Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione III
Sentenza 9 maggio 2023, n. 740

Presidente: Adamo - Estensore: Dibello

FATTO

Il consorzio Im.Plast, società consortile a responsabilità limitata, propone ricorso per ottemperanza al fine di conseguire l'attuazione delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe riportato.

Il provvedimento monitorio sopra citato reca la condanna dell'Asia s.p.a. al pagamento, in favore del consorzio ricorrente, della somma di euro 850.280,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari ad euro 2.637,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 1.074,00 per diritti ed euro 563,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato costituito in giudizio.

In sintesi, e in linea con il principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 del codice del processo amministrativo, va tenuto presente che l'azione esecutiva odierna è proposta nei riguardi del Comune di Cerignola sul presupposto della sostanziale indistinguibilità dei patrimoni dell'Asia s.p.a., che è società in house dell'ente locale, e di quest'ultimo, che esercita, come stabilito da una giurisprudenza consolidata, il c.d. controllo analogo sulla società internalizzata.

Il Comune di Cerignola si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Con memoria depositata in data 16 settembre 2021, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e ha argomentato l'infondatezza del gravame.

Sono state poi depositate ulteriori memorie di precisazione delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e memorie di replica.

La controversia è infine passata in decisione alla camera di consiglio del 1° febbraio 2023.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La domanda proposta nel presente giudizio riguarda la piena attuazione delle statuizioni recate dal decreto ingiuntivo reso dal G.U. del Tribunale di Foggia - Sez. di Cerignola, ritualmente notificato in data 12 ottobre 2009, non opposto nei termini di legge, munito di formula esecutiva, in virtù di decreto di esecutorietà definitiva reso in data 12 gennaio 2010, con il quale l'Asia s.p.a. è stata condannata al pagamento in favore del consorzio Im.Plast soc. cons. a r.l. della somma di euro 850.280,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari ad euro 2.637,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 1.074,00 per diritti ed euro 563,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato costituito in giudizio.

Il relativo ricorso in ottemperanza è stato incardinato dal consorzio nei riguardi del Comune di Cerignola sul presupposto della sostanziale indistinguibilità dei patrimoni della società Asia s.p.a., che è società in house dell'ente locale, e di quest'ultimo.

La tesi del ricorrente è variamente e diffusamente motivata in ragione della impossibilità di distinguere, anche dal punto di vista soggettivo, una società in house dall'ente locale che su di essa esercita un controllo analogo, secondo le consolidate acquisizioni della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e nazionale, le quali rimarcano più volte che l'ente locale si serve della società in house come se si trattasse di una sua articolazione interna.

Ciò porterebbe a ritenere ammissibile un'azione di ottemperanza direttamente nei confronti dell'ente controllante.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'indagine relativa alla effettiva insussistenza di un rapporto di alterità tra società in house ed ente locale che di essa si serve per l'esercizio di servizi di carattere pubblico in ambito locale esuli dal perimetro dell'azione di ottemperanza.

Come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune di Cerignola, quando il ricorso per ottemperanza è proposto innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, come nel caso di un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi alla verifica dei presupposti per la concreta attuazione del dictum del giudice ordinario senza estendere l'indagine a questioni non coperte dal giudicato.

In altri termini, mentre l'azione proposta al fine di ottemperare alle statuizioni contenute in una pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato o anche semplicemente esecutiva non priva il giudice dell'ottemperanza del potere di integrare il giudicato stesso e di chiarirne la portata conformativa, una siffatta potestà va senz'altro esclusa laddove si controverta della ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario.

In quest'ultimo caso, il potere del giudice amministrativo è circoscritto nei limiti dell'azione esecutiva proposta e non si estende all'accertamento delle sottostanti questioni di cognizione perché si tratta di garantire l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato civile che incide su situazioni soggettive estranee all'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò è tanto più vero allorquando si tratta di dare esecuzione ad un decreto ingiuntivo non opposto, cioè ad un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario, che non ha dato adito alla fase della piena cognizione innanzi al giudice ordinario e che si limita a recare la condanna al pagamento di una somma di denaro di un ente soggetto al diritto privato, quale la società Asia s.p.a., senza che sia stata affrontata e risolta in sede civile la questione della ritenuta immedesimazione organica della società in house nell'ente locale.

Non è dunque ammissibile che il giudice amministrativo risolva in sede esecutiva il problema della possibilità di dirigere un'azione di ottemperanza nei riguardi non del soggetto ingiunto, ma nei confronti dell'ente controllante, come nel nostro caso.

Nel merito, la difesa del consorzio ricorrente ha provato a superare l'argomento dei limiti che il g.a. incontra quando è adito per l'ottemperanza ad una decisione del giudice ordinario nei seguenti termini: "Il consorzio Im.Plast, giova ribadirlo, si ritrova a richiedere, in forza di titoli esecutivi debitamente notificati, l'adempimento dell'obbligazione debitoria gravante in capo alla Asia s.p.a., società in house avente come socio unico il Comune di Cerignola. Nessuna alterazione dell'oggetto del giudizio di ottemperanza può dunque essere eccepita da controparte, atteso che il Comune di Cerignola, già chiamato in giudizio in sede di pignoramento presso terzi, era ed è perfettamente a conoscenza della propria esposizione debitoria ed è tenuto a soddisfare la pretesa creditoria avanzata nei confronti di una propria articolazione funzionale, quale deve considerarsi la società in house. La società in house non può considerarsi, infatti, come un'entità giuridica estranea all'ente pubblico, di cui, anzi, costituisce un'articolazione interna la cui gestione rientra nella piena disponibilità dell'ente medesimo".

Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazione contraddetta, per un verso, proprio per il fatto che il consorzio, al fine di recuperare le somme vantate in forza del decreto ingiuntivo non opposto, abbia notificato al Comune di Cerignola atto di pignoramento presso terzi, strumento che presuppone ovviamente la distinta soggettività giuridica rispetto al debitore principale.

Sotto altro profilo, va posto in luce l'atto di trasformazione dell'azienda Amnu, azienda municipalizzata della nettezza urbana e dei servizi affini in azienda speciale per l'igiene e l'ambiente (Asia), il cui art. 2 stabilisce che "tale azienda è dotata di personalità giuridica, di proprio patrimonio e di autonomia imprenditoriale e, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, sarà iscritta nel registro delle imprese".

Pare dunque al Collegio potersi fondatamente opinare che, nel caso posto al vaglio del collegio, la società Asia sia soggetto distinto dal Comune di Cerignola, tanto da disporre di patrimonio autonomo e altrettanto autonoma capacità imprenditoriale.

L'autonoma soggettività giuridica, unitamente all'autonomia patrimoniale e imprenditoriale della società Asia s.p.a., costituiscono elementi indicatori della necessità che l'azione di ottemperanza dovesse proporsi nei riguardi della medesima e non già del Comune di Cerignola. Né il consorzio ricorrente ha provato che delle obbligazioni assunte dalla società debba rispondere l'ente locale, essendosi limitato, sotto tale aspetto, ad invocare in termini generici l'applicazione dei principi che presiedono all'operatività della società in house, così da pervenire all'affermazione meramente teorica che la società Asia è solo un'articolazione organica del Comune di Cerignola.

Il ricorso per ottemperanza così come proposto nei riguardi dell'Amministrazione municipale va pertanto respinto in quanto infondato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il consorzio ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Cerignola che liquida nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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