Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 12 maggio 2023, n. 294

Presidente: Daniele - Estensore: Ruiu

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 647 del 4 novembre 2022, è stato accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dall'odierno ricorrente nei confronti dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno.

La sentenza ordina all'ente di esibire i dati e i documenti di cui alle istanze presentate dal ricorrente (in data 1° aprile e 2 maggio 2022) entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Con il presente ricorso per ottemperanza, il ricorrente, che ha notificato la sentenza in forma esecutiva e ne afferma il passaggio in giudicato, lamenta la mancata integrale esecuzione dell'ordine del Tribunale.

Si è costituito l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Preliminarmente, non sono presenti contestazioni sul passaggio in giudicato della sentenza n. 647/2022 di questo Tribunale [che sarebbe in ogni caso esecutiva ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.]. Inoltre deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Ordine resistente. Si presenta infatti irrilevante la natura della nota del 5 gennaio 2023 impugnata dal ricorrente, dato che l'oggetto del ricorso è l'esatta ottemperanza della sentenza n. 647/2022 di questo T.A.R.

1.1. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.2. Con riguardo all'esecuzione della sentenza, il ricorrente espone che:

- l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno ha inviato copia dei verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci per gli anni compresi fra il 2012 e il 2015, comprese le deleghe e la copia del verbale dell'assemblea tenutasi in data 29 aprile 2022, comprese le relative deleghe;

- per quanto concerne invece gli altri verbali delle riunioni tenute dal Consiglio dell'Ordine, è stato comunicato che gli stessi sarebbe[ro] stati pubblicati nel sito web;

- a detta del ricorrente, sul sito sarebbero stati resi visibili solamente gli estratti delle decisioni adottate nel corso delle riunioni del Consiglio direttivo, ma non sono state rilasciate le copie dei verbali richieste con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Marche;

- dopo le sue rimostranze, il procuratore dell'Ordine ha sostenuto che l'ente avrebbe correttamente adempiuto a quanto disposto dal T.A.R. Marche con la sentenza n. 647/2022 poiché in tale provvedimento il Tribunale avrebbe ordinato la sola esibizione dei documenti e non la possibilità di estrarne copia. Sarebbe quindi corretta e addirittura oltre il dettato della sentenza la condotta dell'Ordine, che avrebbe inviato in copia parte dei documenti mentre l'altra parte sarebbe stata pubblicata sul proprio sito web sotto forma di estratti dei verbali delle assemblee contenenti i dati essenziali.

1.3. Alla luce di ciò, parte ricorrente richiede l'integrale esecuzione alla sentenza, tramite l'estrazione [di] copia della documentazione richiesta.

2. L'art. 116, comma 4, c.p.a. prevede che il giudice decida il ricorso in materia di accesso con sentenza in forma semplificata e, sussistendone i presupposti, ordini l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

2.1. Inoltre sia l'art. 22, comma 1, della l. n. 241 del 1990 sia, come evidenziato dal ricorrente, l'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 evidenziano con chiarezza come l'accesso dei commenti comporti di norma la possibilità di estrarre copia degli stessi.

2.2. La mera lettura della normativa evidenzia quindi come eventuali limitazioni nell'accoglimento del ricorso in tema di accesso debbano essere specificatamente indicate nella sentenza. In assenza di tale indicazione, l'ordine di esibizione previsto dall'art. 116, comma 4, citato non può che comprendere l'estrazione di copia, in quanto quest'ultima è semplice modalità di esercizio del diritto di accesso.

2.3. Dello stesso parere è la giurisprudenza ormai consolidata. La determinazione di limitare l'accesso alla sola visione della documentazione oggetto della richiesta, con esclusione del rilascio di copia della stessa, è da considerarsi illegittima, giacché l'esame e l'estrazione di copia sono previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto di accesso. L'accesso agli atti amministrativi, infatti, non può essere limitato alla sola visione degli atti, dato che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte e non alternative dell'esercizio del diritto in questione e l'impedimento all'accesso si effettua, ai sensi dell'art. 24 l. n. 241 del 1990, nelle forme dell'esclusione o del differimento, e non anche del divieto di estrazione di copia (T.A.R. Puglia, Lecce, 4 giugno 2021, n. 875).

2.4. Dalle considerazioni di cui sopra è evidente la non necessità di specificare, nell'ordine di esibizione contenuto in una sentenza che accoglie integralmente un ricorso in tema di accesso, il diritto di estrazione copia connaturato all'accesso medesimo.

3. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. Per l'effetto, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notifica se anteriore) della presente sentenza, l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno dovrà dare completa esecuzione alla sentenza n. 647 del 2022 di questo Tribunale e, conseguentemente, consentire l'accesso integrale e l'estrazione di copia dei documenti oggetto delle istanze di accesso del ricorrente Claudio C. in data 1° aprile e 2 maggio 2022.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 647 del 2022 nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 500 (cinquecento/00), più IVA, CPA e contributo forfettario come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.