Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 22 maggio 2023, n. 5067
Presidente: De Felice - Estensore: Poppi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 910/2019 R.R., l'odierna appellante agiva innanzi al TAR Piemonte:
- per l'accertamento della non debenza delle somme richieste a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) riferite agli anni 2015 e 2016;
- per la condanna di ART alla restituzione degli importi già versati (euro 34.740,24 per il 2015 e euro 35.611,81 per il 2016);
- in quanto occorra, per l'annullamento della nota ART n. 7914 del 15 luglio 2019 con la quale veniva rigettata la richiesta di rimborso;
- in subordine, per l'annullamento delle delibere ART n. 78 del 27 novembre 2014 e n. 94 del 5 novembre 2015 recanti «Misura e modalità di versamento del contributo ...» dovuto, rispettivamente, per l'anno 2015 e l'anno 2016, nella parte in cui imponevano agli operatori esercenti servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci il versamento del contributo in questione.
Il TAR, con sentenza n. 125 del 9 febbraio 2021, accoglieva la domanda di accertamento della non debenza delle somme dovute relativamente all'anno 2015, e dichiarava inammissibile l'analoga richiesta riferita all'annualità 2016 sul rilievo che la questione avesse costituito oggetto di un separato giudizio definito con sentenza n. 300 del 18 marzo 2019 (non impugnata).
ART impugnava la sentenza di primo grado, nei limiti della soccombenza, con appello depositato il 10 maggio 2021 deducendo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 29 c.p.a. - erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il ricorso tempestivo ed ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata in primo grado».
L'appellata si costituiva formalmente in giudizio il 9 febbraio 2023, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 14 febbraio con la quale confutava la dedotta tardività del proprio ricorso di primo grado rilevando che in detta sede non veniva proposta un'azione di annullamento ma un'azione di accertamento esperibile non già nel termine decadenziale ma nel termine prescrizionale.
All'esito della pubblica udienza del 2 marzo 2023, con ordinanza n. 2250/2023, preso atto dell'astensione del Presidente, veniva rinviata la discussione di merito.
Con memoria del 2 maggio 2023, l'appellata si rimetteva ai precedenti scritti.
All'esito della pubblica udienza del 18 maggio 2023, la causa veniva decisa.
L'Autorità ripropone in appello l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, disattesa dal TAR, rilevando che la delibera n. 70/2014 veniva pubblicata sul proprio sito internet il 17 aprile 2015 mentre il ricorso veniva dall'appellata notificato il 14 ottobre 2019, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a.
A sostegno del fondamento dell'eccezione sollevata richiama le decisioni nn. 124-130 del 5 gennaio 2021 con le quali, rivedendo il proprio precedente orientamento, la Sezione affermava la necessità della contestazione delle delibere impositive del contributo di funzionamento nel rispetto del termine decadenziale.
Di diverso avviso l'appellata che rileva come i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'Autorità afferiscano a fattispecie differenti poiché, nel caso di specie, come già evidenziato, non veniva proposta un'azione di annullamento della delibera n. 78/2014 ma l'accertamento della non debenza dello stesso mediante proposizione di un'azione non avente natura impugnatoria ma tesa unicamente a conseguire una pronunzia dichiarativa dell'inesistenza dell'obbligo di corresponsione in relazione alla quale il decorso del tempo rileverebbe sul solo piano sostanziale quale fattispecie estintiva (e non processuale): ragione per la quale l'azione sarebbe esperibile nel termine prescrizionale e non in quello decadenziale.
L'appello è fondato.
Come recentemente affermato dalla Sezione, con posizione dalla quale non si ha motivo di discostarsi, le delibere impositive del contributo in questione presentano un «contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi» che «a) individua in maniera analitica i soggetti tenuti, sia individuando il settore imprenditoriale di appartenenza (art. 1), sia l'individuazione del modo di calcolo, con riferimento ai bilanci depositati (art. 2), rendendo così immediata per i destinatari la comprensione della loro posizione rispetto all'obbligo; b) impone una serie di obblighi attuativi, sia di carattere finanziario (art. 3) che di tipo informativo (art. 4), da concludere entro i termini ivi indicati» (C.d.S., Sez. VI, 5 gennaio 2021, n. 124).
Ne deriva (come in detta sede già statuito) che il provvedimento che stabilisce la misura del contributo e le modalità del versamento è da ritenersi «atto immediatamente impugnabile, essendo stata pubblicata una volta completato l'iter per l'integrazione dell'efficacia tramite l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e stante il suo contenuto immediatamente precettivo e conformativo delle situazioni giuridiche dei soggetti regolati».
Quanto al termine di impugnazione, ess[o] decorre dal «momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell'ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una "divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta tuttavia giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell'atto" e svilendo la natura professionale della parte incisa che "è plausibilmente da ritenere - in ragione dei compiti che svolge - più che frequentemente (se non quotidianamente) impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell'Autorità, onde risulta - di contro - meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l'intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa ma pur sempre il frutto conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso" (così, C.d.S., VI, 7 agosto 2017 n. 3936)».
Ai presenti fini non rileva la formale proposizione di un'azione di accertamento che si tradurrebbe in un inammissibile aggiramento del termine decadenziale.
Per quanto precede, l'appello deve essere accolto.
La complessità delle questioni oggetto de giudizio e la recente definizione di un univoco orientamento giurisprudenziale in ordine alle stesse, consente di procedere alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.