Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 25 maggio 2023, n. 317

Presidente: Daniele - Estensore: Capitanio

Considerato che:

- come del resto lo stesso ricorrente afferma a pag. 10 del mezzo introduttivo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In effetti, la controversia relativa all'impugnazione del provvedimento del Prefetto che dispone l'allontanamento del cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007, nonché per i motivi di cui al successivo art. 21, è regolata dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalla legge. Tale controversia va dunque proposta davanti al Tribunale ordinario - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (art. 17 del d.lgs. n. 150/2011). Ai sensi dell'art. 11 c.p.a. la causa potrà essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge.

Va puntualizzato che il ricorrente ha proposto il presente ricorso in quanto nel provvedimento impugnato il T.A.R. Marche viene erroneamente indicato quale giudice competente a conoscere della controversia;

- il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.

Le spese del giudizio si possono compensare in ragione di quanto detto in precedenza circa l'errata indicazione da parte della Prefettura del giudice competente a conoscere della presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

P. Loddo (cur.)

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L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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