Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 23 maggio 2023, n. 280

Presidente: Panzironi - Estensore: Giardino

FATTO E DIRITTO

1. Con il gravame in decisione i ricorrenti D.D. Emidia, S. Antonella, S. Loredana, S. Alfonso e S. Maurizio insorgono per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Teramo in relazione all'istanza-diffida per l'avvio e la definizione del procedimento ex art. 42[-bis - n.d.r.] del d.P.R. n. 327/2001, presentata in data 12 maggio 2020 in relazione alle aree censite in catasto terreni al foglio 61, p.lla n. 1135 per mq. 700, di cui 142 edificabile B2, p.lla n. 1136 per mq. 8 e p.lla n.1137 di mq 40 di cui 1 mq edificabile B2, di loro proprietà ma occupate da molti anni da una strada comunale, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

I ricorrenti deducono che la suddetta occupazione deve ritenersi sine titulo non avendo il Comune di Teramo mai predisposto il relativo atto di esproprio, né mai accettato le proposte di accordo avanzate negli anni dai proprietari e dagli eredi del sig. S. Walter e, quindi, mai versata alcuna indennità di occupazione, di esproprio né corrisposto il relativo danno per occupazione abusiva. I terreni occupati, peraltro, sono stati irreversibilmente trasformati per la realizzazione della descritta opera pubblica.

Il Comune di Teramo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza camerale del 10 maggio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. In via del tutto preliminare, in conformità ai principi già espressi da questo Tribunale in fattispecie analoghe (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 3 marzo 2021, n. 94; 22 ottobre 2020, n. 374), va affermato che è ammissibile il ricorso allo strumento dell'azione per "silenzio" di cui agli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 nella fattispecie di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 in quanto finalizzato ad evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dalla stessa norma possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco.

3. Ciò chiarito, il ricorso è, nel merito, suscettibile di positivo apprezzamento, con conseguente declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza di cui in epigrafe e accertamento dell'obbligo del Comune resistente di provvedere sulla istanza medesima con l'effettiva definizione del procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'ente civico inadempiente.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Teramo di provvedere sulla istanza di parte ricorrente con l'effettiva definizione del procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'ente civico inadempiente.

Condanna il Comune di Teramo al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.