Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 30 maggio 2023, n. 342

Presidente: Savoia - Estensore: Correale

FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. Gurjot S. chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale era stata disposta la revoca del contratto di soggiorno a lui rilasciato nell'ambito dell'applicazione della procedura di "emersione" di cui all'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, come convertito in legge, in seguito al riscontro di una dichiarazione alloggiativa presentata da terzi che il Comune di Terracina aveva comunicato come non risultante.

Il ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

Con i primi due motivi, lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto varie forme, in quanto era stata omessa la sua partecipazione procedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990. Inoltre, il ricorrente aveva fatto affidamento sulla dichiarazione di terzi e non poteva essere disposta la revoca per fatti imputabili esclusivamente al datore di lavoro, unico tenuto a garantire un alloggio, ai sensi del d.m. 27 maggio 2020 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998.

Con un terzo motivo era lamentata violazione di legge ed eccesso di poter[e] sotto altro profilo, in quanto la procedura emergenziale applicata si differenziava da quella "ordinaria" di cui alla c.d. "legge Bossi-Fini", per cui, dato che nel caso di specie il ricorrente effettivamente alloggiava dove indicato, non vi era stata alcuna dichiarazione falsa, unica che poteva legittimare la revoca come disposta.

Con un quarto motivo era lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 cit., in quanto nessun dato effettivo era stato alterato dal ricorrente che prestava la sua attività lavorativa presso il datore di lavoro indicato e alloggiava in Terracina, ove indicato, senza che tali circostanze fossero state in concreto verificate dalla Prefettura, come invece dovuto.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per resistere al ricorso, depositando una relazione e documentazione.

Con l'ordinanza in epigrafe era fissata udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

All'udienza pubblica dell'8 marzo 2023 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva la fondatezza, assorbente, del primo motivo di ricorso, in quanto non risultano applicati l'art. 7 e l'art. 10-bis l. n. 241/1990, non avendo comunicato la Prefettura l'avvio del procedimento di revoca e non potendo rilevare quanto indicato nelle premesse del provvedimento impugnato in ordine alla vincolatività del provvedimento.

In primo luogo, il provvedimento impugnato non è stato avviato a "istanza di parte", come indicato nella relazione, in quanto adottato nell'ambito di un procedimento di autotutela avviato dalla stessa Amministrazione e non certo a istanza del ricorrente - essendo la domanda di quest'ultimo limitata alla sola originaria concessione del contratto "per emersione" - per cui è palese la violazione dell'art. 7 cit.

È da escludere anche che nel caso di specie si sia al cospetto di un provvedimento "vincolato", perché la falsità della dichiarazione alloggiativa è solo presunta dalla Prefettura, sulla base di una generica comunicazione del Comune di Terracina, e la partecipazione procedimentale, anche con l'applicazione dell'art. 10-bis l. cit., avrebbe consentito all'interessato di spiegare e illustrare, anche con nuova documentazione, l'effettiva sua situazione alloggiativa, con conseguente possibilità di conclusione diversa del procedimento di revoca.

Inoltre, il Collegio evidenzia che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis cit. determina l'illegittimità del provvedimento assunto in difetto di sua applicazione, senza che sia possibile per l'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, come invocata dalle Amministrazioni costituite (per tutte: C.d.S., Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743 e, sulla necessità del "preavviso di rigetto", C.d.S., Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4413 e 27 giugno 2013, n. 3525, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111).

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto agli ulteriori rappresentati dal sig. S. e il ricorso deve trovare accoglimento.

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi, per la novità legislativa di cui al d.l. n. 76/2020 su richiamato, tranne quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, tranne quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.