Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 17 aprile 2023, n. 501

Presidente: Mangia - Estensore: Vitucci

FATTO E DIRITTO

1. Premesso che il ricorrente si duole dell'ordinanza del Comune di Galatina n. 7-D/2022, notificatagli il 14 gennaio 2023, con cui:

a) è stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. per mancata stabile occupazione del medesimo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), l.r. n. 10/2014 ("1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: ... c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso");

b) è stata disposta la risoluzione del relativo contratto di locazione;

c) gli è stato ordinato di rilasciare l'immobile entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza (quindi entro il 14 aprile 2023).

2. Premesso che si sono costituiti in giudizio l'Arca Sud Salento e il Comune, che hanno tra l'altro eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.

3. Premesso che, alla camera di consiglio del 13 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con emissione della presente sentenza in forma semplificata.

4. Rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza Sez. un. n. 30964 del 20 ottobre 2022, ha affermato che "la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio".

5. Ritenuto che, conformemente al suddetto orientamento, anche nel caso di specie si versi in ipotesi di eventuale estinzione del rapporto locatizio per il venir meno dei requisiti in capo al ricorrente (segnatamente, per la dedotta mancata stabile occupazione dell'immobile) e che, quindi, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, per le ragioni esposte, quella del Giudice Ordinario, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. ("Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato").

6. Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, per la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, codice del processo amministrativo.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.