Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 6 giugno 2023, n. 5515

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Castorina

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente chiede l'ottemperanza della sentenza n. 9889/2022, pubblicata il 10 novembre 2022, con la quale il Consiglio di Stato ordinava all'amministrazione resistente di consegnare all'interessata copia dei documenti richiesti senza che la stessa provvedesse nonostante ripetuti solleciti.

Il Giudice osservava: «Al riguardo, anche in assenza di deduzioni difensive dirette a contestare gli assunti della ricorrente, non vi sono dubbi circa la ricorrenza di tutti i presupposti del diritto di accesso vantato dalla richiedente.

Evidente è, infatti, l'interesse ad ottenere tutta la documentazione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio e della pensione.

Non vi sono poi, motivi di esclusione o di differimento dell'accesso.

Invero, l'appellante ha chiesto documentazione riferita esclusivamente alla propria posizione, essendo legittimata e vantando un interesse qualificato, e va quindi ordinato all'amministrazione di provvedere (la II Sezione di questo Consiglio ha, anzi affermato, che l'accesso al fascicolo personale ed al proprio stato matricolare "costituisce un diritto proprio del lavoratore pubblico, sia che si tratti di rapporto di lavoro di diritto pubblico, sia che si tratti di rapporto di lavoro c.d. contrattualizzato": C.d.S., Sez. II, 11 agosto 2022, n. 7093).

[...]

E ciò a prescindere da quanto riconosciuto, in via generale, al cittadino in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla l. n. 241 del 1990».

La domanda è fondata.

Da quanto appena premesso, quindi, deriva la sussistenza dei requisiti di legge per l'esperibilità del ricorso in ottemperanza, ovvero la pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi ostensori scaturenti dalla sentenza.

Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento con accertamento dell'obbligo del Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta esecuzione alla sentenza di questo Consiglio.

Per l'effetto deve essere ordinato al Ministero di provvedere, nel termine di trenta giorni (30 gg.), alla consegna della documentazione, sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe.

Si rende, altresì, opportuno nominare sin da subito, quale Commissario ad acta, il Direttore dell'Ufficio scolastico della Regione Lazio, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. La ricorrente chiede, altresì, l'applicazione dell'art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., ovvero la configurazione di una penale giudiziale per ogni giorno di ritardo o ulteriore inosservanza della richiesta di ottemperanza.

La domanda è fondata nei limiti che si vanno a precisare.

Secondo l'Adunanza plenaria 15/2014 l'astreinte è "una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice" risolvendosi in un "meccanismo automatico di irrogazione di penalità pecuniarie in vista dell'assicurazione dei valori dell'effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale a fronte della mancata o non esatta o non tempestiva esecuzione delle sentenze emesse nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della parte risultata soccombente all'esito del giudizio di cognizione".

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'astreinte può trovare applicazione anche dopo la nomina del Commissario ad acta, ma non dopo l'insediamento dello stesso, circostanza che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all'amministrazione ogni margine di ulteriore intervento e non più funzionale e utile all'astreinte (C.d.S., Ad. plen., n. 7/2019).

L'insediamento del Commissario ad acta, infatti, nella sua duplice veste di ausiliario del giudice e di organo straordinario dell'amministrazione inadempiente surrogata, priva quest'ultima della potestà di provvedere (C.d.S., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1975; Sez. IV, n. 5014/2015) integrando una ipotesi di impossibilità soggettiva sopravvenuta che rende non più funzionale ed utile l'astreinte, sì da imporne la soppressione ex nunc.

Ritiene il Collegio equo quantificare la penale in euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore ritardo a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza, a cura della ricorrente, e sino alla data dell'insediamento del Commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), accoglie il ricorso come in motivazione.

Liquida una penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore ritardo a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza e sino alla data dell'insediamento del Commissario ad acta.

Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.