Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 15 maggio 2023, n. 481

Presidente: Pupilella - Estensore: Viola

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, l'ufficiale d'anagrafe del Comune di Forte dei Marmi disponeva l'annullamento del provvedimento di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente della ricorrente emanato a seguito della dichiarazione presentata in data 21 maggio 2019 ed il ripristino della precedente posizione anagrafica; a base del provvedimento erano posti otto accertamenti negativi effettuati dalla Polizia municipale nel maggio-giugno del 2019 ed il fatto che l'abitazione oggetto di verifica fosse da considerarsi "in fase di ristrutturazione" ed interessata da un cantiere edile.

Il provvedimento era impugnato dalla ricorrente, unitamente ai verbali di sopralluogo non conosciuti, sulla base di censure di: 1) violazione dell'art. 3 del d.P.R. 223 del 1989, violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza; 2) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.

Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.

Sulle orme degli orientamenti delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 449) e del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4748; 16 gennaio 1990, n. 14), una pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2017, n. 1779) e della Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 31; 4 dicembre 2006, n. 704; 28 febbraio 2005, n. 964) ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell'A.G.O., e non del Giudice amministrativo, le controversie relative all'iscrizione e alla cancellazione dai registri anagrafici della popolazione, trattandosi di fattispecie relative a "posizioni di diritto soggettivo, considerato che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità all'Amministrazione procedente" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276).

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.; in virtù dell'art. 11, 2° comma, del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza sulla questione di giurisdizione e devono essere liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.

Condanna la ricorrente alla corresponsione all'Amministrazione resistente della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.