l'applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell'attività) stabilite per la violazione delle sue disposizioni debba avvenire nel rispetto dei "principi" recati dalla l. n. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L'art. 20 della l. n. 689/1981 prescrive, in particolare, che "le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo".
Il giudizio di opposizione viene instaurato contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa principale (pecuniaria) che è emessa, a sua volta, dall'autorità competente a seguito del contraddittorio instaurato dall'interessato che riceve la contestazione il quale può, entro trenta giorni dalla contestazione, trasmettere scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito (art. 18 della l. n. 689/1981).
L'art. 20 della l. n. 689/1981 sancisce quindi il principio generale per cui le sanzioni amministrative accessorie, ove previste, in tanto possono applicarsi in quanto quelle principali, costituendone il presupposto, risultino essere definitivamente accertate.
Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa pecuniaria senza sollevare contestazioni nei termini di legge. La prima sanzione è divenuta pertanto definitiva.
Al contrario, rispetto alla seconda sanzione amministrativa pecuniaria la ricorrente, una volta ricevuto il (secondo) verbale di accertamento n. 00010929066/2022, ha trasmesso in data 21 febbraio 2023 - come peraltro previsto nelle "avvertenze" al medesimo verbale - i propri "scritti difensivi" al fine di dimostrare l'illegittimità di quanto accertato.
Nonostante la trasmissione delle osservazioni difensive l'amministrazione non ha adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall'art. 18 della l. n. 689/1990 [recte: 689/1981 - n.d.r.] - che peraltro potrebbe essere per giunta impugnato dall'interessato - ma ha disposto (dopo due giorni dalla trasmissione delle osservazioni) la sanzione accessoria.
Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività commerciale è illegittimo in quanto è stato adottato prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 della l. n. 689/1990 [recte: 689/1981 - n.d.r.].
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento logico-necessario del secondo motivo formulato in via subordinata.
La soccombenza impone di porre carico della amministrazione comunale resistente la condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore della parte istante in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.